Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito che «le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili».
Il 18 ottobre 2006, l'autovettura di N.D. condotta da D.G. e quella di R.D.L. si scontrano per fortuna, derivano dal sinistro soltanto contenuti pregiudizi per i veicoli. R.D.L. conviene dinanzi al Giudice di Pace N.D., quale proprietaria dell'autovettura, per sentirla condannare ai sensi dell'articolo 2054 c.c. al risarcimento del pregiudizio di € 954,00, oltre rivalutazione e interessi, previa declaratoria della responsabilità esclusiva del conducente D.G. per il sinistro. Costituitasi in giudizio, N.D. contesta la domanda attorea e, sul presupposto che la colpa esclusiva per l'incidente fosse di R.D.L., propone una domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del maggior danno di € 1.452,00 arrecato alla sua autovettura, chiedendo altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice di N.D. Integrato il contraddittorio nei confronti dell'assicurazione e istruita la causa, il Giudice di Pace dichiara l'esclusiva responsabilità di D.G. per la causazione del sinistro e, per l'effetto, condanna N.D. al ristoro di € 883,14 a favore di R.D.L. Insoddisfatta, N.D. propone appello dinanzi al Tribunale, chiedendo che fosse accertata l'esclusiva responsabilità di R.D.L. nella causazione dell'incidente o, in subordine, il concorso di colpa di quest'ultima. La decisione di primo grado viene però confermata, con la sola riduzione dell'importo risarcibile a € 783,14, oltre rivalutazione e interessi. N.D. ricorre allora dinanzi alla Corte di Cassazione, formulando ben cinque motivi di censura che, in parte, vengono ritenuti fondati. Per quanto di interesse, la Suprema Corte afferma che «in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili» conformi, fra le altre Cass. penumero 15 luglio 2010, numero 32202 Cass. penumero 18 gennaio 2013, numero 17122 Cass. penumero 25 giugno 2014, numero 30481 Cass. penumero 20 febbraio 2015, numero 14145 Cass. penumero 30 settembre 2016, numero 44323 Cass. penumero 10 aprile 2019, numero 37004 . In applicazione di tale principio di diritto, rinvia la causa al Tribunale, onerandolo di accertare se la condotta di guida di D.G. sia stata imprevedibile e se R.D.L. abbia avuto o meno il tempo per effettuare le manovre che le avrebbe consentito di evitare il sinistro.
Presidente Frasca Relatore Gianniti Rilevato che 1. Bo.Zv. convenne innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Milano la società A.C. MILAN Spa per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dal recesso dal contratto di collaborazione stipulato tra le parti in data 1.7.2019 e intimato in seguito a dichiarazioni rilasciate ad un quotidiano sportivo in una intervista pubblicata il 29.2.2020 il Tribunale adito, ritenuta insussistente la giusta causa di recesso, in parziale accoglimento del ricorso, condannò A.C.M. al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di Euro 4.125.000,00 e del danno non patrimoniale nella misura di Euro 1.250.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla suddetta somma dalla data della pronuncia al saldo effettivo e spese di lite 2. interposto gravame da entrambe le parti, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza pubblicata il 14 dicembre 2022, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha confermato l'insussistenza di una giusta causa di recesso ha rideterminato il risarcimento del danno patrimoniale in Euro 4.825.000,00 prendendo in considerazione anche taluni benefits e il compenso variabile contrattualmente riconosciuti al collaboratore , da cui detrarre quanto percepito ad oggi e sino al 30.11.2022 da Bo.Zv. in ragione di altre attività lavorative ha respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ha confermato per il resto la sentenza impugnata, rideterminando le spese di lite poste a carico della società, compensandole per la metà 3. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha condiviso con il primo giudice il convincimento per il quale le dichiarazioni rilasciate da Bo.Zv. nell'intervista del 29.2.2020, in 'replica' a quelle -di segno diverso rese da Ga. ndr. CEO della società pochi giorni prima, costituiscono legittimo esercizio del diritto di critica del collaboratore e non possono integrare giusta causa di interruzione del rapporto , rispettando i limiti della continenza formale, dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia e della verità oggettiva secondo la Corte non giovava alla società invocare l'oggetto dell'incarico affidato al Bo.Zv., in quanto con esso non aveva certo abdicato alla facoltà di fare legittimo esercizio di un proprio diritto costituzionalmente garantito, qual è quello di critica , né il collaboratore aveva violato gli impegni assunti all'articolo 27 del contratto, posto che il contenuto dell'intervista non divulga in alcun modo informazioni qualificabili come riservate alla luce delle riportate previsioni contrattuali 4. quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, confermata l'esclusione della operatività della clausola di cui all'articolo 22 del contratto siglato tra le parti, già ritenuta dal primo giudice, la Corte ha anche condiviso che al Bo.Zv. competesse una somma pari a quella dei compensi che avrebbe percepito nel periodo intercorrente tra il recesso ante tempus e la data del 30.11.2022 prevista quale naturale scadenza del contratto di collaborazione ha, tuttavia, emendato la quantificazione del primo grado nella parte in cui, nel fare applicazione del menzionato parametro, ha preso in considerazione solo la componente monetaria e fissa della retribuzione, e non anche i benefits pure riconosciuti al collaboratore per l'espletamento dell'incarico e cioè la disponibilità di un alloggio a Milano e la disponibilità di una vettura aziendale , per un valore la cui esattezza non è stata contestata dalla società di ulteriori 450.000 Euro netti la Corte ha anche tenuto conto della previsione di cui alla clausola 18, punto ii, dell'accordo, che contempla la spettanza di un compenso variabile di Euro 250.000,00 netti in caso di qualificazione della squadra in Champions League condizione verificatasi, sia pure dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dall'ammontare del danno rideterminato, quindi, in complessivi Euro 4.825.000,00, la Corte ha dichiarato doversi dedurre l'aliunde perceptum, avendo il Bo.Zv. reperito presso la UEFA una nuova occupazione, ma non anche l'aliunde percipiendum, in difetto di specifiche allegazioni della società sugli importi dovuti, la Corte territoriale non ha ritenuto applicabile al caso di specie né l'articolo 2 L. 22.5.2017, numero 81, destinata ad operare solo con riguardo alle qui non configurabili transazioni commerciali dei lavoratori autonomi, né l'articolo 1284 c.c., dettato in materia di obbligazioni pecuniarie e non di obbligazioni di valore, quali sono quelle risarcitorie 5. infine, in accoglimento del gravame della società sul punto, ha respinto la domanda del risarcimento del danno non patrimoniale, argomentando diffusamente sulla mancanza di elementi per ritenere imputabili a responsabilità della società gli asseriti pregiudizi non patrimoniali sofferti da Bo.Zv. , anche per difetto di prova di un effettivo e apprezzabile pregiudizio all'immagine professionale del collaboratore, ricollocatosi in breve tempo in una posizione lavorativa prestigiosa e coerente con il suo bagaglio professionale 6. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso Bo.Zv. in via principale con tre motivi ha resistito A.C. MILAN Spa con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a dieci motivi, di cui uno condizionato alla fondatezza del secondo motivo del ricorso principale al gravame incidentale il Bo.Zv. ha replicato con controricorso entrambe le parti hanno comunicato memorie all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni Considerato che 1. i motivi di ricorso principale possono essere esposti secondo le rubriche e le relative sintesi formulate dalla stessa parte ricorrente 1.1. il primo motivo denuncia ex articolo 360 numero 4 e numero 3 cpc, circa il fatto decisivo per il giudizio in ordine alla responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, di AC Milan ed al diritto di Bo.Zv. al risarcimento dei danni non patrimoniali, complessivamente intesi, conseguenti alla violazione delle obbligazioni previste in contratto ed al recesso per giusta causa, riconosciuta come inesistente, violazione articolo 132, comma 2, cpc, anche per inesistente motivazione o motivazione apparente e comunque articolo 360, numero 4, cpc, anche in relazione ai profili di cui all'articolo 360, numero 5, cpc, articolo 360 numero 3, cpc violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1218,1375,2103,2049,2059,2087 e 2729 c.c. si censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto il diritto di Bo.Zv. al risarcimento dei danni non patrimoniali, complessivamente intesi, conseguenti alla violazione delle obbligazioni previste in contratto ed al recesso per giusta causa, riconosciuta come inesistente 1.2. il secondo motivo denuncia in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, cpc violazione o falsa applicazione dell'articolo 1284 c.c. e dell'articolo 2,L. numero 81/2017. si censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente al computo degli interessi ed alla loro misura, ai sensi dell'articolo 1284 c.c., sulle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale 1.3. il terzo mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 1223 e 1226 c.c. art 360, numero 3, c.p.c. . Non operatività, nel caso di specie, del cd. aliunde perceptum si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto deducibile, a titolo di aliunde perceptum, dal danno patrimoniale liquidato, il compenso percepito dall'odierno ricorrente dal nuovo datore di lavoro 2. i motivi del ricorso incidentale possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla difesa della società 2.1. con il primo motivo, ACM impugna la sentenza d'appello ex articolo 360, comma 1, numero 3 e numero 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio e conseguente violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1455 e 2119 c.c., nella parte in cui, concentrando la propria valutazione unicamente sul ravvisato esercizio del diritto di critica, ha aprioristicamente e irragionevolmente escluso l'esame dei singoli inadempimenti posti in essere da Bo.Zv. e la relativa sussunzione nel paradigma della giusta causa, nonostante la loro contrarietà ai valori dell'ordinamento 2.2. il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 1362 c.c., nella parte in cui ha ritenuto erroneamente circoscritto alle sole informazioni intrinsecamente 'riservate' l'impegno assunto da Bo.Zv. in forza dell'articolo 27 del contratto sottoscritto con ACM 2.3. il terzo motivo impugna la sentenza ex articolo 360, comma 1, numero 3 e 4 c.p.c., per violazione dell'articolo 437, comma 2, c.p.c. e per contraddittorietà manifesta ed insanabile della motivazione nella parte in cui ha ritenuto erroneamente tardiva e non provata nonostante la specifica richiesta di ammissione di prova testimoniale formulata con il ricorso in appello l'allegazione secondo cui i contenuti dell'intervista di Ga. erano stati in precedenza discussi e condivisi nel corso di una riunione a cui era presente Bo.Zv., il quale nulla aveva eccepito 2.4. col quarto mezzo si contesta la pronuncia impugnata ex articolo 360, comma 1, numero . c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli articolo 416 e 115 c.p.c., nella parte in cui, con riferimento al ravvisato esercizio del diritto di critica, ha ritenuto erroneamente applicabile il principio di non contestazione in relazione ad una valutazione giuridica quale è l'interesse pubblico 2.5. con il quinto motivo, si impugna la sentenza ex articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c. per motivazione apparente circa un fatto decisivo del giudizio ed ex articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale violazione e falsa applicazione degli articolo 1362,1363,1366 e 1367 c.c. , nella parte in cui ha escluso l'operatività dell'articolo 22 del Contratto non rendendo percepibile il fondamento della propria decisione e comunque violando il principale criterio interpretativo di cui all'articolo 1362 c.c. in relazione a quanto previsto dall'articolo 22, cui ha attribuito un significato quello secondo cui le parti, nel pattuire un apposito regime convenzionale delle conseguenze del recesso in assenza di giusta causa, avrebbero operato una distinzione tra ipotesi di recesso esercitato con allegazione di una giusta causa poi ritenuta insussistente in giudizio e ipotesi di recesso esercitato, fin dal principio, ad nutum privo di qualunque base testuale non operando, l'articolo 22, una simile distinzione 2.6. il sesto motivo critica la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione degli articolo articolo 1362 e 1353 c.c., nella parte in cui non ha considerato che, secondo il canone ermeneutico ex articolo 1362 c.c. da applicarsi all'articolo 22 del Contratto, il fatto che la condizione essenziale dedotta all'articolo 22 non sia ancora intervenuta non rileva per escludere l'operatività di tale clausola e del relativo regime convenzionale 2.7. con il settimo motivo, si impugna la sentenza ex articolo 360, comma 1, numero 3, 4 e 5 c.p.c., per violazione dell'articolo 112 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 51, comma 4, lettera c Tuir, travisamento delle risultanze processuali e omesso esame di un fatto decisivo, nella parte in cui ha riconosciuto a Bo.Zv. il diritto di essere risarcito anche per la perdita dell'appartamento e dell'autovettura pronunciandosi, rispetto all'autovettura, ultra petita e quantificando il danno patrimoniale in Euro 450.000 sulla base dell'intero valore del canone di locazione anziché quello derivante dall'applicazione della normativa fiscale , travisando l'informazione probatoria emergente dalla mancata contestazione del conteggio da parte di ACM da controparte effettuato dalla messa in mora e non dalla data di riconsegna dell'appartamento come invece riconosciuto nella Sentenza di Secondo Grado e omettendo di esaminare il fatto decisivo per il giudizio emergente dal documento menzionato nella stessa Sentenza di Secondo Grado che una parte del canone era stato posto a carico di Bo.Zv. 2.8. con l'ottavo motivo si contesta la decisione gravata ex articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c., nella parte in cui ha riconosciuto a Bo.Zv. il diritto di essere risarcito anche per la perdita del bonus per qualificazione alla Champions League previsto dall'articolo 19 del Contratto solo a condizione che il collaboratore fosse ancora in forza al termine della stagione sportiva, per violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1322,1362,1353 e 1359 c.c. e dunque dei principi in tema di autonomia negoziale, delle regole in materia di condizione contrattuale e dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e in violazione dei principi che prevedono la c.d. finzione di avveramento solo nell'eventualità in cui la condizione dedotta non si verifichi per il fatto di colui che aveva interesse contrario al suo compimento omettendo di esaminare il fatto decisivo che ACM non aveva interesse contrario all'avveramento della condizione dedotta nel predetto articolo 19 2.9. con il nono motivo, si impugna la sentenza ex articolo 360, comma 1, numero 3 e 5 c.p.c., per aver omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio dedotto da ACM, vale a dire la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità di Bo.Zv. e conseguentemente negato, in violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1227,2727 e 2729 c.c., la detrazione oltre che dell'aliunde perceptum, anche dell'aliunde percipiendum dal risarcimento del danno patrimoniale 2.10. la società formula anche un motivo di ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale , impugnando la decisione di secondo grado ex articolo 360, comma 1, numero 3 e 4 c.p.c., per violazione dell'articolo 437, comma 2, c.p.c. e conseguente nullità, in parte qua, della medesima, per essersi pronunciata su domanda nuova 3. in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione, formulata dalla difesa del Bo.Zv., di tardività del ricorso incidentale proposto dalla società, sostenendo che l'interesse a tale impugnazione non era insorto per effetto del ricorso principale, per cui il gravame incidentale avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari, senza possibilità di usufruire dei termini previsti dall'articolo 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva l'eccezione è infondata alla luce del principio secondo cui L'impugnazione incidentale tardiva da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli articolo 334,343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata Cass. numero 15100 del 2024 infatti, occorre dare continuità all'indirizzo prevalente di questa Corte, secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente così Cass. numero 26139 del 2022 Cass. numero 25285 del 2020 Cass. numero 14094 del 2020 la ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione Cass. numero 18415 del 2018 tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di Cass. SS.UU. numero 8486 del 2024, in relazione ai due seguenti principi di diritto l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva 4. ciò posto, per ragioni di priorità nell'ordine logico-giuridico delle questioni, deve essere innanzitutto esaminato proprio il ricorso incidentale azionato dalla società esso non merita accoglimento 4.1. i primi quattro motivi, esaminabili congiuntamente per connessione in quanto censurano nella sentenza impugnata, sotto vari profili e con varie doglianze, la ritenuta insussistenza di una giusta causa di recesso, sono in parte inammissibili e in parte infondati la Corte territoriale, esaminata la comunicazione con cui la società ha interrotto il rapporto di collaborazione e interpretato il contratto sottoscritto tra le parti, ha ritenuto che la contestata intervista rappresentasse un legittimo esercizio del diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero del collaboratore e non violasse obblighi contrattualmente pattuiti in conseguenza, confermando quanto già accertato in primo grado, ha escluso la sussistenza di una giusta causa di recesso vale ribadire che l'apprezzamento in ordine al superamento dei limiti di continenza e pertinenza stabiliti per un esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore nei confronti del datore costituisce valutazione rimessa al giudice di merito cfr. Cass. numero 1379 del 2019, cui si rinvia, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto una volta ritenuto concordemente dai giudici di entrambi i gradi del giudizio che l'intervista resa dal Bo.Zv. costituisse legittimo esercizio di un diritto, con un accertamento di merito non sindacabile innanzi a questa Corte, anche per le preclusioni derivanti dalla cd. doppia conforme , le censure in esame non enucleano realmente i pretesi errori di diritto, prospettati solo formalmente, in cui sarebbe incorso il Collegio milanese piuttosto, o sono volti a criticare l'accertamento della volontà negoziale tradotta nel contratto di collaborazione, indagine pure riservata ai giudici del merito, oppure pretendono una diversa valutazione dei fatti di causa da collocare in specifici contesti, quali, le peculiarità proprie dell'industria del calcio professionistico , il ruolo di Bo.Zv. , il particolare momento storico , etc. , sollecitando un sindacato che implica apprezzamenti di circostanze fattuali chiaramente preclusi al giudice di legittimità infondata è, poi, la tesi della contraddittorietà manifesta e insanabile della motivazione , atteso che è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per confermare la pronuncia di primo grado e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente mentre la mancata ammissione della prova testimoniale, per risalente insegnamento di questa Corte, può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento Cass. numero 11457 del 2007 conformi Cass. numero 4369 del 2009 Cass. numero 5377 del 2011 Cass. numero 16214 del 2019 inoltre spetta esclusivamente al giudice del merito valutare gli elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti senza che possa neanche essere invocata la lesione dell'articolo 6, primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo al fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale Cass. numero 13603 del 2011 Cass. numero 17004 del 2018 con una valutazione che non è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosi limiti imposti dalla novellata formulazione dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite cfr. Cass. SS.UU. nnumero 8053 e 8054 del 2014 rilevazione di un vizio, peraltro, nella specie preclusa dalla ricorrenza di una cd. doppia conforme infine, circa l'interesse pubblico alla conoscenza delle notizie, la Corte milanese ha espresso il suo convincimento non solo sulla base del principio di non contestazione, ma, del tutto condivisibilmente, ravvisando detto interesse in quanto riguardante il pensiero in merito alle scelte strategiche e di mercato relative alla gestione di una notissima squadra di calcio di una delle figure 'dirigenziali' più note della omonima società appellante 4.2. il quinto, il sesto e l'ottavo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili con varie censure si critica l'interpretazione di talune clausole contrattuali offerta dalla Corte territoriale orbene, è sufficiente rammentare che l'accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto tra molte, Cass. numero 9070 del 2013 Cass. numero 12360 del 2014 , riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito cfr. Cass. numero 17067 del 2007 Cass. numero 11756 del 2006 Cass. numero 22318 del 2023 tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ex plurimis, Cass. numero 21576 del 2019 Cass. numero 20634 del 2018 Cass. numero 4851 del 2009 Cass. numero 3187 del 2009 Cass. numero 15339 del 2008 Cass. numero 11756 del 2006 Cass. numero 6724 del 2003 Cass. numero 17427 del 2003 e, nel vigore del novellato articolo 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd. minimum costituzionale , nella specie, secondo questo Collegio, sicuramente sufficiente inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata tra le innumerevoli Cass. numero 18375 del 2006 Cass. numero 12468 del 2004 Cass. numero 22979 del 2004, Cass. numero 7740 del 2003 Cass. numero 12366 del 2002 Cass. numero 11053 del 2000 nella specie, al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile più favorevole di talune clausole contrattuali ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra Cass. numero 10131 del 2006 infatti il ricorso per cassazione riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione con relativa dimostrazione dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative anche implicite che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue in termini Cass. numero 18375 del 2006 4.3. parimenti inammissibile è il settimo motivo sia perché contiene promiscuamente la contemporanea evocazione dei nnumero 3, 4 e 5 dell'articolo 360 c.p.c., senza alcuna adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 della disposizione richiamata, così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità Cass. SS.UU. numero 26242 del 2014 cfr. anche Cass. SS.UU. numero 17931 del 2013 conf. Cass. numero 14317 del 2016 Cass. numero 3141 del 2019, Cass. numero 13657 del 2019 Cass. numero 18558 del 2019 Cass. numero 18560 del 2019 ma anche perché si denuncia il travisamento delle risultanze processuali al di fuori dei limiti recentemente stabiliti dalle Sezioni unite, secondo cui Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, numero 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nnumero 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale Cass. SS.UU. numero 5792 del 2024 inoltre, tale pronuncia ha pure evidenziato che, se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, , rendendo pervio l'articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto cfr. Cass. SS.UU. numero 20867 del 2020 , il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull'intero compendio delle carte processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l'assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più , assegnando alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito il che è quanto sollecitato dalla censura in esame 4.4. infine, pure il nono motivo del ricorso incidentale è infondato infatti, la Corte non ha affatto omesso l'esame della situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità di Bo.Zv. , esplicitamente valutata alla pag. 15 della sentenza impugnata, ma ha solo valutato la circostanza diversamente dalle attese della società 5. anche il ricorso principale del Bo.Zv., relativo a talune delle conseguenze derivanti dall'illegittimità del recesso datoriale, a giudizio del Collegio non merita condivisione 5.1. il primo motivo, concernente il diniego del risarcimento del danno non patrimoniale, non può trovare accoglimento per concorrenti profili innanzitutto, come già esposto a proposito del settimo motivo di ricorso incidentale, la doglianza è inammissibile per la promiscua deduzione dei vizi contenuti nei nnumero 3, 4 e 5 dell'articolo 360 c.p.c., accompagnata da una seriale denuncia di violazione o falsa applicazione di plurime disposizioni del codice civile, senza il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione da intendere alla luce del canone generale della strumentalità delle forme processuali che comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito Cass. numero 23675 del 2013 , in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura Cass. numero 25044 del 2013 Cass. numero 17739 del 2011 Cass. numero 7891 del 2007 Cass. numero 7882 del 2006 Cass. numero 3941 del 2002 l'osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione Cass. numero 19100 del 2006 ed è dunque inammissibile un ricorso che non consenta di individuare in che modo e come le numerose norme invocate sarebbero state violate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonché i punti della motivazione specificamente viziati tra le altre v. Cass. numero 17178 del 2014 e giurisprudenza ivi richiamata in secondo luogo, va sottolineato che l'esistenza o meno, nella concretezza della vicenda storica, di conseguenze dannose di natura non patrimoniale derivanti dall'inadempimento contrattuale costituisce inevitabilmente una quaestio facti di competenza del giudice del merito che, come ogni altra, può essere sindacata innanzi a questa Corte nei limiti ristretti in cui può esserlo ogni accertamento di merito cfr., da ultimo, Cass. numero 27723 del 2024 ossia o nei rigorosi confini posti dal novellato articolo 360, co. 1, numero 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte a partire dalle già citate sentenze nnumero 8053 e 8054 del 2014 oppure laddove la motivazione posta a base di tale accertamento non oltrepassi la soglia del cd. minimum costituzionale, di modo che la sentenza impugnata risulti affetta dal più grave dei vizi, tale da determinarne la nullità censurabile ex numero 4 dell'articolo 360 c.p.c. nel caso che occupa il Collegio non ravvisa nella censura in scrutinio né l'enucleazione di un fatto storico, che ha dato origine alla controversia, di cui sia stato omesso l'esame da parte della Corte territoriale e avente carattere decisivo, nel senso patrocinato da questa Corte per cui, ove fosse stato esaminato, avrebbe condotto ad un esito diverso della controversia con un giudizio prognostico non di mera possibilità né, tanto meno, si riscontra una motivazione sul punto apparente o frutto di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero perplessa ed obiettivamente incomprensibile , avendo i giudici d'appello diffusamente spiegato le ragioni del proprio convincimento 5.2. il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento degli ulteriori interessi di cui al comma 4 dell'articolo 1284 c.c. ovvero dell'articolo 2 L. numero 81 del 2017, non è accoglibile le Sezioni unite di questa Corte sentenza numero 12449 del 2024 hanno recentemente chiarito che il quarto comma dell'articolo 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi cui la legge collega la relativa misura , ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'articolo 1284 la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione , rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'articolo 1284, comma 4 con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali da quanto precede deriva che, in forza del fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., gli interessi maggiorati devono costituire oggetto di una espressa domanda che ne evidenzi gli ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale, ed analogamente deve ritenersi per gli accessori ex lege numero 81 del 2017 mentre nella specie, come risulta dalle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, riportate dallo stesso ricorrente, questi ha richiesto esclusivamente di condannare la società convenuta al pagamento su tutti gli importi sopra indicati degli interessi maturati e maturandi sulle somme sopra esposte nella misura legale, nonché della rivalutazione monetaria maturata e maturanda , con una formula chiaramente evocativa della formula prevista dall'articolo 429 c.p.c., tanto che il primo giudice ha accordato gli accessori in tal guisa solo tardivamente in appello la difesa del Bo.Zv. ha formulato la nuova domanda per i super-interessi, per cui la stessa pretesa è da ritenere inammissibile il rigetto di tale motivo assorbe il motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dalla società sul punto 5.3. il terzo mezzo del gravame principale, con cui si critica la sentenza d'appello per aver riconosciuto come aliunde perceptum quanto percepito dal Bo.Zv. per l'attività lavorativa presso la UEFA, è inammissibile la questione di fatto circa la compatibilità dell'attività lavorativa svolta presso la UEFA con l'eventuale prosecuzione del rapporto di collaborazione autonoma con l'AC Milan ha carattere di novità essa, infatti, non risulta affrontata nella sentenza impugnata, né la parte ha cura di specificare nel corpo del motivo quando e come suddetta questione sia stata sottoposta al contraddittorio nel corso del giudizio di merito è noto che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, qualora una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione cfr. Cass. SS.UU. numero 34469 del 2019 , di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa Cass. SS. UU. numero 2399 del 2014 Cass. numero 2730 del 2012 Cass. numero 20518 del 2008 Cass. numero 25546 del 2006 Cass. numero 3664 del 2006 Cass. numero 6542 del 2004 Cass. numero 32084 del 2019 Cass. numero 20694 del 2018 Cass. numero 27568 del 2017 6. in conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con assorbimento del motivo di ricorso incidentale condizionato in considerazione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità si compensano integralmente ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 cfr. Cass. SS.UU. numero 4315 del 2020 P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese. Ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater, D.P.R. numero 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle parti ricorrenti in via principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.