In fase di indagini preliminari, la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio può essere richiesta solo al P.M. procedente dall'interessato, che potrà rivolgersi al G.I.P. con l'opposizione all'eventuale decreto reiettivo. Se, invece, l'interessato ricorre direttamente al G.I.P., il provvedimento da questi emesso può considerarsi affetto da nullità assoluta o addirittura abnorme.
La Corte di cassazione ha pronunciato una sentenza su una vicenda piuttosto singolare, pervenendo ad una conclusione che deve ritenersi conforme a diritto. Era accaduto che il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza, aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza delle persone sottoposte alle indagini di restituzione di alcuni gioielli sottoposti a sequestro probatorio. Contro l'ordinanza reiettiva avevano proposto ricorso gli stessi interessati, deducendo la violazione di diverse disposizioni di legge, nonché dei principi di proporzionalità, adeguatezza e residualità della misura cautelare reale. Ma la suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite Cass. numero 32938/2023 , che dichiararono l'inoppugnabilità del provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro probatorio, in nome del principio di tassatività e tipicità delle forme di gravame. In quell'occasione le Sezioni unite ricostruirono il sistema, chiarendo che a relativamente al sequestro probatorio - spetta al P.M. decidere con decreto motivato sulla richiesta di restituzione di beni sequestrati contro il decreto del P.M. che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione, sulla quale il G.I.P. provvede a norma dell'articolo 127 c.p.p. dopo la sentenza irrevocabile provvede il giudice dell'esecuzione articolo 263 c.p.p. b relativamente al sequestro preventivo - spetta al P.M. decidere con decreto motivato sulla richiesta di revoca del sequestro o provvedendo direttamente al dissequestro con decreto motivato oppure trasmettendo la richiesta al G.I.P. «cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni» articolo 321, comma 3, c.p.p. c pertanto, sia per il sequestro probatorio sia per quello preventivo, è assicurato il controllo giurisdizionale sulle decisioni del P.M. in caso di sequestro probatorio, è ammessa opposizione al G.I.P. e contro la sua ordinanza è previsto ricorso in cassazione per tutti i motivi indicati dall'articolo 606 c.p.p. mentre, in caso di sequestro preventivo, è ammesso appello al tribunale ex articolo 322-bis c.p.p., contro la cui ordinanza è possibile il ricorso in cassazione ma solo per violazione di legge articolo 325 c.p.p. . La conclusione alla quale perviene la Corte di cassazione è tranchant. Essa afferma che se, durante la fase delle indagini preliminari, l'interessato si rivolge anziché al P.M., direttamente al G.I.P., il provvedimento da questi emesso è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale. In realtà, la Corte in precedenza Cass. numero 6976/2023 era stata anche più drastica perché aveva affermato che «sono abnormi e devono essere annullati senza rinvio sia il parere espresso dal P.M. su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio sia il provvedimento del G.I.P. che, in seguito al parere, abbia provveduto sulla richiesta. Ai sensi dell'articolo 263 comma quarto cod. proc. penumero infatti, nel corso delle indagini preliminari, sulla istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro penale deve pronunciarsi il P.M. con decreto, eventualmente opponibile secondo quanto previsto dal comma quinto dello stesso articolo, né è possibile considerare il parere come rigetto e convertire in opposizione la trasmissione degli atti al G.I.P. per la decisione» così, tra le molte Cass. numero 1315/1996 . La conclusione alla quale perviene la sentenza può, quindi, condividersi. Essa, infatti, tra le due opzioni giurisprudenziali che ravvisano la nullità assoluta o addirittura l'abnormità del provvedimento del G.I.P. che decide sull'istanza di dissequestro probatorio, scelgono la soluzione più aderente al sistema processuale. In effetti, l'ordinanza del G.I.P. in esame non sembra rientrare nella categoria del provvedimento abnorme, che può essere sia quello che per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale abnormità strutturale , sia quello che, pur espressione di un legittimo potere, si esplichi del tutto al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, determinando la stasi del processo con impossibilità di proseguirlo ovvero una regressione indebita ad una fase ormai superata abnormità funzionale . Pare, invece, più in linea con il sistema processuale considerare l'incompetenza funzionale del G.I.P. un difetto di «capacità del giudice» ex articolo 178, comma 1, lett. a c.p.p., come tale comportante la nullità assoluta del provvedimento emesso.
Presidente Di Nicola Relatore Giorgianni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 maggio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di restituzione di monili in sequestro probatorio proposta da F.S 2. Avverso l'indicata ordinanza, F.S. e D.M.L., a mezzo del difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione, lamentando violazione di plurime disposizioni di legge e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e residualità della misura cautelare reale. In sintesi, i ricorrenti premettono che F.S. era stato indagato per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione del reato di cui all'articolo 5 d.lgs. numero 74/200 nel proc. numero 3344/2019 R.G.N.R. mod. 21 e di aver subito l'esecuzione di un sequestro probatorio presso la propria abitazione in data 28/10/2019, all'esito del quale erano stati rinvenuti e sequestrati una serie di monili. Una prima istanza di restituzione dei beni, presentata dal ricorrente il 18/12/2019, era stata rigettata dall'Ufficio di Procura, con decreto del 07/01/2020, sul presupposto che i monili in sequestro fossero necessari per l'accertamento dei fatti, potendo essere stati oggetto di acquisto presso le case d'asta o i banchi pegno in nome e per conto delle società estero-vestite. La posizione del ricorrente era stata archiviata con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 03/04/2024 su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del 06/12/2023, previa separazione della posizione del ricorrente medesimo confluita nel procedimento di nuova iscrizione numero 11368/2023 R.G.N.R. mod. 21. Il ricorrente aveva quindi reiterato l'istanza di restituzione dei beni rispetto alla quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva ritenuto non esservi luogo a provvedere sull'istanza , previa acquisizione del parere contrario della Procura della Repubblica, parere motivato sul fatto che permanesse la rilevanza probatoria di quanto in sequestro nell'originario procedimento iscritto al numero 3344/2019 R.G.N.R. mod. 21. Deducono i ricorrenti l'insussistenza di esigenze probatorie sottese al sequestro, in ragione della intervenuta archiviazione della posizione del ricorrente medesimo e della assertività della motivazione del provvedimento, non essendo stata spiegata la ragione per la quale sarebbe necessario il mantenimento del sequestro e non avendo il Pubblico Ministero acclarato la provenienza illecita e/o la connessione dei monili con i traffici descritti nelle informative di polizia giudiziaria. Richiamano giurisprudenza di legittimità in materia con riferimento ai principi di proporzionalità e di adeguatezza sia in relazione alle cose costituenti il corpo del reato, sia soprattutto in relazione alle cose pertinenti al reato e ribadiscono che, nella ordinanza impugnata, non erano stati chiariti a la provenienza illecita e/o l'asserita connessione dei monili con i traffici descritti nelle informative di polizia giudiziaria, b quali gli accertamenti compiuti e/o da compiere, nonostante l'archiviazione della posizione del proprietario dei monili e quali le esigenze probatorie tali da giustificare il mantenimento del sequestro a tempo indeterminato dei monili, c quali gli ulteriori tempi necessari per tali accertamenti, d perché la connessione dei monili con i traffici descritti nelle informative dovrebbe essere accertata in dibattimento, e perché i diritti del terzo non sarebbero limitati in modo ingiustificato rispetto ad un sequestro la cui finalità probatoria era stata prospettata solo genericamente. Ribadiscono infine che i beni erano oggetti esclusivamente personali non riconducibili in alcun modo al reato ascritto, bensì frutto di donazioni ereditarie dai propri familiari e/o reciproche regalie in occasione delle normali ricorrenze affettive familiari. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte cfr. ex piurimis Sez. 2, numero 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 , secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'articolo 325 cod. proc. penumero , è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E dell'articolo 606 cod. proc. penumero in tal senso, cfr. Sez. U, numero 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 . 1.2 Deve poi richiamarsi l'insegnamento delle Sezioni Unite Sez. U, numero 32938 del 19/01/2023, L., Rv. 284993 secondo cui lo schema di tutela codicistico, sia in tema di sequestro probatorio, sia in tema di sequestro preventivo, alla luce delle modifiche introdotte con il d.lgs. numero 12/1991, è il seguente a il pubblico ministero ha il potere decisorio pieno sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio articolo 263, comma 4, cod. proc. penumero b il pubblico ministero ha il compito di delibare la richiesta di revoca del sequestro preventivo provvedendo direttamente in caso di fondatezza della domanda oppure trasmettendola al giudice in caso contrario mutuando dallo schema procedimentale previsto dall'articolo 263, comma 4, prima della sua modifica c in entrambi i casi sequestro probatorio e sequestro preventivo , il controllo giurisdizionale sulle decisioni del pubblico ministero è assicurato, rispettivamente, dall'opposizione al giudice per le indagini preliminari articolo 263, comma 5, cod. proc. penumero , in caso di sequestro probatorio e dall'appello al tribunale di cui all'articolo 322-bis cod. proc. penumero in caso di sequestro preventivo d avverso il provvedimento del giudice che decide sull'opposizione a norma dell'articolo 263, comma 5, è ammesso ricorso per cassazione per tutti i motivi previsti dall'articolo 606 cod. proc. penumero avverso il provvedimento del giudice che rigetta o accoglie la domanda di revoca del sequestro preventivo è ammesso appello ai sensi dell'articolo 322-bis cod. proc. penumero il provvedimento del giudice dell'appello cautelare è a sua volta sindacabile in sede di legittimità per la sola violazione di legge articolo 325 comma 1, cod. proc. penumero . Le Sezioni Unite, sulla specifica questione di diritto rimessa per la risoluzione, concludono nel senso che l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che decide sulla richiesta di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non sia impugnabile al pari della decisione del giudice del dibattimento che, ai sensi dell'articolo 586 cod. proc. penumero , deve essere impugnata insieme con la sentenza, spiegando che, nel caso di sequestro probatorio, la tutela del diritto di proprietà e assicurata dalla facoltà di chiedere il riesame, anche nel merito, del decreto che dispone il sequestro articolo 257 cod. proc. penumero o del decreto del pubblico ministero che convalida il sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria articolo 355, comma 3, cod. proc. penumero e di impugnare, con ricorso per cassazione, il provvedimento del tribunale del riesame articolo 325, comma 1, cod. proc. penumero . Successivamente o in alternativa alla richiesta di riesame , il diritto di adire il giudice è assicurato dalla facoltà di sollecitare, in ogni stato e grado del giudizio di merito e senza limitazioni, la verifica della persistente necessità di mantenere il sequestro a fini di prova articolo 262 cod. proc. penumero . Prima dell'esercizio dell'azione penale tale facoltà può essere fatta valere nei modi previsti dall'articolo 263, comma 5, cod. proc. penumero , mentre dopo può essere esercitata interloquendo direttamente con il giudice sulla necessità di mantenere li sequestro del corpo di reato o delle cose ad esso pertinenti a fini di prova dello specifico fatto oggetto di contestazione. Si tratta di valutazioni che il legislatore ha inteso riservare esclusivamente al giudice che procede, escludendo, una volta esercitata l'azione penale, l'impugnazione dell'ordinanza prima che il giudice si pronunci sul merito delle accuse. Si è voluto evitare il rischio di conclusioni contrastanti circa l'utilità probatoria delle cose sequestrate, privilegiando quella del giudice chiamato a pronunciarsi sulla regiudicanda e assicurando, nel contempo, l'impugnazione differita dell'ordinanza insieme con la sentenza che definisce il grado del giudizio articolo 586 cod. proc. penumero . 1.3 Va, quindi, puntualizzato e ribadito che, in tema di sequestro probatorio, con specifico riferimento alla fase delle indagini preliminari, la restituzione delle cose sequestrate può essere richiesta al solo pubblico ministero procedente da parte dell'Interessato, che potrà rivolgersi al giudice per le indagini preliminari solo in sede di opposizione avverso l'eventuale decreto reiettivo, sicché se l'interessato, nella medesima fase, adisce direttamente il giudice per le indagini preliminari il provvedimento che questi emette, previo parere del pubblico ministero, deve ritenersi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale Sez. 2, numero 6976 del 06/10/2022, dep. 2023, Papalia, Rv. 284183 . 1.4 Infine, deve rilevarsi, in punto di fatto, che i beni di cui il ricorrente ha chiesto il dissequestro risultano ancora in sequestro nell'ambito del procedimento iscritto al numero 3344/2019 R.G.N.R. e non nell'ambito del procedimento iscritto al numero 11368/2023 R.G.N.R. nel quale è confluita la posizione del ricorrente ed è stato emesso decreto di archiviazione. L'istanza di restituzione è stata, invece, avanzata nel procedimento numero 11368/2023 R.G.N.R., dove si ribadisce è confluita la posizione del ricorrente, ma non il sequestro dei beni il procedimento iscritto al numero 3344/2019 R.G.N.R., nell'ambito del quale i beni sono in sequestro, per quanto è dato ricavare dalle deduzioni contenute nel ricorso e dalle allegazioni documentali al ricorso stesso è stato allegato l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari , si trovava in una fase processuale anteriore all'esercizio dell'azione penale al momento in cui è stata avanzata l'istanza di restituzione. 2. Tanto premesso, i ricorsi sono evidentemente inammissibili, perché fuoriescono dallo schema di tutela codicistico come delineato dai principi sopra esposti per due ordini di motivi. 2.1 In primo luogo, l'istanza di dissequestro e restituzione dei beni è stata proposta in procedimento, conclusosi con decreto di archiviazione, nell'ambito del quale non erano tuttavia confluiti i beni in sequestro era stato, invece, mantenuto il sequestro dei beni nell'ambito del procedimento originario dove il ricorrente non era più indagato, essendo stata la sua posizione separata e definita con decreto di archiviazione. L'istanza era stata pertanto proposta a giudice cui non spettava la competenza funzionale a provvedere sulla istanza di restituzione, perché i beni non erano in sequestro nell'ambito del procedimento archiviato, ma in altro procedimento che si trovava in una fase anteriore all'esercizio dell'azione penale al momento della presentazione dell'istanza di dissequestro. 2.2 In secondo luogo, per il procedimento nell'ambito del quale i beni si trovavano in sequestro, ricadente in una fase processuale anteriore all'esercizio dell'azione penale al momento dell'istanza di dissequestro, la tutela, in quella fase, è apprestata dalle disposizioni contenute nell'articolo 263, commi 4 e 5, cod. proc. penumero L'interessato può rivolgersi non al giudice, ma al pubblico ministero procedente e, avverso il decreto di quest'ultimo, è consentito proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari che provvederà a norma dell'articolo 127 cod. proc. penumero Una volta che il procedimento transita in udienza preliminare o in dibattimento, l'interessato potrà rivolgersi al giudice dell'udienza preliminare o al giudice del dibattimento, le cui ordinanze non sono impugnabili se non unitamente alla sentenza che definirà il grado di giudizio ai sensi dell'articolo 586 cod. proc. penumero 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna elei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall'articolo 1, comma 64, l. numero 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'articolo 616 cod. proc. penumero in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.