La notificazione dell’atto di impugnazione è inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare

La notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, «non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre» ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione.

In una causa relativa alla validità di un contratto di mutuo, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla notificazione dell'appello principale e dei suoi effetti nei confronti dell'appello incidentale. Nello specifico, i ricorrenti lamentavano che la corte territoriale, dopo aver correttamente dichiarato inammissibile l'appello principale, aveva erroneamente dichiarato inefficace l'appello incidentale da essi proposto, ritenendo che la notifica dell'appello principale costituisca atto equipollente, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c., della notifica della sentenza, di cui all'articolo 326 c.p.c., con la conseguenza che la costituzione, da essi effettuata in data 23 dicembre 2019, sarebbe stata tardiva, in quanto intervenuta oltre 30 giorni dopo il 18 novembre 2019 data della notifica dell'appello principale e, quindi, inefficace. Il ricorso coglie nel segno. La Suprema Corte, infatti, ricorda che «la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente di per sé sola la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione» ex multis, Cass. numero 18184/2010, numero 31251/2018, numero 35164/2023 . Ne deriva che Cass. numero 35164/2023 ai sensi dell'articolo 133 c.p.c., la sentenza è pubblica dal momento in cui è depositata la conoscenza legale della sentenza è legata al deposito il termine lungo per l'impugnazione è fatto decorrere dalla legge dal deposito della sentenza la notifica della sentenza, evidentemente successiva al deposito, ha l'effetto non di determinare la conoscenza legale della sentenza, essendo questo un effetto già conseguito con il deposito, ma di ridurre i tempi per l'impugnazione il collegamento tra notifica della sentenza e abbreviazione del termine trova la propria ratio nel riconoscimento dell'interesse del notificante ad ottenere il prima possibile il formarsi del giudicato e una volta che il notificante notifica la sua impugnazione evidentemente dimostra di non volere fare passare in giudicato la sentenza e quindi che quel suo interesse non esiste la pretesa equipollenza tra notifica di una impugnazione e notifica della sentenza non trova sostegno nel capoverso dell'articolo 326 c.p.c., in quanto detto capoverso si riferisce al caso di processo con pluralità di parti su cause scindibili, in cui la sentenza sia stata validamente impugnata da e nei confronti di una delle parti e serve ad evitare che il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 332 c.p.c.   In applicazione di tali principi, deve escludersi che nel caso di specie alla notificazione dell'appello principale abbia fatto seguito l'effetto di far decorrere il termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c. contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, l'appello incidentale - proposto il 23 dicembre 2019, in ossequio al termine di cui all'articolo 343 c.p.c. - non era affatto inefficace, «poiché, per il destinatario della notifica della impugnazione principale, in dipendenza di tale mera notifica non aveva iniziato il suo decorso il termine breve per impugnare». La parola, ora, passa ai giudici del rinvio.

Presidente De Stefano – Relatore Gianniti Fatti di causa 1. P.L., F.S. e P.A. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Sciacca la OMISSIS , proponendo opposizione all'atto di precetto loro notificato per le somme di € 35.789,10, a titolo di rate insolute, e di € 147.379,01 per capitale residuo, oltre ad interessi moratori e spese, in virtù del contratto di mutuo a tasso fisso del 4 aprile 2008, stipulato con l'allora Banca OMISSIS S.p.A. a cui sarebbe subentrata OMISSIS in virtù di fusione per incorporazione . In particolare, chiedevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, - dichiararsi la nullità del mutuo e l'inefficacia del precetto - dichiararsi altresì la responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale in capo alla parte opposta in relazione alla formazione e/o esecuzione dei finanziamenti dichiarando la nullità e/o annullamento e/o risoluzione del contratto di mutuo stipulato il 04.04.2008 e delle relative clausole inerenti gli interessi corrispettivi e moratori, per violazione del tasso soglia e per applicazione di anatocismo, nonché del mutuo stipulato il 07.09.2006 - all'esito e per l'effetto, ripristinare lo status quo ante la stipula dei contratti disponendo la ripetizione delle somme pagate ed il risarcimento dei danni patrimoniali e nonumero A sostegno dell'opposizione deducevano la nullità dell'atto di precetto tra l'altro per mancanza dei requisiti essenziali previsti dall'articolo 480 c.p.c., per inesistenza del titolo esecutivo, per mancata indicazione della data di notifica e/o apposizione della formula esecutiva e invocavano la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale dell'opposta per violazione del tasso soglia e per applicazione di anatocismo, per insussistenza del titolo esecutivo, essendo il mutuo stipulato un mutuo condizionato, per intervenuta violazione del limite di finanziabilità per i mutui fondiari . L'istituto di credito, costituitosi, contestava integralmente gli assunti di parte opponente. Negava le denunciate nullità e la propria responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale. Il giudice di primo grado - sospesa l'efficacia del titolo esecutivo, concessi i termini di cui all'articolo 183, 6° comma, c.p.c. e ritenuta la causa di natura documentale - con sentenza numero 258/2019 dichiarava nullo l'atto di precetto opposto per mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, ma rigettava tutte le altre domande formulate da parte opponente, compensando le spese processuali. Avverso la sentenza proponevano appello principale il OMISSIS s.p.a., in qualità di mandatario della OMISSIS srl a sua volta avente causa di OMISSIS , che censurava le argomentazioni poste a fondamento della declaratoria di nullità del precetto appello incidentale gli originari opponenti, che insistevano nell'accoglimento di tutte le richieste ed istanze, anche istruttorie, avanzate in primo grado e relative all'an exsequendum sit. La corte d'appello di Palermo, qualificata l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, rilevato che la sentenza avrebbe potuto essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione, dichiarava inammissibile l'appello principale, mentre dichiarava inefficace l'appello incidentale ex articolo 334 c.p.c., in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 325 c.p.c., identificatane la decorrenza dalla data di notificazione dell'impugnazione principale, reputata equipollente alla notificazione della sentenza e compensava le spese. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso P.L., F.S. e P.A Ha resistito con controricorso la OMISSIS s.p.a. in qualità di mandataria, succeduta a OMISSIS s.p.a., della società OMISSIS s.r.l. Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore dei ricorrenti ha depositato memoria, con la quale, oltre ad insistere nell'accoglimento del ricorso, ha chiesto la distrazione delle spese processuali. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. Ragioni della decisione 1. P.L., F.S. e P.A. articolano in ricorso tre motivi. 1.1. Con il primo motivo pp. 7-11 i ricorrenti denunciano < < Violazione e falsa applicazione degli articoli 325,326,327,333,334 e 343 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Palermo erroneamente dichiarato inefficace l'appello incidentale> > da essi proposto. Sostengono che la corte territoriale, dopo aver correttamente dichiarato inammissibile l'appello principale, ha erroneamente dichiarato inefficace l'appello incidentale da essi proposto. Deducono che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la notifica dell'appello principale costituisca atto equipollente, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c., della notifica della sentenza, di cui all'articolo 326 c.p.c., ed ha conseguentemente ritenuto che la costituzione, da essi effettuata in data 23 dicembre 2019, sarebbe tardiva, in quanto intervenuta oltre 30 giorni dopo il 18 novembre 2019 data della notifica dell'appello principale e, quindi, inefficace. Osservano che l'appello incidentale era stato proposto il 23 dicembre 2019 e, cioè, nel termine semestrale, di cui all'articolo 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado 24 giugno 2019 e in conformità del termine di cui all'articolo 343 c.p.c. cioè, all'atto della costituzione in giudizio, avvenuta il 23 dicembre 2019, ben prima del termine dei 20 giorni prima dell'udienza in citazione del 13 marzo 2020 . Richiamando i principi affermati da Cass. numero 18184/2010, sottolineano che non può in alcun modo ricollegarsi alla notificazione dell'appello principale l'effetto di far decorrere il termine breve, di cui all'articolo 325 c.p.c. e, quindi, l'inefficacia dell'appello incidentale ai sensi dell'articolo 334 secondo comma c.p.c. e che la notificazione della sentenza è l'unica attività che consente di far decorrere il termine breve per procedere con l'impugnazione. 1.2. Con il secondo motivo pp. 11-14 i ricorrenti denunciano < < nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 4, c.p.c., in quanto la Corte di Appello di Palermo ha completamente omesso di pronunciarsi sulle domande ed i motivi di appello incidentale> > da essi proposto con comparsa di risposta del 23 dicembre 2019 e, in particolare, ha omesso di pronunciarsi sulla nullità del mutuo e della sottesa ipoteca “per richiesta somme non dovute” nonché sul superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario. 1.3. Con il terzo motivo p. 14 i ricorrenti denunciano < < violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Palermo erroneamente compensato le spese del giudizio di appello e per aver altresì confermato la compensazione delle spese di lite del primo grado del procedimento> > . 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Risulta dagli atti processuali che a la sentenza di primo grado, resa su domande qualificabili sia ai sensi dell'articolo 615 che dell'articolo 617 c.p.c., è stata pubblicata il 24 giugno 2019 b il OMISSIS ha notificato l'appello principale avverso la predetta sentenza, quanto ai suoi capi relativi alla nullità formale, in data 18 novembre 2019 c gli originari attori odierni ricorrenti hanno depositato telematicamente la comparsa di risposta con appello incidentale, avverso i capi di sentenza relativi all'an debeatur, in data 23 dicembre 2019 d l'udienza era indicata in citazione per la data del 13 marzo 2020 e peraltro è stata poi differita al 18 settembre 2020 . Orbene, la corte di merito, pur correttamente rilevata la non ammissibilità dell'appello avverso i capi di sentenza su domande ex articolo 617 c.p.c, ha poi, esaminando l'appello incidentale avverso i capi su domande ex articolo 615 c.p.c., ritenuto che la notifica dell'appello principale costituisca equipollente, ai fini della decorrenza del termine ‘breve' di cui all'articolo 325 c.p.c., della notifica della sentenza di cui all'articolo 326 c.p.c., con la conseguenza che la costituzione effettuata il 23 dicembre 2019 dagli appellati incidentali sarebbe stata tardiva perché effettuata oltre i 30 giorni dal 18 novembre 2019 e, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 334, secondo comma, c.p.c. sarebbe stato inefficace l'appello incidentale con essa proposto. Tale conclusione non è conforme a diritto. 2.2. Invero, questa Corte aveva già avuto modo di precisare a sezioni semplici che la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente di per sé sola la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione Cass. numero 18184/2010, numero 31251/2018, numero 35164/2023 . Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, che, con sentenza numero 6278/2019, dirimendo un contrasto insorto all'interno della Corte, hanno, in motivazione, osservato < < come la decorrenza del termine breve non sia correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, né alla conoscenza effettiva della stessa …. La decorrenza del termine breve, invece, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisione rapida - cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare sollecito, come si è ricordato, veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori la notificazione della sentenza al “procuratore costituito”, ai sensi degli articolo 285,326,170 cod. proc. civ. Cass., Sez. Unumero 13 giugno 2011, numero 12898 > > . Nel solco di tale pronuncia delle Sezioni Unite, occorre ribadire Cass. numero 35164/2023 che a ai sensi dell'articolo 133 c.p.c., la sentenza è pubblica dal momento in cui è depositata b la conoscenza legale della sentenza è legata al deposito c il termine lungo per l'impugnazione è fatto decorrere dalla legge dal deposito della sentenza d la notifica della sentenza, evidentemente successiva al deposito, ha l'effetto non di determinare la conoscenza legale della sentenza, essendo questo un effetto già conseguito con il deposito, ma di ridurre i tempi per l'impugnazione e il collegamento tra notifica della sentenza e abbreviazione del termine trova la propria ratio nel riconoscimento dell'interesse del notificante ad ottenere il prima possibile il formarsi del giudicato e una volta che il notificante notifica la sua impugnazione evidentemente dimostra di non volere fare passare in giudicato la sentenza e quindi che quel suo interesse non esiste f la pretesa equipollenza tra notifica di una impugnazione e notifica della sentenza non trova sostegno nel capoverso dell'articolo 326 c.p.c., in quanto detto capoverso si riferisce al caso di processo con pluralità di parti su cause scindibili, in cui la sentenza sia stata validamente impugnata da e nei confronti di una delle parti e serve ad evitare che il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 332 c.p.c. 2.3. In applicazione di detti principi, deve escludersi che nella specie alla notificazione dell'appello principale abbia fatto seguito l'effetto di far decorrere il termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c. In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, l'appello incidentale - proposto il 23 dicembre 2019, in ossequio al termine di cui all'articolo 343 c.p.c. ossia all'atto della costituzione in giudizio, avvenuta ben prima del termine dei 20 giorni prima dell'udienza in citazione del 13 marzo 2020 - non era affatto inefficace, poiché, per il destinatario della notifica della impugnazione principale, in dipendenza di tale mera notifica non aveva iniziato il suo decorso il termine breve per impugnare. 3. Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti. 4. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, perché, esclusa l'inefficacia dell'appello incidentale proposto dagli originari opponenti, proceda all'esame di ogni altro profilo in rito e del merito dello stesso. P.Q.M. La Corte - accoglie il primo motivo, e, per l'effetto, assorbiti il secondo ed il terzo motivo - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, perché, ritenuto efficace l'appello incidentale proposto dagli originari opponenti, proceda all'esame del merito dello stesso.