La vendita di un’autovettura immatricolata con documenti falsi e/o telaio contraffatto configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, per cui grava sul venditore la responsabilità risarcitoria ai sensi dell’articolo 1494 c.c., operando a suo carico la presunzione di colpa stabilita dal primo comma di tale norma.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità ex articolo 1494 c.c. del venditore di un'auto la cui documentazione fornita era falsa quanto alla proprietà della stessa, ha stabilito – richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale - che in questi casi si tratta di inadempimento contrattuale. Ciò si differenzia dalla vendita di un bene con vizi o privo delle qualità promesse che ricade, invece, nell'ambito dell'inesatto adempimento e comporta una diversa disciplina risarcitoria. Il giudice ha rilevato che la vendita di un veicolo con documentazione falsa e telaio contraffatto integra a tutti gli effetti un caso di aliud pro alio, essendo il bene del tutto diverso rispetto a quanto promesso il compratore può, dunque, agire per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1494 c.c., senza sottostare ai termini di decadenza e prescrizione previsti per i vizi, ma applicando la prescrizione ordinaria decennale articolo 1453 c.c. . Con la sentenza in analisi, il Tribunale, dopo aver richiamato altre pronunce relative a casi di vendita aliud pro alio, in cui l'elemento determinante è l'illiceità giuridica, ha concluso che la vendita di un'auto con gravi irregolarità come documenti falsi o telaio contraffatto impone al venditore una responsabilità risarcitoria diretta, salvo prova contraria di assenza di colpa. Tale principio è fondamentale per tutelare l'acquirente e garantire il pieno rispetto delle obbligazioni contrattuali, conformemente ai requisiti di diligenza professionale e trasparenza del mercato.
Svolgimento del processo Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09. All'udienza del 18.9.2024, sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione. Motivi della decisione omissis parte attrice, nel proprio atto introduttivo del giudizio, che in data omissis , acquistava, presso la omissis individuale omissis del omissis l'autovettura omissis , targata omissis telaio numero omissis che veniva formalmente intestata alla omissis per la somma complessiva di € 22.200,00, importo, quest'ultimo, integralmente corrisposto dal Dott. omissis marito della predetta intestataria del mezzo e che i pagamenti della somma di cui prima venivano effettuati, sia in contanti, sia a mezzo bonifico, sia con titoli e beni di terze persone, come meglio specificato nel contenuto dell'atto di citazione. Sostenevano, ancora, gli attori che contestualmente alla stipula del summenzionato contratto di acquisto dell'autovettura di cui prima, a loro volta gli stessi procedevano alla vendita dell'autovettura, modello omissis tg. omissis di loro proprietà ed intestata alla omissis al omissis per la complessiva somma di € 12.000,00 e ricevuta la somma in contanti di € 7.000,00 la trasferivano immediatamente al omissis delegando il omissis debitore, nei loro confronti, della restante somma di € 5.000,00, a corrisponderla direttamente al omissis a saldo della rimanente quota del prezzo convenuto per l'acquisto dell'automobile per cui è causa. Tale pagamento veniva eseguito in parte mediante numero 2 assegni di importo pari ad € 1.750,00 ciascuno, in parte tramite permuta dell'autovettura modello omissis di proprietà del omissis per una somma pari ad € 1.500,00. Le suddette operazioni si realizzavano simultaneamente, facendo esse stesse parte integrante di un accordo trilaterale intercorrente tra il omissis e le parti in causa. Dichiaravano gli attori che successivamente e precisamente in data omissis la suddetta vettura diveniva oggetto di sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p. da parte della omissis di omissis su disposizione del Tribunale di Palermo, a seguito di un procedimento penale che vedeva coinvolti, a titolo di indagati per vari reati, tra cui truffa ed appropriazione indebita, diversi soggetti, specificandone gli ulteriori motivi nel corpo dell'atto del presente giudizio. Riferivano, quindi, che a seguito di quanto prima, in data omissis , inviavano lettera racc.ta A/R al omissis anche nella sua qualità di titolare della ditta omissis invitandolo e diffidandolo a restituire il prezzo pagato per l'acquisto dell'autovettura, dovendosi considerare risolto, per suo inadempimento, il contratto di compravendita stipulato. Concludevano, chiedendo, la risoluzione del contratto stipulato con il convenuto e la restituzione delle somme versate per l'acquisto del mezzo, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei fatti per cui è causa. Si costituiva in giudizio il convenuto, omissis in proprio e quale titolare della ditta individuale S.A. omissis di omissis contestando, nel merito, l'assunto avverso per i motivi meglio specificati nei propri scritti difensivi, sostenendo in particolare, che il prezzo di acquisto dell'autovettura non corrispondeva a quello dichiarato da parte degli attori ma, che lo stesso era stato fissato nella somma complessiva di €. 15.800,00. Chiedeva, quindi, infine, il rigetto delle domande così come avanzate da parte attrice. Con Ordinanza emessa in data omissis , a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.9.2023, il G.I. dell'epoca, ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova per testi articolata dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Nel merito si rileva che dalla documentazione versata in atti si accertava che in effetti l'autovettura compravenduta risultava essere di provenienza illecita oltre che fornita di falsa documentazione relativamente all'effettiva proprietà della stessa e su ciò consolidato orientamento giurisprudenziale ha statuito che la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e/o recante il numero di telaio contraffatto configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse che integra la fattispecie dell'inesatto adempimento Cass., 30.3.2006 numero 7561 Cass., 1.7.1996 numero 5963 , gravando sul venditore la responsabilità risarcitoria di cui all'articolo 1494 c.c., operando a suo carico la presunzione di colpa stabilita dal primo comma di tale disposizione Cass. 26.4.1991 numero 4564 Cass., 19.7.1995 numero 7863 Cass., 20.5.1997 numero 4464 29.3.1982 numero 1937 . Inoltre, è da rilevarsi che nel caso di specie il venditore non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa venduta e di avere eseguito i dovuti accertamenti secondo il parametro di diligenza. Si rileva, ancora, che come risultante dal Verbale di cose sottoposte a sequestro, datato 25.7.2023 ed emesso dalla omissis di omissis di omissis P.G., l'attrice, omissis nominata all'epoca del sequestro custode giudiziale senza facoltà d'uso dell'autovettura precedentemente acquistata, riconsegnava il mezzo al suo legittimo proprietario. Per tutto quanto prima accertato l'intervenuto inadempimento contrattuale del convenuto, in proprio e nella sua qualità di titolare della omissis di omissis va dichiarato risolto il contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa con la condanna del convenuto omissis in proprio e nella qualità di titolare della omissis di omissis alla restituzione nei confronti degli attori della somma da essi versata per l'acquisto dell'autovettura omissis tg. omissis somma che, da quanto emerso dalla documentazione versata in atti, ammonta a complessivi €. 15.800,00, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo. Non risulta, invece, meritevole di accoglimento, l'ulteriore richiesta di risarcimento danni così come formulata da parte degli attori atteso che non sufficientemente provato risulta essere il nesso tra l'acquisto da parte del omissis di nuova autovettura ed il sequestro subito, non avendo, tra l'altro, dimostrato gli stessi se tale acquisto fosse stato determinato dal fatto che quello sequestrato era l'unico mezzo in loro possesso. omissis , seppur parziale, delle domande così come formulate dagli attori, omissis e omissis comporta la condanna del convenuta, omissis in proprio e nella qualità di titolare della omissis individuale omissis di omissis al pagamento delle spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla omissis numero 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. numero 37 dell' omissis pubblicato sulla G.U. numero 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. numero 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00 per compensi, di cui €. 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate 15,00% , IVA e CPA come per Legge. P.Q.M. il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di citazione, dai omissis e omissis nei confronti del convenuto, omissis in proprio e nella qualità di titolare della omissis individuale omissis di omissis sentiti i procuratori delle parti, così provvede 1 Dichiara, nel merito, l'inadempimento contrattuale posto in essere dal omissis in proprio e nella qualità di titolare della omissis individuale omissis di omissis con la conseguente risoluzione del contratto di compravendita stipulato con gli odierni attori, per quanto meglio specificato in parte motiva 2 per l'effetto, condanna il convenuto, omissis in proprio e nella qualità di titolare della omissis individuale omissis di omissis a restituire agli attori, omissis e omissis la somma di €. 15.800,00 corrisposta per l'acquisto dell'autovettura omissis , tg. omissis oltre interessi di omissis dalla maturazione al soddisfo, per quanto in narrativa 3 condanna, infine, il convenuto, omissis in proprio e nella qualità di titolare della omissis individuale omissis di omissis al pagamento, nei confronti degli attori, omissis e omissis delle spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla omissis numero 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. 37 dell' omissis pubblicato sulla G.U. numero 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. numero 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00 per compensi, di cui €. 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate 15,00% , IVA e CPA come per omissis