Il Consiglio di Stato, con parere numero 1463 del 2 dicembre 2024, ha segnalato il rischio, potenzialmente rilevante ai fini di un eventuale sindacato di legittimità formale, che la redazione del Codice e la sua integrazione/correzione, stiano per essere operate seguendo procedure sostanzialmente diverse da quelle stabilite dalla legge delega.
La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha pubblicato il parere 1463/2024 sul decreto correttivo al Codice appalti. I giudici di Palazzo Spada hanno espresso numerose osservazioni sul testo, bocciandone l’iter, che non rispetterebbe i principi stabiliti dalla legge delega. La critica principale riguarda la procedura adottata per approvare il correttivo in relazione alla legge delega, secondo la quale il Governo avrebbe dovuto seguirne i medesimi principi e criteri direttivi. Tuttavia, la Commissione ha evidenziato una discrepanza nel processo decisionale rispetto alla fase di elaborazione del Codice originario, che aveva coinvolto il Consiglio di Stato in sede consultiva. Una scelta che «non si sottrae a qualche profilo di criticità logico-giuridica». I giudici aggiungono che «la scansione formale dell’intervento correttivo e integrativo avrebbe verosimilmente dovuto mimare, di fatto, la stessa seguita nella predisposizione del Codice, anche con riguardo al ruolo del Consiglio di Stato». Così, il parere segnala il rischio «potenzialmente rilevante ai fini di un eventuale sindacato di legittimità formale, in ordine al rispetto della legge di delegazione, e relativo alla circostanza che la redazione del Codice, e la sua integrazione e correzione, siano state, in concreto, operate, in parte, seguendo procedure sostanzialmente diverse». Inoltre, il parere ha criticato le modalità con cui i vari ministeri coinvolti hanno concordato il testo, definendole «superficiali e non esaustive» «tutti i concerti resi risultano espressi in forma secca e inarticolata, a guisa di mero e anodino nulla osta alla iniziativa normativa». Inadeguata anche la relazione d’impatto che «si risolve di fatto in un'articolata e perifrastica enunciazione in termini formali e giuridici dell'oggetto e delle modalità di intervento, correttivo e integrativo, sulle disposizioni del Codice» anche dove sarebbe stato «necessario e chiarificatore esplicitare e, soprattutto, confermare oggettivamente, la enunciata ratio sostanziale delle modifiche e l'impatto economico e socioeconomico che effettivamente le giustifichi». I giudici, inoltre, sottolineano la mancanza del parere della Conferenza unificata «che integra adempimento procedimentale necessario e, per giunta, logicamente e positivamente preventivo rispetto al parere del Consiglio di Stato, che deve essere reso su un testo normativo definito e non in fieri». Per questa ragione se ne auspica l’acquisizione «prima della definitiva approvazione dello schema di decreto». Per quanto riguarda il merito del correttivo, il parere muove un «pressante rilievo» sull’articolo 3, che modifica l’articolo 18 del Codice, motivato, secondo il correttivo, «dalla milestone del Pnrr per l’accorciamento del tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto». Nello specifico, l'abbreviazione dei tempi da 35 a 30 giorni è stata considerata «modesta», e «l'intervento appare estraneo alla milestone richiamata, che è riferita ai tempi dell'aggiudicazione», mentre invece l’articolo 3 si riferisce al periodo che intercorre tra l’aggiudicazione del bando e la stipula del contratto inoltre, il combinato disposto «creerebbe un corto circuito di rilevanza costituzionale per la contrazione dei termini di eventuali ricorsi». Infine, il parere critica anche la revisione dei prezzi il correttivo introduce, secondo i giudici di Palazzo Spada, non un chiarimento, ma «una innovazione significativa», dal momento che «nella formulazione attualmente vigente, relativamente al quantum, la variazione delle condizioni economiche negoziali è commisurata all'80% “della variazione stessa” mentre, per contro, nella nuova versione, l'aumento o il decremento si determina nella misura dell'80% della sola variazione eccedente la soglia».
Parere del 2 dicembre 2024, numero 1463