In materia di processo penale telematico, con la Riforma Cartabia è stato introdotto l'articolo 175-bis c.p.p., che distingue malfunzionamenti certificati e non certificati dei sistemi informatici. La norma, in caso di malfunzionamento, consente di redigere atti in forma cartacea e depositarli non telematicamente, con l'obbligo di successiva conversione in formato digitale.
Lo ha chiarito la Cassazione, la quale ha specificato che la validità degli atti redatti in forma analogica non è comunque compromessa anche in assenza di certificazioni adeguate. Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali relativi al processo penale telematico. Partendo da un caso di malfunzionamento del sistema informatico per la gestione degli atti processuali, la Suprema Corte ha ricordato che l'implementazione del processo telematico ha costituito uno dei principali settori di intervento della Riforma Cartabia. Il d.lgs.150/2022 ha, infatti, introdotto nel codice di procedura l'articolo 175-bis, il quale disciplina due categorie di malfunzionamento dei sistemi informatici certificato e non certificato. Per quanto riguarda la prima - hanno spiegato i Giudici – il malfunzionamento deve essere certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici dello stesso Ministero ed anche comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario agli interessati in maniera tempestiva. La seconda categoria, invece, è quella relativa ad un malfunzionamento che abbia investito uno specifico ufficio giudiziario o un ambito locale in questo caso il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario. In entrambe le ipotesi, la norma consente «di redigere l'atto o il documento in forma di documento analogico e di depositarlo con modalità non telematiche», fermo restando l'obbligo di convertire il documento analogico in formato digitale in modo da garantire la continuità del fascicolo informatico. La Cassazione ha, poi, specificato che anche qualora le certificazioni fossero adottate in assenza dei presupposti, non risulterebbe comunque compromessa la validità dell'atto redatto in forma analogica e depositato in modalità non telematica. Nel caso di specie in analisi, per la Suprema Corte, il tribunale non aveva alcun potere di ritenere l'inammissibilità della richiesta di archiviazione presentata dal pm in quanto redatta e depositata in forma cartacea nonostante l'asserita insussistenza dei presupposti per l'attestazione del malfunzionamento. L'impugnato decreto è stato, pertanto, ritenuto abnorme e annullato senza rinvio.
Presidente Beltrani - Relatore Nicastro Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 18/05/2024, il G.i.p. del Tribunale di OMISSIS dichiarava l'inammissibilità della richiesta di archiviazione di un procedimento relativo ai cosiddetti ignoti seriali per la ragione che essa era stata depositata dal pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS con modalità non telematica - segnatamente, in forma cartacea anziché tramite l'applicativo App - in violazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, numero 217. Il G.i.p. del Tribunale di OMISSIS riteneva che la problematica di funzionamento del suddetto applicativo App con riguardo alla gestione delle richieste di archiviazione dei procedimenti relativi ai cosiddetti ignoti seriali che era stata indicata nel provvedimento del 08/04/2024 a firma congiunta del Procuratore della Repubblica facente funzioni della locale Procura della Repubblica e del Magistrato di riferimento per l'innovazione Magrif non costituisse un malfunzionamento del sistema informatico tale da consentire la redazione delle suddette richieste in forma di documento analogico e il deposito delle stesse con modalità non telematiche. Il G.i.p. del Tribunale di OMISSIS premetteva che, per malfunzionamento del sistema informatico, si dovrebbe intendere «un blocco generalizzato del sistema che impedisce in maniera assoluta la redazione dell'atto o il suo caricamento ed il suo inoltro, non anche qualsiasi anomalia che importi un'impossibilità relativa o una mera difficoltà o addirittura la necessità di impiegare un tempo superiore a quello inizialmente stimato per il compimento dell'attività». Ciò premesso, il G.i.p. del Tribunale di OMISSIS affermava che quella che era stata indicata nel menzionato provvedimento del 08/04/2024 a firma del Procuratore della Repubblica e del Magrif sarebbe «l'anomalia di funzionamento relativa non già al sistema, ma soltanto alla funzionalità ignoti seriali da archiviare in maniera massiva - funzionalità, peraltro recentemente introdotta con il rilascio di uno degli ultimi aggiornamenti dell'applicativo -» con la conseguenza che, «come attestato anche nel provvedimento sopra richiamato e come riscontrato dalle plurime richieste di archiviazione trasmesse telematicamente nel medesimo periodo, il sistema funziona ove le richieste vengano redatte e lavorate singolarmente la circostanza, quindi, che possa occorrere un arco temporale maggiore per la lavorazione individuale piuttosto che collettiva delle richieste di archiviazione non costituisce un malfunzionamento del sistema e non legittima la redazione analogica dell'atto». 2. Avverso il menzionato decreto del 18/05/2024 del G.i.p. del Tribunale di OMISSIS , ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «Abnormità del provvedimento del G.I.P. - Stasi del procedimento - Violazione dell'articolo 175-bis commi 3 e 4 c.p.p.». Secondo il ricorrente, il decreto impugnato sarebbe viziato da abnormità 1 sia strutturale, attesa la mancanza di una norma - la quale non sarebbe, in particolare, contenuta nell'articolo 175-bis cod. proc. penumero - che attribuisse al G.i.p. del Tribunale di OMISSIS il potere, da esso esercitato, di « reazione [ ] in caso di deposito analogico di istanze in conseguenza di un provvedimento di accertamento di malfunzionamento promanante [ ] dal Capo di un Ufficio giudiziario» mancanza di base normativa che sarebbe comprovata anche dall'omessa indicazione, da parte dello stesso G.i.p., della tipologia di atto da esso adottato 2 sia funzionale, atteso che il decreto impugnato creerebbe una stasi del procedimento in quanto il pubblico ministero non potrebbe né depositare la richiesta di archiviazione con modalità telematiche, essendogli ciò inibito sia dal menzionato provvedimento del 08/04/2024 del Capo del suo Ufficio sia dal malfunzionamento dell'applicativo App in esso indicato, né reiterare il deposito della stessa richiesta con modalità cartacea, essendogli ciò stato precluso dal G.i.p. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «Abnormità del provvedimento del G.I.P. - Estraneità all'esercizio della funzione - Violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. a c.p.p.». Il ricorrente sostiene anzitutto che il decreto impugnato «deborda dai limiti dell'esercizio del potere giurisdizionale», atteso che, con esso, il G.i.p. del Tribunale di OMISSIS , «sostanzialmente, finisce per sindacare la legittimità dell'esercizio del potere del Procuratore della Repubblica, quale vertice anche amministrativo dell'Ufficio Giudiziario, censurandone l'azione perché operata tecnicamente in falsa applicazione del dettato normativo». Posto che l'articolo 175, commi 1, 3 e 4, cod. proc. penumero , delineerebbe un iter procedimentale penale «che ha come presupposto esterno un atto amministrativo del Capo dell'Ufficio», ne discenderebbe che il G.i.p. «finisce quindi per esercitare un sindacato di legittimità proprio del Giudice amministrativo sulla corretta interpretazione della norma di legge da cui origina l'atto amministrativo presupposto di sospensione». La «violazione del principio del rispetto della giurisdizione» risulterebbe evidente anche dal richiamo alla «giurisprudenza amministrativa» che è stato operato dal G.i.p. nel decreto impugnato. In secondo luogo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS deduce che, «anche rispetto al merito», il G.i.p. avrebbe confuso il concetto di malfunzionamento - il quale «non si verifica quando un sistema informatico si blocca completamente, ma quando non funziona come dovrebbe » - con quello di mancato funzionamento. Il concetto di malfunzionamento «ben poteva quindi ricomprendere l'impossibilità di gestire i procedimenti con firma unitaria e individuale, ma in maschera massiva con selezione congiunta e firma simultanea funzionalità non disponibile come accertato anche dal Magrif». Nel richiamare, genericamente, la «giurisprudenza amministrativa», il G.i.p. avrebbe inoltre impropriamente assimilato un ufficio giudiziario a una stazione appaltante. In terzo luogo, il decreto impugnato sarebbe abnorme anche in quanto illogico e contrario ai principi dell'ordinamento «giacché, diversamente da quanto sostenuto dal G.I.P., non è il magistrato [ ] a doversi porre al servizio del sistema telematico/informatico, sopportando e adattandosi alle sue discrasie, carenze e manchevolezze, bensì dev'essere il sistema al servizio dell'amministrazione della Giustizia e del cittadino». Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato. 2. Come è noto, l'implementazione del processo penale telematico ha costituito uno dei principali settori di intervento - per certi versi, forse, il più innovativo - della cosiddetta Riforma Cartabia . In tale prospettiva, la legge 27 settembre 2021, numero 134, aveva delegato il Governo a regolamentare anche «i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia» articolo 1, comma 5, lett. e . Tale delega è stata attuata con l'articolo 11, comma 1, lett. c , del d.lgs. 20 ottobre 2022, numero 150, disposizione che ha inserito nel codice di procedura penale l'articolo 175-bis. Ai sensi dell'articolo 87, comma 5, dello stesso d.lgs. numero 150 del 2022, le disposizioni di tale articolo 175-b/s cod. proc. penumero sarebbero divenute applicabili «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». Il regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del d.lgs. numero 150 del 2022 è stato adottato con il decreto del Ministro della giustizia numero 271 del 2023, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 30 dicembre 2023, numero 303, con la conseguenza che l'articolo 175-bis cod. proc. penumero è ormai applicabile dal 14/01/2024. L'articolo 3 dello stesso regolamento di cui al decreto ministeriale numero 271 del 2023 ha stabilito, per quanto qui interessa, che, sempre a decorrere dal 14/01/2024, le richieste di archiviazione tra cui quelle di cui all'articolo 415 cod. proc. penumero sono depositate con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis cod. proc. penumero . 3. Ciò premesso, si deve rilevare che l'articolo 175-bis cod. proc. penumero ha disciplinato due categorie di malfunzionamento dei sistemi informatici. La prima di esse è quella prevista nei primi due commi di tale articolo, i quali attengono al malfunzionamento cosiddetto certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia , cioè quello che abbia riguardato il malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della giustizia. In questo caso, il malfunzionamento deve essere, oltre che «certificato» dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, «attestato» sul portale dei servizi telematici dello stesso Ministero e «comunicato» dal dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Al medesimo iter procedurale è sottoposto il ripristino del corretto funzionamento dei domini comma 1 Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui si è detto devono contenere l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia comma 2 . La seconda delle due categorie di malfunzionamento dei sistemi informatici disciplinata dall'articolo 175-bis cod. proc. penumero è quella prevista nel comma 4 di tale articolo, il quale attiene al malfunzionamento cosiddetto non certificato , cioè quello che abbia investito uno specifico ufficio giudiziario o, comunque, un ambito locale come si ricava, oltre che dall'utilizzo della parola «sistema» al singolare - e non al plurale come nel caso del malfunzionamento certificato -, soprattutto dall'individuazione nel dirigente dell'ufficio del soggetto preposto ad accertare lo stesso malfunzionamento non certificato . In questo caso, che è quello che viene qui in rilievo, il malfunzionamento è infatti «accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario», oltre che «comunicato», analogamente a quanto è stabilito per il malfunzionamento certificato , «con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento». 4. Venendo a ciò che qui specificamente interessa, si deve osservare che l'articolo 175-bis cod. proc. penumero fa discendere dalle due ipotesi del malfunzionamento certificato e del malfunzionamento non certificato lo stesso effetto, che è quello di consentire eccezionalmente - in deroga agli obblighi di redigere l'atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche -, di redigere l'atto o il documento in forma di documento analogico e di depositarlo con modalità non telematiche comma 3, per quanto riguarda il malfunzionamento certificato , e comma 4 - che richiama il comma 3 - per quanto riguarda il malfunzionamento non certificato . Resta peraltro fermo l'obbligo, previsto dai richiamati dal comma 3 dell'articolo 175-bis cod. proc. penumero articolo 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, cod. proc. penumero , di convertire il documento analogico in formato digitale, così da assicurare la continuità del fascicolo informatico. Orbene, ritiene il Collegio che, da quanto si è appena esposto, discenda che il presupposto per l'operatività della deroga agli obblighi di redigere l'atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche sia costituito esclusivamente, nel caso del malfunzionamento certificato , dalla certificazione del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e, nel caso del malfunzionamento non certificato , dall'attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario. Anche qualora la certificazione o l'attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l'efficace utilizzo, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell'articolo 175-bis cod. proc. penumero , la validità e/o l'ammissibilità e/o la ricevibilità dell'atto che, sulla base delle suddette certificazione o attestazione, è stato redatto in forma di documento analogico e depositato con modalità non telematica. 5. Da ciò discende - tornando al caso di specie -, che, a norma dell'articolo 175- bis, commi 3 e 4, cod. proc. penumero , il G.i.p. del Tribunale di OMISSIS non aveva alcun potere di ritenere l'inammissibilità o l'irricevibilità o l'invalidità della richiesta di archiviazione che era stata presentata dal pubblico ministero in quanto redatta e depositata in forma cartacea nonostante l'asserita dallo stesso G.i.p. insussistenza dei presupposti per l'attestazione di malfunzionamento di cui al provvedimento del 08/04/2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS . L'impugnato decreto di inammissibilità della stessa richiesta di archiviazione, ad avviso del Collegio, travalica, pertanto, nell'abnormità. Ciò, anzitutto, sotto il profilo strutturale, in quanto lo stesso decreto, come si è detto, è avulso dai poteri che spettavano al G.i.p. che lo ha adottato. Il decreto impugnato è abnorme, in secondo luogo, anche sotto il profilo funzionale, in quanto ha determinato una stasi non rimediabile del procedimento penale. Infatti, posto che, a norma del comma 4 dell'articolo 415 cod. proc. penumero , nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis disp. att. cod. proc. penumero , la richiesta di archiviazione deve essere avanzata cumulativamente, il pubblico ministero non potrebbe né depositare una tale richiesta cumulativa di archiviazione con modalità telematiche, essendogli ciò inibito sia dal provvedimento del 08/04/2024 del dirigente del suo Ufficio sia dall'applicativo App , né reiterare il deposito della stessa richiesta con modalità cartacea, essendogli ciò stato precluso dall'impugnato decreto del G.i.p. 6. Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di OMISSIS per l'ulteriore corso. 7. L'esame del secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di OMISSIS per l'ulteriore corso.