Salvata una studentessa di un Liceo nelle Marche. Durante il consiglio di classe i voti erano equamente divisi tra bocciatura e promozione. A far pendere l’ago della bilancia sulla promozione è il voto espresso dal dirigente scolastico.
Studentessa salvata dal dirigente scolastico, il cui voto in consiglio di classe può risultare decisivo per dare il via libera ad una promozione assai incerta. Scenario della assai curiosa vicenda è una scuola superiore nelle Marche. A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria è la bocciatura – decisa sul filo del rasoio – di una studentessa, che alla fine di luglio del 2023 si vede negato l’accesso alla classe quinta. Decisiva si rivela la votazione espressa in occasione del consiglio di classe svoltosi pochi giorni prima, cioè a metà luglio in quel contesto, difatti, la giovane allieva viene non ammessa al quinto anno del Liceo, con una decisione presa, a maggioranza, dal consiglio di classe. Nello specifico, la maggioranza è stata determinata sulla base della seguente votazione per la non ammissione hanno votato sette docenti, tra cui quelli di Matematica e Fisica, materie in cui la studentessa non ha recuperato le carenze per le quali il giudizio di ammissione era già stato sospeso in sede di scrutinio finale, mentre per l’ammissione hanno votato sei docenti, tra cui quello di Religione, più il dirigente scolastico. E proprio quest’ultimo dettaglio dà la stura alle contestazioni mosse dalla allieva, poiché, osserva il legale che la rappresenta, alla base del giudizio di non ammissione vi è un evidente errore in cui è incorso il consiglio di classe nel calcolo della maggioranza, dal momento che, in caso di parità di voti nella specie, sette contro sette , avrebbe dovuto prevalere quello del dirigente scolastico, con la conseguenza che l’esito avrebbe dovuto essere l’ammissione della studentessa. Per i magistrati del Tar Marche l’obiezione sollevata dalla ragazza ha un solido fondamento. In premessa, comunque, viene ribadito che «negli scrutini finali degli organi delle scuole statali e no, di primo e secondo grado, la previsione normativa», ossia l’esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, «secondo cui, qualora sia prevista una delibera a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di Religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, non fa perdere al voto il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza e non fa perdere all’insegnante di religione la partecipazione piena, effettiva ed incondizionata alle valutazioni di competenza dei docenti. La norma richiede, cioè, solo che il voto dell’insegnante di Religione, se determinante, sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale, fermo restando che esso concorre sempre nel calcolo delle maggioranze ai fini dello scrutinio finale degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica». Allo stesso tempo, alla luce del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, «le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente». Proprio alla luce di tali indicazioni, «qualora il consiglio di classe sia formato da un numero pari di insegnanti, compreso il dirigente come nella fattispecie in esame , in caso di parità di voti, il voto determinante non è quello dell’insegnante di Religione ma è quello del dirigente, che prevale in ogni caso. Pertanto, qualora il dirigente abbia votato per l’ammissione, prevale quest’ultima indicazione viceversa, qualora abbia votato per la non ammissione, il giudizio conclusivo sarà di non ammissione». Invece, «il voto dell’insegnante di Religione diventa determinante solo nei consigli di classe formati da un numero dispari di docenti, in cui l’ammissione o meno sia stata deliberata con la maggioranza della metà più uno raggiunta con il voto dell’insegnante di Religione in tale situazione, all’insegnante di Religione andrà richiesto di esprimere un giudizio motivato». Tirando le somme, e tornando alla vicenda della studentessa del Liceo, «poiché il consiglio di classe era formato da un numero pari di insegnanti, compresi il dirigente e la docente di Religione, dei quali la metà ha votato per l’ammissione e l’altra metà ha votato per la non ammissione, avendo anche il dirigente votato per l’ammissione, prevale quest’ultimo giudizio», chiosano i magistrati, sancendo il diritto della studentessa ad essere ammessa alla classe quinta del Liceo.
Presidente Ianigro – Relatore De Mattia Considerato che la ricorrente non è stata ammessa al quinto anno del liceo linguistico con una decisione presa a maggioranza da parte del Consiglio di Classe della classe 4B del Liceo -OMISSIS cfr. verbale numero 7 del 15 luglio 2023 in particolare, la maggioranza è stata determinata sulla base della seguente votazione hanno votato per la non ammissione sette docenti, tra cui quelli di matematica e fisica, materie in cui la ricorrente non ha recuperato le carenze per le quali il giudizio di ammissione era stato sospeso in sede di scrutinio finale hanno votato per l'ammissione sei docenti, tra cui quello di religione, più il dirigente scolastico con l'unico motivo di gravame, parte ricorrente censura il giudizio di non ammissione per l'evidente errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Classe nel calcolo della maggioranza, dal momento che, in caso di parità di voti nella specie, sette contro sette , avrebbe dovuto prevalere quello del dirigente ex articolo 37, comma 3, del d.lgs. numero 297 del 1994 , con la conseguenza che l'esito avrebbe dovuto essere l'ammissione Ritenuto che il ricorso sia fondato e da accogliere e che la censura meriti condivisione Rilevato che come ormai chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, negli scrutini finali degli organi delle scuole statali e non, di primo e secondo grado, la previsione del d.P.R. 23 giugno 1990 numero 202 punto 2.7 secondo cui, qualora sia prevista una delibera a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, non fa perdere al voto il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza e non fa perdere all'insegnante di religione la partecipazione piena, effettiva ed incondizionata alle valutazioni di competenza dei docenti T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 20 dicembre 1999, numero 1089 . La norma, cioè, richiede solo che il voto dell'insegnante di religione, se determinante, sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale, fermo restando che esso concorre sempre nel calcolo delle maggioranze ai fini dello scrutinio finale degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica inoltre, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.lgs. numero 297/1994 testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado , “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente” in applicazione delle suddette disposizioni, qualora il Consiglio di Classe sia formato da un numero pari di insegnanti compreso il Dirigente come nella fattispecie , in caso di parità di voti, il voto determinante non è quello dell'insegnante di religione ma è quello del Dirigente, che prevale in ogni caso. Pertanto, qualora questi abbia votato per l'ammissione, prevale quest'ultima, viceversa, qualora abbia votato per la non ammissione, il giudizio conclusivo sarà di non ammissione il voto dell'insegnante di religione, invece, diventa determinante solo nei Consigli di Classe formati da un numero dispari di docenti, in cui l'ammissione o meno sia stata deliberata con la maggioranza della metà più uno raggiunta con il voto dell'insegnante di religione ma non è questo il caso in tale situazione, all'insegnante di religione andrà richiesto di esprimere un giudizio motivato pertanto, poiché il Consiglio di Classe della classe 4B di cui faceva parte la ricorrente era formato da un numero pari di insegnanti compresi il Dirigente e la docente di religione, dei quali la metà ha votato per l'ammissione e l'altra metà ha votato per la non ammissione, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 37, comma 3, del d.lgs. numero 297/1994, avendo anche il Dirigente votato per l'ammissione, prevale quest'ultima Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto. Per l'effetto, gli atti impugnati vanno annullati e va affermato il diritto della ricorrente ad essere ammessa alla classe quinta del Liceo Linguistico presso il Liceo Statale -OMISSIS- in tal senso l'Istituto scolastico dovrà rideterminarsi Ritenuto, in considerazione dei profili peculiari della vicenda, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.