Dalle Sezioni Unite Penali in arrivo nuove informazioni provvisorie

Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982 e indebita percezione di erogazioni pubbliche questi i temi affrontati dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione con le informazioni provvisorie numero 16 e 17.

Informazione provvisoria numero 16/2024 Le Sezioni Unite penali hanno dato risposta affermativa al quesito inerente all'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, numero 646, nello specifico se sia configurabile, con conseguente rilevanza penale della sua violazione, nel caso di un'acquisizione proveniente da successione ereditaria. Secondo le SSUU penali, infatti, «resta fermo l'onere del giudice di verificare, dandone adeguata motivazione, l'idoneità della condotta tenuta a porre in pericolo il bene giuridico protetto alla stregua del canone di offensività, enunciato dalla Corte Costituzionale sentenze numero 99 del 2017 e numero 81 del 2014 ». Informazione provvisoria numero 17/2024 Risposta affermativa per la prima questione affrontata dalle Sezioni Unite Penali nell'informazione provvisoria numero 17, ovvero se nell'ambito applicativo del reato di cui all'articolo 316-ter c.p. rientri l'indebito conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in mobilità assunti dall'impresa, per effetto della mancata comunicazione, da parte di quest'ultima, dell'esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge articolo 8, legge numero 23 luglio 1991, numero 223 e successive modifiche Per quanto riguarda la seconda questione, ovvero se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all'articolo 316-ter c.p. debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione, le SSUU hanno stabilito che «il reato è da considerarsi unitario a consumazione prolungata con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo».

Informazione provvisoria del 28 novembre 2024, numero 16 Informazione provvisoria del 28 novembre 2024, numero 17