Pena sostitutiva: nel patteggiamento, una volta ammessa, non è consentito revocarla

Una volta ammesso il rito speciale e pronunciata la sentenza, la revoca della pena sostitutiva può intervenire soltanto per la violazione delle prescrizioni e degli obblighi connessi a detta pena.

Il caso in esame trae origine dall'ordinanza impugnata con cui il GIP revocava la possibilità per l'imputato di essere ammesso a qualunque pena sostitutiva della reclusione irrogata, dichiarando l'inefficacia del trattamento alternativo formulato dall'UEPE. Con ricorso per cassazione, il difensore deduceva con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale e di altre norme, articolo 56 bis, 58,59 l. numero 689/1981, come riformulati dal d.lgs. numero 150 del 2022 e 648 c.p.p., nonché mancanza di motivazione. Per la Cassazione il ricorso è fondato. Premesso che, nel caso di specie, la pena irrogata, di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4000 di multa, è stata determinata nelle forme del patteggiamento. Il Collegio ricorda che, la disposizione di cui all'articolo 545 bis, comma 1 c.p.p., introdotto con la c.d. Riforma Cartabia, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario. Cosicché i giudici, non ritengono che il ricorrente sia stato illegittimamente esclusa dall'avviso di cui all'articolo 545 bis, comma 1 c.p.p., atteso che appunto, la disposizione in oggetto non è applicabile al procedimento che conduce all'applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 e ss. c.p.p Tuttavia, il giudice del procedimento speciale può applicare una delle pene sostitutive solo se sia oggetto di pattuizione, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l'accoglimento e il rigetto della richiesta. Alla luce di quanto esposto, la Cassazione rileva che, nella motivazione della sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti, non risulta se il GIP, prima di ammettere le parti alla pena oggetto di patteggiamento con pena sostituita, abbia deciso le modalità di esercizio di questa, ponendo in essere i poteri officiosi di cui è titolare anche per quanto concerne il programma, essendosi limitato ad ammettere il c.d. patteggiamento come concordato tra le parti, con la proposta di sostituzione. Tali considerazioni portano i Giudici a enunciare il seguente principio di diritto «al Giudice dell'esecuzione non è consentito revocare l'ammissione del condannato alla prescelta pena sostitutiva applicata ex articolo 444 c.p.p. perché, così come è previsto per l'applicazione della pena concordata tra le parti, il giudizio sull'ammissibilità della sostituzione e sul tipo di pena sostitutiva è già stato espresso ed è irrevocabile cfr. articolo 61, l. numero 689/1981 , essendo consentita la revoca solo per inosservanza delle prescrizioni articolo 66 e 72, l. numero 689/1981 ».

Presidente Rocchi - Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha revocato la possibilità, per M.D.S., di essere ammesso a qualunque pena sostitutiva della reclusione irrogata, in relazione al proc. numero 2240/2020, con la sentenza numero 183 del 2023, emessa in data 29 maggio 2023, dichiarando l'inefficacia del trattamento alternativo formulato dall'UEPE. 2. Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, deducendo con un unico, articolato, motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale e di altre norme articolo 56-bis, 58,59 legge numero 689 del 1981, come riformulati dal d.lgs. numero 150 del 2022, 648 cod. proc. penumero , nonché mancanza di motivazione. M.D.S., imputato nel procedimento numero 2240 del 2020 r.g.numero r. per il reato di cui all'art 644 cod. penumero , ha definito il processo di cognizione nelle forme dell'applicazione di pena, con sentenza numero 83 del 2023, con la quale, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con la diminuente del rito, gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4000 di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità come concordato tra le parti. La sentenza è divenuta irrevocabile in data 22 settembre 2023. Il Giudice, dopo una serie di rinvii, dovuti alla mancanza del programma redatto dall'UEPE, ha emesso in data 4 luglio 2024 l'ordinanza di revoca impugnata nella presente sede. Il Giudice ha ritenuto di revocare la pena sostitutiva per aver appreso che il Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, ha applicato al condannato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tanto, in assenza, in atti, del citato provvedimento adottato dal Tribunale, ma avendo ricevuto informazioni dalla polizia giudiziaria dell'esistenza dello stesso. Il ricorrente deduce che, ai sensi dell'articolo 58 legge numero 689 del 1981, è noto che la pena sostitutiva non può essere concessa a colui al quale deve essere applicata una misura di sicurezza, ma non a coloro i quali sono destinatari di misura di prevenzione. Al limite, il Giudice avrebbe potuto dare atto che il programma, elaborato dall'UEPE, non avrebbe potuto essere eseguito se non alla conclusione del periodo di durata della misura di prevenzione. Del resto, il Giudice non può modificare l'accordo intervenuto tra le parti ai fini della definizione del procedimento ex articolo 444 cod. proc. penumero , dovendo risalire, la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio, al momento della definizione con la sentenza di applicazione di pena, divenuta definitiva in data 22 settembre 2023. In ogni caso, il provvedimento sul punto è privo di motivazione in ordine alla possibilità di applicare, come previsto dall'articolo 58 cit., opportune prescrizioni che assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. 3. Il Sostituto Procuratore generale, F. Baldi, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati. 2. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è attestata cfr. Sez. 4, numero 32357 del 09/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 284925 - 01 Sez. 2, numero 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01 nel senso di reputare che la disposizione di cui all'articolo 545-bis, comma 1, cod. proc. penumero , introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario. Si è notato che l'inferenza secondo cui la disposizione di cui all'articolo 545, comma 1-bis, cod. proc. penumero non sia applicabile al procedimento di applicazione della pena su accordo delle parti risulta confermata da altre disposizioni normative, la cui interpretazione coordinata consente di affermare che il procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, regolato da scansioni in cui il contraddittorio è ancora embrionale, è assistito da autonome garanzie di informazione e di promozione della scelta della pene sostitutive, coerenti con la fluidità della fase processuale e con la natura deflattiva dell'istituto. Invero la scelta e la determinazione della pena concordata e, quindi, della corrispondente sanzione sostitutiva, sono rimesse, pure sottoposte ai limiti ed ai controlli previsti dalla legge, alla disponibilità delle parti, che la esercitano nelle forme indicate dagli articolo 446 e 447 cod. proc. penumero secondo uno schema che precede, di regola, l'udienza deputata alla decisione sulla richiesta congiunta o cui accede il consenso del Pubblico ministero. In particolare, l'articolo 447, comma 1 secondo, periodo cod. proc. penumero stabilisce che nel decreto di fissazione della udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e contiene un implicito riferimento alla facoltà per l'indagato di accedere agli strumenti potenziati delle pene sostitutive. Inoltre, l'articolo 448, comma 1-bis cod. proc. penumero , anch'esso introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 con l'articolo 25, prevede espressamente che l'accordo possa riguardare l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge numero 689 del 1981 e, nel caso in cui le parti si accordino su una misura sostitutiva, il giudice è tenuto ad esercitare i poteri officiosi previsti dall'articolo 545-bis, comma 2, cod. proc. penumero al fine di potere decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative peraltro nessun richiamo risulta operato dalla suddetta disposizione, espressamente riservata al procedimento di applicazione della pena su richiesta, agli obblighi informativi di cui all'articolo 545-bis comma 1, cod. proc. penumero , palesando a maggiore ragione l'autonomia del procedimento che conduce all'applicazione della pena su richiesta delle parti rispetto al giudizio ordinario ove la pena, in caso di condanna, è determinata dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale fondata sui criteri di cui all'articolo 133 cod. penumero 2.1. Alla luce di tali considerazioni deve pertanto escludersi che, nella specie, il ricorrente sia stato illegittimamente escluso dall'avviso di cui all'articolo 545-bis, comma 1, cod. proc. penumero e che non abbia potuto usufruire della relativa disciplina, atteso che la disposizione in oggetto non è applicabile al procedimento che conduce all'applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 e ss. cod. proc. penumero , assistita da una propria disciplina tesa a valorizzare, anche in relazione al ricorso all'applicazione di misure sostitutiva della pena detentiva, l'accordo negoziale dei contraddittori cfr. Sez. 6, numero 30767 del 28/04/2023, Lombardo . Invero, il giudice del procedimento speciale di cui all'articolo 444 cod. proc. penumero può applicare una delle pene sostitutive di cui agli articolo 20-bis cod. penumero e 53 legge numero 689 del 1981 solo se tale sostituzione sia stata oggetto di pattuizione, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l'accoglimento e il rigetto della richiesta. 2.2. Applicati gli esposti principi al caso al vaglio, si osserva che, pur avendo richiamato, il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, un procedimento che non si applica al rito speciale di cui all'articolo 444 cod. proc. penumero , questi era tenuto, comunque, ex articolo 448, comma 1-bis, cod. proc. penumero , a esercitare i poteri officiosi previsti dall'articolo 545-bis, comma 2, cod. proc. penumero , onde poter decidere sulla sostituzione della pena detentiva nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative. Il Collegio rileva, sotto tale profilo, che non risulta dalla motivazione della sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti cfr. p. 16 se, prima di ammettere le parti alla pena oggetto di patteggiamento con pena sostituita, il Giudice per le indagini preliminari, ex articolo 545-bis, comma 2, cod. proc. penumero abbia deciso le modalità di esercizio di questa, ponendo in essere i poteri ufficiosi di cui è titolare anche per quanto concerne il programma, essendosi limitato ad ammettere il cd. patteggiamento come concordato tra le parti, con la proposta sostituzione. Anzi, l'udienza prevista riguarda la specificazione di una pena sostitutiva già ammessa, con sentenza irrevocabile, rispetto alla quale il dispositivo fa riferimento all'articolo 545-bis, comma 2, cod. proc. penumero Sicché, si deve concludere nel senso che, una volta ammesso il rito speciale e pronunciata la sentenza, la revoca della pena sostitutiva può intervenire soltanto per la violazione delle prescrizioni e degli obblighi connessi a detta pena sostitutiva nella specie lavoro di pubblica utilità , già ammessa ma che il medesimo giudice deve ancora assegnare. Dunque, va affermato il principio secondo il quale al Giudice dell'esecuzione non è consentito revocare l'ammissione del condannato alla prescelta pena sostitutiva applicata ex articolo 444 cod. proc. penumero perché, così come è previsto per l'applicazione della pena concordata tra le parti, il giudizio sull'ammissibilità della sostituzione e sul tipo di pena sostitutiva è già stato espresso ed è irrevocabile cfr. articolo 61 legge numero 689 del 1981 , essendo consentita la revoca solo per inosservanza delle prescrizioni articolo 66 e 72 legge numero 689 del 1981 . È, infine, appena il caso di osservare che non può ritenersi che la sopravvenuta emissione nei confronti dell'imputato di misura di prevenzione con obbligo di soggiorno, comporti la revoca della pena sostitutiva concordata ex articolo 444 cod. proc. penumero , integrando violazione in re ipsa delle prescrizioni in quanto dette prescrizioni connesse alla pena sostitutiva applicata con sentenza definitiva non risultano mai assegnate. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché il Giudice del rinvio individui le prescrizioni imposte al condannato, con la precisazione che soltanto la violazione di dette prescrizioni può essere causa di revoca della pena sostitutiva concordata tra le parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cassino per l'ulteriore corso.