Deve essere rimessa alle Sezioni Unite la questione «se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo sia legittimato e/o abbia interesse a contestare i presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso».
La quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha rilevato l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla legittimazione e all'interesse del terzo interessato, ritenuto intestatario fittizio di beni soggetti a confisca di prevenzione, a contestarne i presupposti. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha confermato il decreto con cui è stata disposta la confisca di prevenzione di beni sia nei confronti del preposto che dei suoi prossimi congiunti, ritenuti intestatari fittizi di alcuni dei beni confiscati. Due di essi hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di secondo grado, contestando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione reale nei confronti del proposto, tra cui la pericolosità di quest'ultimo. Investita del ricorso, la quinta Sezione penale ha rilevato l'esistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità relativamente alla legittimazione del terzo interessato, ritenuto intestatario fittizio dei beni contestati, ad impugnare il relativo decreto, nonché alla sussistenza di un interesse a contestare i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti del proposto. La Corte dà, infatti, atto dell'orientamento maggioritario, secondo cui il terzo interessato sarebbe legittimato alla sola rivendicazione della effettiva titolarità del bene confiscato, senza alcuno spazio per questioni relative ai presupposti della confisca nei confronti del proposto. Viene evidenziato, in tal senso, che rispetto al terzo sono del tutto indifferenti le sorti della misura di prevenzione, potendo questi aspirare, quale massimo risultato, alla sola restituzione del bene, previa dimostrazione della sua effettiva titolarità. Rispetto alle sorti della misura di prevenzione, il terzo interessato vanterebbe pertanto un mero interesse di fatto, inidoneo a riconoscergli una qualche legittimazione processuale. Il contrapposto e minoritario orientamento riconosce invece al terzo interessato la legittimazione e l'interesse a contestare, oltre alla ritenuta fittizietà della titolarità del bene confiscato, altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti del proposto. A tale soluzione si perviene facendo perno sull'effetto utile che la caducazione della misura di prevenzione sortirebbe nei confronti del terzo, consentendogli pertanto di contestare i presupposti della misura ablatoria, purché ciò avvenga contestualmente alla rivendicazione della proprietà del bene confiscato e alla contestazione della natura fittizia della intestazione in suo favore. Viene altresì sostenuto che la dimostrazione da parte del terzo della carenza dei presupposti per la confisca di prevenzione ben può avvalorare la tesi della non fittizietà della intestazione, risultando funzionale così agli interessi del terzo interessato contestare a monte la possibilità di aggredire il bene. Nell'ordinanza in commento si dà infine atto di un terzo orientamento, intermedio, che riconosce la legittimazione del terzo interessato a contestare i presupposti della misura di prevenzione reale ma limitatamente alla correlazione cronologica tra la pericolosità del preposto e l'acquisto del bene ad esso intestato. Allo stesso tempo, una posizione intermedia della giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la legittimazione del terzo ma limitatamente alla contestazione dei presupposti oggettivi della confisca di prevenzione e non già di quelli soggettivi, afferenti alla persona del proposto. Ricostruito il contrasto nella giurisprudenza di legittimità, la Corte evidenzia quindi la necessità di riconoscere anche al terzo interessato una tutela giurisdizionale effettiva, secondo i dettami della giurisprudenza della Corte EDU, in linea con quanto previsto dall'ordinamento Europeo e, in specie, dalla Direttiva 2024/1260 UE, in termini di effettiva possibilità di contestare il provvedimento di confisca. Alla luce di tali considerazioni, la quinta Sezione penale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Presidente Miccoli - Relatore Cananzi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.