Continua il dibattito relativo alla validità o meno delle notifiche provenienti da indirizzi PEC che non siano contenuti all’interno di pubblici registri.
Si rammenta che, attesa la digital era, ogni comunicazione processuale e, in taluni casi, anche procedimentale deve avvenire mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Quest'ultimo, infatti, rappresenta il domicilio “digitale” dell'interessato, che consente al destinatario di avere contezza di determinate comunicazioni e della ricezione delle comunicazioni inviate mediante la cd. ricevuta di ritorno digitale . Al fine di semplificare gli scambi dialettici è stato previsto un apposito elenco pubblico di PEC “Ini-pec” che consente di individuare in modo rapido l'indirizzo di posta elettronica di pubbliche amministrazioni, imprese o privati istituito con la legge numero 221/2012 . Ci si domanda, allora, se la notifica effettuata da un indirizzo PEC non contenuto in pubblici registri sia da considerarsi valida. Non essendovi una norma che disciplina suddetto caso, in funzione di supplenza, è intervenuta la giurisprudenza di merito e di legittimità, mostrandosi, tuttavia, ondivaga. Di recente la Corte di Giustizia Tributaria di Milano, con la sentenza numero 4405/17/2024 depositata l'8 novembre ha considerato “inesistente” la notifica effettuata ad un indirizzo di PEC non contenuto nei pubblici elenchi. La quaestio iuris ha preso le mosse dalla notifica di una cartella di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione avvenuta mediante un indirizzo PEC non contenuto nell'elenco nazionale. Il contribuente ha impugnato l'atto di riscossione eccependo il vizio. Il gravame è stato accolto dai giudici tributari che hanno ribadito l'inesistenza di notifica proveniente da un indirizzo non contenuto in pubblici registri e, dunque, irrogando la sanzione più grave. Tale orientamento si pone in espressa controtendenza rispetto a quanto asserito dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 luglio 2024, numero 19677, la quale ha, invece, ammesso la validità delle notifiche pur provenienti da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, in quanto non si tratta di un vizio che inficia la natura dell'atto. I giudici di legittimità, tuttavia, sottolineano, che resta a carico del contribuente provare il pregiudizio sostanziale derivante dalla notifica effettuata da un indirizzo non “pubblico”, dal momento che vige la cd. presunzione di riferibilità dell'atto all'indirizzo di provenienza. In senso conforme anche Cass. civ. del 13 giugno 2024, numero 16494, la quale ha sottolineato la rilevanza del principio di leale collaborazione e la necessità che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa «siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro». Dello stesso avviso sono stati anche i giudici della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio del 31 luglio 2024, numero 5007 per i quali non è nulla la notifica effettuata senza utilizzare l'indirizzo contenuto nei pubblici elenchi qualora abbia consentito al contribuente di esercitare a pieno il suo diritto di difesa, ove non vi sia incertezza alcuna sull'oggetto e sulla provenienza sul punto anche Cass. civ., Sez. Unumero , 16 gennaio 2023, numero 982 Tale dibattito pone in luce due principi certezza del diritto e raggiungimento dello scopo. I giudici di merito attribuiscono rilevanza all'elenco pubblico, in caso contrario, infatti, la previsione di un elenco pubblico resterebbe un empty box e la norma istitutiva del suddetto elenco resterebbe inattuata. I giudici di legittimità fanno prevalere il principio del raggiungimento dello scopo, in quanto se il contribuente impugna il provvedimento vuol dire che ne ha avuto contezza e, dunque, alcuna lesione può essersi prodotta al suo diritto di difesa che può essere esercitato in modo adeguato. Viene, tuttavia, responsabilizzato il contribuente a provare il pregiudizio subito. Si richiede, allora, al contribuente di provare, mediante una prova di resistenza che la notifica proveniente da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri abbia cagionato un pregiudizio, altrimenti, in linea con il principio di salvezza degli atti giuridici, la notifica effettuata in tal modo deve ritenersi valida.