Il testo approvato in via definitiva al Senato il 20 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2024.
È stata pubblicata in G.U. la legge del 25 novembre 2024, numero 177, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285». Tra le principali novità derivanti dalla conversione in legge, si segnalano nell'articolo 187, non è più richiesto l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per qualificare il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, che rimane tuttavia fondamentale per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali i conducenti condannati per guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l devono riportare sui loro documenti di guida i codici unionali 68 assenza di alcol o 69 guida con alcolock, dispositivo che impedisce l'avvio del motore se non si ha tasso zero per chi usa il telefono o dispositivi simili alla guida, già al primo illecito scatta la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi, e la sanzione pecuniaria aumenta da 165 a 250 euro con la decurtazione di 5 punti sulla patente. La reiterazione comporta un aumento della multa a 350 euro, con sospensione della patente per 1-3 mesi e decurtazione da 5 a 10 punti per alcune violazioni scatta la sospensione breve se il conducente ha meno di 20 punti residui sulla patente di guida. La sospensione viene applicata direttamente dall’organo accertatore per 7 o 15 giorni, se al momento dell’accertamento risulta che sulla patente il conducente ha rispettivamente tra 10 e 19 punti oppure meno di 10 punti. La durata è raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente stradale per quanto riguarda i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, si prevede l'introduzione di un contrassegno identificativo su tutti i veicoli, l'obbligo di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, l'uso obbligatorio del casco e il divieto di circolare al di fuori dei centri urbani le restrizioni per i neopatentati sono legate ai veicoli con una potenza specifica superiore a 75 kW/t anziché 50 kW/t e ai veicoli M1, inclusi quelli elettrici o ibridi, con potenza massima superiore a 105 kW/t anziché 70 kW/t. La durata delle limitazioni relative alla potenza passa da uno a tre anni. Tali modifiche si applicano alle patenti ottenute a partire dalla data di entrata in vigore della normativa. Il nuovo Codice della Strada entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre 2024. Per un maggiore approfondimento, si veda la news “Le principali novità derivanti dalla riforma del Codice della Strada”.
Legge del 25 novembre 2024, numero 177 in G.U. del 29 novembre 2024, numero 280