Pensione di inabilità: il requisito anagrafico deve essere adattato alla speranza di vita

In materia di pensione di inabilità civile, è stato chiarito che la relativa domanda può essere presentata solo prima del compimento dell’età anagrafica prevista per legge e deve essere accolta, nella ricorrenza degli altri presupposti, se la condizione d'invalidità si perfeziona entro tale data, come ratione temporis prevista in ragione dell' adeguamento dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita.

Dopo la condanna al pagamento della pensione di inabilità di un'invalida ex articolo 12 l. n.118/1971, l'INPS presentava ricorso per cassazione sostenendo che la beneficiaria non soddisfacesse il requisito anagrafico. La Corte di Cassazione, ricordando brevemente il contenuto della suddetta norma, ha chiarito che il requisito anagrafico per l'acquisizione del diritto alla pensione d'inabilità civile nonché all'assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai non udenti è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento delle età, ratione temporis stabilite ai fini della decorrenza dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi di speranza di vita. I Giudici hanno, poi, continuato evidenziando che la domanda amministrativa per la pensione d'inabilità o per l'assegno mensile può essere proposta e se ve ne sono i presupposti, deve essere accolta solo prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e va comunque accolta se si accerti, in corso di giudizio, che lo stato di invalidità si sia perfezionato entro tale data. Ciò non significa, tuttavia, che, per beneficiare della prestazione, il requisito anagrafico debba mantenersi «fermo» in quello stabilito al momento della presentazione della domanda amministrativa è necessario, invece, che sussista l'età anagrafica, quale per legge indicata, sia al tempo della domanda amministrativa, sia nel momento del perfezionamento del requisito sanitario come nel caso di specie . In conclusione, la Suprema Corte ha, dunque, rigettato il ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto «la domanda relativa alla pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge nr. 118 del 1971 può essere proposta solo prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e deve essere accolta nella ricorrenza degli altri presupposti se la condizione invalidante si perfeziona entro tale data, come ratione temporis stabilita in ragione dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aumento della speranza di vita».

Presidente Esposito Relatore Marchese Rilevato che 1. con la sentenza indicata in epigrafe, l'INPS è stato ha condannato al pagamento della pensione di inabilità, ex articolo 12 della legge nr. 118 del 1971 2. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l'Istituto, con due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la parte privata 3. all'adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni Considerato che 4. con il primo motivo di ricorso, l'INPS denuncia plurime violazioni di legge dell'articolo 12 della legge nr. 118 del 1971, dell'articolo 8 del D.Lgvo nr. 509 del 1988, dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge nr. 335 del 1995, dell'articolo 12, commi 12 bis 12 quinquies, del DL nr. 78 del 2010, convertito nella legge nr. 122 del 2010, dell'articolo 18, comma 4, del D.L. nr. 98 del 2011, convertito nella legge nr. 111 del 2011, del D.M. 16 maggio 2014 e del DM 6 dicembre 2011, degli articolo 8 e 24, commi 12 e 13, del D.L. nr. 201 del 2011, convertito nella legge nr. 214 del 2011 per avere la decisione impugnata riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità e condannato l'Ente al pagamento della prestazione, con decorrenza 1° agosto 2018, nonostante l'invalida, a tale data, non avesse il requisito anagrafico 5. con il secondo motivo di ricorso, le censure di cui al primo motivo vengono riproposte sotto il profilo della violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., per avere l'INPS sollevato dinanzi al Giudice di merito la relativa questione, senza pronuncia sul punto 6. i due motivi possono congiuntamente esaminarsi, per la loro stretta connessione 7. l'unica questione che, nella sostanza, è devoluta alla Corte riguarda la sussistenza del requisito anagrafico per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, ex articolo 12 della legge nr. 118 del 1971. La peculiarità della vicenda concreta è data dal fatto che il limite di età per accedere alla prestazione è, per quanto si dirà, mutato nel tempo e la fattispecie si colloca a cavallo tra due diverse previsioni 8. muovendo, sinteticamente, dalla normativa di riferimento, occorre ricordare che l'articolo 12 della legge nr. 118 del 1971 prevede che «ai mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 18 anni nei cui confronti in sede di visita medico sanitaria sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa una pensione di inabilità [ ] con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità» 9. successivamente, l'articolo 8 del d.Lgvo nr. 509 del 1988 ha ulteriormente precisato il «limite anagrafico». Ha stabilito che la pensione di inabilità è concessa ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti «di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno», fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente 10. nell'effettuare l'esegesi della normativa, la Corte Cass. nr. 24952 del 2021 ha chiarito che la soglia del «sessantacinquesimo anno» va intesa come riferita all'età pensionabile, tempo per tempo vigente, per la stretta correlazione, fissata dalla legge nr. 118 del 1971, articolo 19, tra i due termini età pensionabile e limite anagrafico per il conseguimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile al fine evidente «di non lasciare priva di tutela assistenziale la persona invalida, impossibilitata ad inserirsi nel mondo del lavoro ed al contempo non ancora in possesso dell'età per accedere alla misura della pensione sociale poi assegno sociale » Cass. nr. 24952 del 2021 cit., in motivazione 11. in altre parole, il requisito anagrafico per l'acquisizione del diritto alla pensione d'inabilità civile nonché all'assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai non udenti è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento delle età, tempo per tempo stabilite ai fini della decorrenza dei trattamenti pensionistici ex articolo 18, comma 4, del D.L. nr. 98 del 2011, come sostituito dall' articolo 1, comma 1, della Legge nr. 111 del 2011 , secondo il meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi di speranza di vita introdotto dal D.L. nr. 78 del 2010, articolo 12, convertito in legge nr. 122 del 2010 12. sotto un diverso profilo, la Corte, occupandosi sempre dell'interpretazione delle norme qui di interesse, ha osservato, nella vigenza della soglia del «sessantacinquesimo anno di età», che «la pensione e l'assegno […] di cui alla L. 30 marzo 1971, numero 118, articolo 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età […]» così Cass. nr. 7043 del 2009, poi consolidatasi in esito alla pronuncia a sezioni unite nr. 25204 del 2015 13. corollario del principio esposto è, dunque, che la domanda amministrativa per la pensione d'inabilità o per l'assegno mensile può essere proposta e se ve ne sono i presupposti, deve essere accolta solo prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e comunque va accolta se si accerti, in corso di giudizio, che lo stato di invalidità si sia perfezionato entro tale data. Ciò non significa, però, che, per beneficiare della prestazione, il requisito anagrafico debba mantenersi «fermo» in quello stabilito al momento della presentazione della domanda amministrativa. In coerente applicazione dei principi di Cass. nr. 24952 del 2021 cit., è necessario, invece, che sussista l'età anagrafica, quale per legge prevista, tanto al tempo della domanda amministrativa, quanto al momento del perfezionamento del requisito sanitario 14. si tratta, peraltro, di un esito interpretativo coerente anche con la ratio dell'articolo 149 disp. att. cod.proc.civ. che, viceversa, verrebbe frustrata ove si consentisse di valutare l'aggravamento del requisito sanitario, in presenza di una domanda validamente formulata quando cioè sussiste il requisito anagrafico , e, tuttavia, se ne impedisse l'effettivo accertamento, paralizzato dalla necessità di una nuova domanda per rivalutare il requisito anagrafico alla stregua di quello, medio tempore, aggiornato per effetto dello ius superveniens 15. le censure sono, dunque, infondate 16. nel caso di specie, il requisito anagrafico sussisteva tanto al tempo della domanda amministrativa quanto al momento dell'accertamento dello stato invalidante, sia pure per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile. La domanda amministrativa è stata presentata il 9.9.2016, quando, a seguito degli adeguamenti del 2016, il requisito anagrafico era stato innalzato a 65 anni e 7 mesi Cass. nr. 24952 del 2021, punto 28 . A tale data, l'odierna controricorrente aveva 64 anni, 7 mesi e tre giorni. Il requisito sanitario è stato accertato a decorrere dal luglio del 2018, quando l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale era, nel frattempo, divenuta pari a 66 anni e 7 mesi D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, articolo 24, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, numero 214 . A luglio 2018, la parte privata aveva 66 anni e cinque mesi 17. segue, in conclusione, il rigetto del ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto «la domanda relativa alla pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge nr. 118 del 1971 può essere proposta solo prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e deve essere accolta nella ricorrenza degli altri presupposti se la condizione invalidante si perfeziona entro tale data, come ratione temporis stabilita in ragione dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aumento della speranza di vita» 18. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 19. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Istituto ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.