Separazione legale: per il mantenimento va considerato il tenore di vita

La separazione, contrariamente al divorzio, implica il mantenimento del legame coniugale per cui la definizione dei «redditi adeguati» per l'assegno di mantenimento si basa sul mantenimento del tenore di vita matrimoniale. Lo ha ribadito la Suprema Corte, richiamando la costante interpretazione dell’art.156 c.c.

La controversia approdata in Cassazione nasceva da una richiesta di separazione legale di un imprenditore, il quale - secondo i giudici di merito - era tenuto a versare alla sua ex moglie un contributo mensile per il mantenimento pari a €300,00. Avverso tale decisione, veniva adita la Suprema Corte sulla base di due motivi. Con il primo, il ricorrente contestava la pronuncia impugnata per aver fondato la debenza dell'assegno sulla prognosi relativa alle minori aspettative pensionistiche della sua ex rispetto alle proprie così violando il principio della decisione rebus sic stantibus. La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che tale censura non superava il vaglio di ammissibilità poichè la Corte d'Appello aveva operato una valutazione comparativa complessiva delle capacità economiche e reddituali delle parti, completandole con un del tutto legittimo giudizio prognostico. Con riferimento al secondo motivo, poi, l'imprenditore evidenziava che i giudici di merito avevano riconosciuto l'assegno di mantenimento sulla base della ritenuta disparità patrimoniale senza tenere conto che la ex moglie, avendo sempre lavorato, doveva ritenersi economicamente autosufficiente. Per i Giudici, stante la costante interpretazione dell'articolo 156 c.c., «la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.» Alla luce delle suddette precisazioni, la Suprema Corte ha, dunque, rigettato il ricorso.

Presidente/ Relatore Acierno Fatti di causa e ragioni della decisione Con ricorso depositato in data 16.03.2021 il sig. H.F. adiva il tribunale di Bolzano e chiedeva 1 pronunciarsi la separazione legale dei coniugi, 2 in via precauzionale assegnarsi la casa coniugale al sig. H.F., 3 dare atto che le parti non avevano nulla da pretendere reciprocamente sia in via patrimoniale che non patrimoniale. Il ricorrente aveva contratto matrimonio con la sig.ra F.V.P. in data 14.08.1986 e con la stessa aveva tre figli, tutti allo stato indipendenti. Il ricorrente assumeva poi di essere imprenditore, di guadagnare mensilmente una somma tra € 1.100,00 e € 1.500,00, di aver aiutato la moglie sia economicamente sia con diversi lavori presso il suo maso. La sig.ra F.V.P. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 08.09.2021 e segnalava che il ricorrente disponeva di un ingente patrimonio, contestando la generale rappresentazione patrimoniale della famiglia offerta dal ricorrente. In ragione di ciò, vista la disparità reddituale fra i coniugi e il suo apporto al menage familiare, la ricorrente chiedeva un contributo al mantenimento mensile di € 600,00 e allegava documentazione attestante Il tribunale di Bolzano, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza numero 22/2023 in data 30.11.2022 pronunciando la separazione giudiziale fra i coniugi e prevedendo un contributo mensile al mantenimento in capo al sig. H.F. pari a € 300,00, oltre alle spese legali per € 7.254,00. Il sig. H.F. impugnava la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano censurando l'errata valutazione delle sostanze economiche della Sig.ra F.V.P. tenuto conto delle sue capacità lavorative, del tenore di vita basso goduto in costanza di matrimonio, dell'assenza di qualsiasi suo contributo al menage familiare, della violazione degli obblighi familiari in relazione all'abbandono della casa coniugale. Lamentava, inoltre, che la condanna al pagamento era stata fondata, nel giudizio di prime cure, sulle minori aspettative pensionistiche della Sig.ra F.V.P., in spregio al principio sic stantibus rebus. La Corte d'Appello emetteva sentenza numero 31/2023 in data 17.07.2023 confermando la sentenza di primo grado in punto di assegno di mantenimento pari a € 300,00 mensili e accogliendo parzialmente la domanda del ricorrente in punto di spese legali. Avverso tale sentenza il sig. H.F. ricorreva ex articolo 360 c.p.c. per i seguenti motivi a Omesso esame e conseguente mancanza di decisione su un fatto e motivo di impugnazione – difetto di motivazione sull'an e quantum dell'assegno di mantenimento per avere i giudici di merito omesso di esaminare la domanda del ricorrente in appello nella parte in cui lo stesso domandava l'applicazione del principio rebus sic stantibus per la valutazione della spettanza o meno del contributo di mantenimento senza la possibilità di proiezione verso il futuro sulla eventuale posizione pensionistica b Violazione e falsa applicazione di norma di diritto - articolo 156 c.c. nonché 2697 c.c. per avere i giudici di merito disposto l'assegno di mantenimento in favore della moglie sull'erronea supposizione della sua non autosufficienza e non avendo, la controricorrente, provato sufficientemente la deteriore situazione economica. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente censura l'omesso esame e la conseguente omessa decisione sul motivo di gravame per aver fondato la debenza dell'assegno sulla prognosi relativa alle minori aspettative pensionistiche della ex moglie rispetto alle proprie così violando il principio della decisione rebus sic stantibus. La censura non supera il vaglio di ammissibilità dal momento che la Corte d'Appello ha operato una valutazione comparativa complessiva delle capacità economiche e reddituali delle parti completandole con il giudizio prognostico, del tutto legittimo, che è stato contestato cfr. pag. 6 e 7 provvedimento impugnato . Con riferimento al secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 156 e 2697 c.c. evidenziando che i giudici di merito hanno riconosciuto l'assegno di mantenimento sulla base della ritenuta disparità patrimoniale senza tenere in considerazione, la sig.ra F.V.P. ha sempre lavorato, e che difetta il requisito della non autosufficienza economica. La censura è del tutto infondata alla luce della costante interpretazione dell'articolo 156 c.c. della giurisprudenza di legittimità così riassunto nella massima ufficiale che segue “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.” Cass. 12196/2017, conf. Cass.16189/2019 Cass.4327/2022 Il motivo è da rigettare così come in conclusione il ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente che liquida in euro 2500 per compensi euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre CA e IVA per legge.