Con sentenza numero 30220 del 25 novembre 2024, le Sezioni Unite enunciano un nuovo importante principio sul riparto di competenze tra Corte dei Conti – sezioni riunite e giudice amministrativo.
La vicenda sottoposta all'esame della Cassazione può essere così sintetizzata Autostrada del Brennero s.p.a. A22 presentava ricorso innanzi alla Corte dei Conti per ottenere, nei confronti dell'ISTAT e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'accertamento e la declaratoria della non applicazione nei suoi confronti della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 11 del codice della giustizia contabile c.g.c. e, comunque, «dell'insussistenza dei presupposti per la sua qualificazione come “amministrazione pubblica” in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, numero 196 e della disciplina europea contenuta nel SEC 2010 reg. numero 594/2013/UE » chiedeva, inoltre, l'annullamento dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella parte in cui l'ISTAT aveva inserito la ricorrente tra le “Altre amministrazioni locali” per l'anno 2023. La questione controversa si incentra sull'esistenza e validità di un riparto di giurisdizione tra la Corte dei conti e giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 23-quater d.l. numero 137 del 2020 in relazione all'impugnazione dell'elenco delle amministrazioni pubbliche da inserire nel conto economico consolidato, redatto dall'ISTAT in attuazione della disciplina eurounitaria contenuta nel SEC 2010 Sistema dei conti economici integrati , previsto e regolato dal reg. numero 549/2013/UE ed inserito nella cornice normativa delineata da una pluralità di atti unionali in ispecie, la direttiva numero 85/2011/UE e il reg. numero 473/2013/UE . Sul punto, le Sezioni Unite hanno rilevato che «l'inclusione nell'elenco ISTAT ha natura provvedimentale, cui si contrappone, in capo agli enti coinvolti, una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, ambito che, in quanto tale, ai sensi dell'articolo 7 c.p.a., è riferibile alla giurisdizione amministrativa». Le SSUU, pertanto, enunciano il seguente principio di diritto «in tema di impugnazione dell'elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010, l'articolo 23-quater d.l. numero 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione della Corte dei Conti – sezioni riunite alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell'effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo».