Con nota prot. 6890E del 29 ottobre, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna ha trasmesso al Ministero della Giustizia la richiesta di chiarimenti relativamente al decreto di liquidazione emesso in favore del consulente d’ufficio, che consideri - oltre alla quantificazione dell’onorario dell’ausiliare - anche il rimborso delle spese del materiale hardware acquistato dal medesimo consulente, su preventiva autorizzazione del giudice, per l’estrazione dei dati da allegare al fascicolo.
Nello specifico, l'Ufficio dubitava della possibilità di procedere al pagamento in tutti quei casi in cui nel decreto di liquidazione sia genericamente prevista la futura allegazione al fascicolo del materiale hardware acquistato dal consulente, ritenendo che il pagamento possa aver luogo solo in seguito all'effettiva acquisizione del supporto in parola, agli atti. Per rispondere al quesito, è importante analizzare le finalità e i principi che regolano da un lato le spese di funzionamento e dall'altro le «spese di giustizia» le prime sono destinate alle operazioni ordinarie della pubblica amministrazione, principalmente di natura corrente, mentre le seconde, come definite dall'articolo 1, d.P.R. 115/2002, sono relative ai costi e alle procedure derivanti dai processi sia penali che civili condotti dall'autorità giudiziaria nell'esercizio della funzione giurisdizionale. In merito alle spese di giustizia, come quella in analisi attinente ad attività processuali, è stato ricordato che queste sono inizialmente sostenute dall'erario, si distinguono in spese ripetibili e non ripetibili, e il loro recupero è regolato da disposizioni specifiche. Le linee guida sul processo di liquidazione delle spese di giustizia sono, inoltre, evidenziate dal manuale esplicativo SIAMM. È qui chiarito che il beneficiario deve presentare la richiesta di liquidazione, ovvero l'elenco delle spese sostenute e il sistema assegna, poi, all'istanza di liquidazione diversi stati, a seconda della fase del procedimento di spesa in corso Provvedimento lordo emesso è lo stato successivo all'emissione del provvedimento di liquidazione dal giudice, in cui la cancelleria registra nel SIAMM la data di liquidazione e l'onorario assegnato. Provvedimento lordo esecutivo si raggiunge dopo le notifiche di rito dalla data dell'ultima comunicazione decorrono i termini per l'esecutività del provvedimento lordo. La cancelleria annota la data di irrevocabilità/esecutività. Provvedimento netto pagato dopo le fasi precedenti, il sotto-fascicolo contenente gli atti da anticipare è completo. Si emette il provvedimento netto di liquidazione e viene elaborato dall'Ufficio Spese di Giustizia. Le successive operazioni sono gestite dall'Ufficio del Funzionario Delegato. Il rimborso dei costi anticipati dal consulente tecnico, incluso nel decreto di liquidazione del magistrato, anche se straordinario, si deve considerare un costo di giustizia e non è legato all'inclusione o meno del materiale nell'atto processuale. A tal proposito, con la nota in analisi, è stato chiarito che l'importo complessivo del decreto di liquidazione che esprima la sommatoria dell'importo dell'onorario del consulente e l'importo dei costi anticipati dallo stesso rappresenta «una spesa di giustizia da assolvere obbligatoriamente, indipendentemente dal fatto che nel provvedimento risulti specificato, o meno, che il materiale hardware sia confluito nel fascicolo processuale.» In conclusione, ai fini del pagamento è irrilevante la specifica che il materiale acquisito dal consulente sia stato accluso al fascicolo d'ufficio, dovendosi considerare l'importo lordo liquidato ed essendo sufficiente che tale importo rappresenti anche la voce e la causale sul rimborso delle spese anticipate dal consulente.