L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società facente parte di un gruppo IVA ma completamente autonoma dal punto di vista legale e strategico, confermando l'assenza del vincolo organizzativo.
Con risposta numero 228 del 26 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di interruzione della riconduzione esclusiva delle scelte di gestione strategica dell'attività delle società di un gruppo IVA in capo a una capogruppo, viene meno il vincolo organizzativo e si supera la presunzione di cui all'articolo 70-ter d.P.R. numero 633/72. Si ricorda che il gruppo IVA si costituisce quando tutti i soggetti passivi all'interno del territorio dello Stato soddisfano congiuntamente i vincoli finanziari, economici e organizzativi di cui all'articolo 70-ter d.P.R. numero 633/72. Per ragioni di semplificazione, si dà maggiore importanza al vincolo finanziario, presumendo che l'esistenza di quest'ultimo implichi anche i vincoli economici e organizzativi. Tale presunzione può essere confutata presentando un'istanza di interpello da parte del rappresentante del Gruppo secondo quanto previsto dall'articolo 70-septies del Decreto IVA e dal membro che intende dimostrare l'assenza del presunto vincolo. L'articolo 70-ter, comma 3, d.P.R. numero 633/72 riconosce l'esistenza di un vincolo organizzativo tra soggetti nel territorio italiano quando c'è un coordinamento, giuridico o di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, anche se svolto da un altro soggetto. Il coordinamento implica la definizione della politica economica, delle strategie e delle direttive principali delle attività svolte da soggetti fiscali autonomi, «imprimendo un'identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa» Circ. AE 31 ottobre 2018 numero 19/E . Nel caso specifico, oltre all'interruzione della riconduzione esclusiva delle decisioni strategiche delle società del gruppo DELTA in capo alla capogruppo ALFA, esiste un accordo in cui si specifica che la società BETA agisce in completa autonomia e non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di ALFA. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta di non includere BETA nel perimetro del Gruppo IVA ALFA.
Risp. AE 26 novembre 2024, numero 228