Buona visibilità autovelox: circostanza su cui il verbale non fa fede privilegiata

La sentenza in commento derime una controversia incentrata sulla visibilità dell’autovelox, certificata nel verbale di contestazione, sul valore probatorio di tale certificazione e sul riparto dei correlativi oneri probatori.

Nel caso in esame, veniva contestata la violazione dell'articolo 142, co. 8, c.d.s. per eccesso di velocità. In primo grado, l'opposizione veniva accolta poiché l'autovelox non era visibile. Veniva poi rigettato l'appello della pubblica amministrazione poiché la buona visibilità dell'autovelox è una circostanza oggetto di apprezzamento su cui il verbale non fa fede privilegiata. La buona visibilità è, infatti requisito di legittimità dell'accertamento della violazione, ma incombe sull'opponente provare che la postazione non sia visibile adeguatamente. Tuttavia, la pubblica amministrazione non censurava la sentenza sotto il profilo del riparto erroneo dell'onere della prova, bensì esclusivamente sotto il profilo della necessità della querela di falso per contestare l'indicazione della buona visibilità, contenuta nel verbale. Cosicché rilevavano i giudici d'appello, la questione del riparto dell'onere della prova non poteva più essere oggetto di riesame in secondo grado. Ricorreva quindi, il Comune per cassazione. Per il Collegio, il Tribunale applica correttamente al caso di specie le regole relative all'ambito oggettivo della prova fino a querela di falso del verbale di contestazione della violazione, come statuito dalle Sezioni Unite «l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento». Infatti, sottolinea la Corte, per l'autovelox è certa solo la posizione dell'apparecchio in un certo luogo. Viceversa, la buona visibilità è un evento che si verifica o meno in dipendenza di circostanze che ben possono mutare nell'arco del tempo e che sono valutabili entro un certo margine di apprezzamento. Ciò posto, proseguono, la censura del Comune per cui la querela di falso sarebbe necessaria per contestare l'attestazione del verbale che l'apparecchiatura era ben visibile è idonea a veicolare in appello la cognizione della questione generale, relativa alla non visibilità dell'autovelox al correlativo onere probatorio, trattandosi di una ragione che pur non specificamente fatta valere dall'appellante, tuttavia appare in rapporto di diretta connessione con quella espressamente dedotta nei motivi stessi, costituendo necessario antecedente logico e giuridico. La Corte infatti, accoglie il secondo e terzo motivo delineati dal Comune la verifica che l'opponente non ha assolto all'onere di provare che l'autovelox non è visibile non è impedita dalla circostanza che l'appellante non ha tratto la violazione dell'articolo 2697 c.c. ad oggetto di censura specifica. Nel contesto dato infatti, la censura relativa alla necessità della querela di falso delinea che il motivo di appello è quello relativo alla non visibilità.

Presidente Falaschi - Relatore Caponi Fatti di causa È contestata la violazione dell'articolo 142 co. 8 CdS per eccesso di velocità, attraverso il verbale elevato successivamente il 14/11/2016 e notificato il 29/11/2016. In primo grado l'opposizione è accolta, poiché l'autovelox non era visibile. L'appello della pubblica amministrazione è rigettato, poiché la buona visibilità dell'autovelox è una circostanza oggetto di apprezzamento su cui il verbale non fa fede privilegiata. La buona visibilità è requisito di legittimità dell'accertamento della violazione, ma incombe sull'opponente provare il fatto impeditivo, cioè che la postazione non sia visibile adeguatamente. Tuttavia, la pubblica amministrazione non ha censurato la sentenza sotto il profilo del riparto erroneo dell'onere della prova, bensì esclusivamente sotto il profilo della necessità della querela di falso per contestare l'indicazione della buona visibilità, contenuta nel verbale. Pertanto, la questione del riparto dell'onere della prova non può essere più oggetto di riesame in appello. Ricorre in cassazione il Comune con tre motivi, illustrati da memoria. La parte privata rimane intimata. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo  p. 6 premette che la controversia verte sulla visibilità dell'autovelox, certificata nel verbale di contestazione, sul valore probatorio di tale certificazione e sul riparto dei correlativi oneri probatori. Si fa valere che nel caso di specie il verbale attesta che  l'apparecchiatura è collocata in postazione regolarmente segnalata ‪‪… e ben visibile . Ciò costituisce un fatto direttamente rilevato dall'ufficiale verbalizzante, poiché è conosciuto direttamente da lui, giacché l'autovelox è gestito dalla polizia municipale. Avverso tale verbale non è stata proposta querela di falso. Si denuncia pertanto la violazione dell'articolo 2700 c.c., dell'articolo 142 co. 6-bis CdS. Il secondo motivo censura che il Tribunale ha ritenuto di non poter rilevare l'inadempimento da parte dell'opponente dell'onere della prova della mancata visibilità, poiché la pubblica amministrazione non lo ha fatto valere come motivo di appello, in quanto ha censurato solo la violazione delle norme sulla querela di falso. Si deduce violazione degli articolo 113,116 c.p.c. per la mancata applicazione del principio iura novit curia. In particolare, si osserva che la pubblica amministrazione ha appellato la sentenza di primo grado sulla non visibilità dell'autovelox e sul relativo onere probatorio, sebbene abbia erroneamente richiamato a supporto di tale motivo il principio della necessità della querela. Il terzo motivo denuncia che il Tribunale non abbia riesaminato la questione sulla visibilità dell'apparecchiatura per verificare la correttezza della sentenza impugnata. Si deduce violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. 2. - Il primo motivo non è fondato. In primo luogo, il Tribunale applica correttamente al caso di specie le regole relative all'ambito oggettivo della prova fino a querela di falso del verbale di contestazione della violazione, come concretizzate dalla giurisprudenza della Sezioni Unite   l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento   cfr. Cass. S. U. 17355/2009 . Trattandosi di saggiare l'assoggettabilità della decisione su un caso attuale alla ratio decidendi di un caso già deciso, la verifica della correttezza dell'applicazione del principio enunciato da Cass. S. U. 17355/2009 al caso attuale non può darsi senza richiamare il caso di specie sotteso alla pronuncia delle Sezioni Unite, il quale ha ispirato verosimilmente la scelta delle parole e strutturato la formulazione linguistica del principio. In quel caso, le Sezioni Unite hanno ritenuto assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale che il trasgressore guidava un autoveicolo senza aver allacciato le cinture di sicurezza, poiché si tratta di un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale e da lui percepito direttamente, senza l'intermediazione di un apprezzamento almeno alla stregua del senso comune . Infatti, delle due l'una le cinture di sicurezza sono allacciate o non sono allacciate nel momento in cui il pubblico ufficiale vede il veicolo transitare. Diverso è invece il caso della visibilità buona della postazione di autovelox, la quale non è una condizione che si dà una volta per tutte oppure che si dà o non si dà nell'istante rilevante come nel caso sotteso alla pronuncia menzionata delle Sezioni Unite . Nel caso dell'autovelox si dà durevolmente solo la posizione dell'apparecchio in un certo luogo. Viceversa, la buona visibilità è un evento che si verifica o meno in dipendenza da circostanze che ben possono mutare nell'arco del tempo si pensi alla vegetazione che fronteggia la postazione in distensione diversa con l'alternarsi delle stagioni e che sono valutabili entro un certo margine di apprezzamento. Ne segue la correttezza dell'applicazione del principio espresso da Cass. S. U. 17355/2009 al caso attuale, senza che rilevi il difetto del carattere repentino dell'evento difficilmente predicabile, ma logicamente non escludibile, con riferimento alla buona visibilità dell'autovelox . Si tratta infatti di una qualità l'essere repentino che, a ben vedere, non appartiene al nucleo della ratio decidendi espressa da Cass S. U. 17355/2009. L'indicazione di tale carattere è stata sollecitata piuttosto dalla esigenza di escludere che la guida senza cinture di sicurezza possa qualificarsi come repentina. Il primo motivo è così rigettato. 3. - Il secondo motivo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati. La buona visibilità della postazione di controllo, al pari della visibilità e leggibilità della presegnalazione della presenza dell'apparecchiatura, è requisito di legittimità dell'accertamento della constatazione della violazione, ma incombe sull'opponente l'onere di provare che la visibilità sia impedita, in questo senso cfr. Cass. 24166/2023 , cioè che la postazione non è visibile adeguatamente. Tuttavia - aggiunge il Tribunale - l'odierno appellante non ha censurato la sentenza sotto tale profilo, bensì esclusivamente sotto la lente della necessarietà della querela di falso. Pertanto, considerata la natura devolutiva dell'appello, nel senso che la vicenda processuale viene riesaminata nei limiti dei motivi proposti e la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante Cass. S. U. 27199/2017 , la circostanza non può essere più oggetto di riesame . Il richiamo a Cass. SU 27199/2017 non è idoneo a sorreggere la conclusione cui perviene il giudice. Nel punto rilevante tale pronuncia si limita a riaffermare il carattere di revisio prioris instantiae e non di novum iudicium del giudizio di secondo grado, nel senso che si tratta di un'impugnazione  avverso la sentenza piuttosto che di un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di ripetere il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga tutti i punti già dibattuti in prima istanza così Cass. SU 27199/2017 . Il passaggio invocato dal Tribunale la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante ‪‪… attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure reinserito nel suo contesto la contrapposizione generale tra i due modelli revisio prioris instantiae novum iudicium non è stringente rispetto al problema da risolvere. Congruo e stringente è invece il richiamo al principio di diritto enunciato tra le altre da Cass. 9202/2018  che non entra in contraddizione con la pronuncia delle Sezioni Unite secondo il quale l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione   in questo senso anche, Cass. 1377/2016, 443/2011, 2973/2006, 397/2002, 12911/1995, 7851/1993 . Applicato il principio al caso concreto, ne segue che la censura che la querela di falso sarebbe necessaria per contestare l'attestazione del verbale che l'apparecchiatura era ben visibile è idonea a veicolare in appello la cognizione della questione generale relativa alla non visibilità dell'autovelox e al correlativo onere probatorio, trattandosi di una ragione che  pur non specificamente fatt a valere dall'appellante, tuttavia appa re in rapporto di diretta connessione con quell a espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico   cfr. Cass. 9202/2018 . In parole più stringenti, la verifica che l'opponente non ha assolto all'onere di provare che autovelox non è visibile non è impedita dalla circostanza che l'appellante non ha tratto la violazione dell'articolo 2697 c.c. ad oggetto di una censura specifica nel contesto dato, la censura relativa alla necessità della querela di falso delinea che il motivo di appello è quello relativo alla non visibilità dell'autovelox  e al correlativo onere probatorio . Il secondo ed il terzo motivo sono accolti. 4. - Sono accolti il secondo ed il terzo motivo, è rigettato il primo motivo. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti. La causa è rinviata al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, cui si demanda il riesame della vicenda alla luce del principio sopra illustrato e di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.   P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti rinvia la causa al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.