È necessario sanzionare l'avvocato che si finge disabile per ottenere il contrassegno da esporre nella propria auto, in quanto tale comportamento non solo costituisce un reato penale, ma anche un grave illecito disciplinare che compromette i principi di dignità, probità e decoro della professione, danneggiando l'immagine e la reputazione «dell’intero ceto forense».
È quanto affermato nella sentenza numero 225/2024 dal Consiglio Nazionale Forense, che ha respinto il ricorso di un avvocato sanzionato con una censura dal Consiglio dell'Ordine di Bologna. Il procedimento ha origine dopo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza ha segnalato al Consiglio dell'Ordine locale il procedimento penale in corso contro l'avvocato, che ha portato all'avvio di un procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza. All'avvocato è stato contestato di aver «posto in essere al fine di esserne beneficiario plurime certificazioni ideologicamente false, in esse attestando di essere portatore di un grave handicap fisico condizionante riduzione della capacità di deambulazione». Dopo aver ritenuto provati tali fatti, sia il Consiglio dell'Ordine che il Tribunale penale hanno sanzionato l'avvocato per la sua condotta. In particolare, il CNF ha respinto la richiesta di prescrizione dell'azione disciplinare da parte dell'avvocato, affermando che la prescrizione in caso di illeciti disciplinari con corrispondenza penale inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Il Consiglio, inoltre, ha ritenuto il comportamento dell'avvocato «gravemente lesivo dei valori che connotano l’esercizio della professione forense». In conseguenza della gravità del comportamento rilevante anche in sede penale, oltre che per la sua «intrinseca offensività», il CNF ha rigettato il ricorso, ritenendo di non poter mitigare neanche la sanzione della censura.
CNF, sentenza numero 225/2024