Notifiche a mezzo PEC: necessario un doppio invio per gli avvisi destinati sia al difensore che all’imputato domiciliato?

La notificazione ai sensi dell’articolo 161, comma 4, c.p.p. mediante consegna al difensore di un’unica copia dell’atto da notificare, dà luogo ad una mera irregolarità, qualora risulti esplicito o sia comunque desumibile che sia stata eseguita presso il legale sia in proprio che nella veste di consegnatario.

Con ricorso per cassazione, il difensore dell'imputato, condannato dal Tribunale di Nocera Inferiore in ordine ai delitti di minaccia e lesioni aggravate ai danni delle costituite parti civili, lamentava con unico motivo, l'illegittimità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rescissione della sentenza di primo grado, con la quale la Corte d'appello di Salerno ha ritenuto corretta la celebrazione del procedimento in absentia dinanzi al Tribunale. Il ricorrente evidenziava che la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del difensore di fiducia veniva effettuata “solo in proprio” e non anche come suo  domiciliatario inoltre, la notifica del decreto di citazione a giudizio avveniva a mani della moglie presso indirizzo diverso rispetto a quello indicato nell'atto di domiciliazione cosicché, a causa di incolpevole ignoranza della notifica, non aveva potuto ritirare l'avviso depositato presso l'Ufficio postale. Per gli Ermellini, il ricorso non è fondato. In primis, viene evidenziata l'irrilevanza del tentativo di notifica all'imputato a mani proprie e, conseguentemente, l'asserito errore di indirizzo presso il quale la notifica avveniva. La Corte affronta poi, la questione circa la necessità, in caso di comunicazione a mezzo PEC di avvisi destinati sia al difensore che all'imputato presso di lui domiciliato, che la cancelleria disponga un doppio invio del medesimo avviso e indirizzo, distinguendo quello destinato al difensore ex se, da quello al difensore quale domiciliatario dell'imputato. Il Collegio, vista la possibilità, fornita dalla posta elettronica certificata al destinatario dell'atto, di prenderne visione, stamparlo e\o inviarlo a terzi, in qualsiasi momento e senza aggravio, ritiene di doversi uniformare all'ormai pacifica giurisprudenza in materia, orientata nel senso di «escludere la necessità di procedere alla consegna al soggetto che riceve la notificazione di tante copie quanti sono i destinatari dell'atto poiché è lo stesso sistema tecnologico che consente al destinatario di riprodurre il numero necessario di copie dell'atto ricevuto». Cosicché, «la notificazione ex articolo 161, comma 4, c.p.p., mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicito, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario». Inoltre, rileva la Corte che, nessuna documentazione è stata prodotta circa la destinazione della notifica al solo difensore «in proprio» e non anche quale domiciliatario dell'imputato. La Corte territoriale ha dunque, fatto buon governo dei principi in materia, dando per assodata la conoscenza del processo da parte dell'imputato, dando rilievo proprio all' avvenuta domiciliazione di questi presso il difensore di fiducia, circostanza che testimonia la conoscenza del procedimento a suo carico e che non è stata in alcun modo confutata dal ricorrente sul quale ricade l'onere di allegare circostanze di fatto idonee a dimostrare l'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo.

Presidente Catena - Relatore Carusillo Ritenuto in fatto 1. Il difensore di C.R., avv. Francesco Romano, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Salerno ha rigettato la richiesta di rescissione della sentenza, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di minaccia e lesioni aggravate ai danni delle costituite parti civili. 2. Con un unico motivo, la difesa lamenta che - la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del difensore di fiducia era stata effettuata «solo in proprio» e non anche «come domiciliatario» dell'imputato - la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato era stata fatta a mani della moglie, presso l'indirizzo di via OMISSIS , diverso da quello di via OMISSIS , indicato nell'atto di domiciliazione presso il difensore di fiducia - l'imputato, a causa di incolpevole ignoranza della notifica avvenuta a mani della moglie e presso il diverso indirizzo, non aveva ritirato l'avviso depositato presso l'Ufficio postale. Di qui, l'illegittimità dell'ordinanza in verifica con la quale la corte territoriale ha ritenuto corretta la celebrazione del procedimento in absentia dinanzi al Tribunale di Salerno sul presupposto che la nomina di un difensore di fiducia e la domiciliazione dell'imputato presso lo stesso siano idonei a garantire l'istaurazione di un valido rapporto processuale tra i due, nonostante il disinteresse alla celebrazione del processo mostrato dal legale nominato e sostituito, in quanto assente, da un difensore di ufficio. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso non è fondato. 2. Risulta dagli atti che - il decreto di citazione a giudizio era stato notificato, a mezzo posta elettronica certificata, al solo difensore di fiducia - la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, avvenuta a mani della moglie, era stata effettuata all'indirizzo di via OMISSIS , anziché in via OMISSIS , luogo indicato dal ricorrente di nell'atto domiciliazione presso il difensore di fiducia. 3. Evidenziata l'irrilevanza del tentativo di notifica all'imputato a «mani proprie» e, conseguentemente, dell'asserito errore di indirizzo presso il quale la notifica era avvenuta, la corte ha argomentato in maniera logica e corretta la decisione assunta. 4. La questione da risolvere è se, in caso di comunicazione a mezzo p.e.c. di avvisi destinati sia al difensore che all'imputato presso di lui domiciliato, sia necessario che la cancelleria disponga un doppio invio del medesimo avviso, al medesimo indirizzo, distinguendo quello destinato al difensore ex se, da quello destinato al difensore quale domiciliatario dell'imputato. 4.1 Sul presupposto che la posta elettronica certificata metta nella disponibilità del destinatario la copia informatica dell'atto notificato - che il destinatario stesso, in ogni momento, può visionare, stampare o inviare a terzi, senza alcun aggravio di attività o spese -, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di escludere la necessità di procedere alla consegna al soggetto che riceve la notificazione di tante copie quanti sono i destinatari dell'atto, poiché è lo stesso sistema tecnologico che consente al destinatario di riprodurre il numero necessario di copie dell'atto ricevuto, così affermando che «la notificazione ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario» Sez. 2, numero 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276528 Sez. 1, Sentenza numero 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313 Sez. 2, numero 19277 del 13/04/2017, La Marra, Rv. 269916 Sez. 2, numero 50976 del 17/09/2015, Petrarca, Rv. 265759 Sez. 1, numero 14012 del 07/03/2008, P.M. in proc. Petrisor, Rv. 240138 . 4.2 Nel caso di specie, non risulta prodotta alcuna documentazione - quale il biglietto di cancelleria - comprovante la destinazione della notifica al difensore di fiducia «in proprio» e non anche quale «domiciliatario» dell'imputato. 5. Ciò posto, i giudici della corte d'appello - facendo buon governo del principio di diritto secondo cui la nomina di un difensore di fiducia da parte dell'imputato costituisce indice di effettiva conoscenza del processo da parte dello stesso, sicché è legittima la sua celebrazione del procedimento in absentia, salva la possibilità per il ricorrente di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale» Sez. 3, numero 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 - hanno evidenziato che proprio l'avvenuta domiciliazione dell'imputato presso il difensore di fiducia sia rappresentativa della circostanza che il ricorrente fosse a conoscenza del procedimento a suo carico. 5.1 Quanto alla possibilità per il ricorrente di allegare circostanze di fatto idonee a dimostrare che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, vi sia stata un'incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, espressamente i giudici di merito hanno sottolineato la mancanza di indicazioni dalle quali desumere la natura meramente formale, e non reale, del rapporto professionale con il legale nominato. Al contrario, si legge nella motivazione del provvedimento in verifica, l'avvenuta nomina del difensore di fiducia - al di là di eventuali ripercussioni di natura disciplinare derivanti dall'atteggiamento assunto dallo stesso - dà contezza del fatto che anche il ricorrente si fosse completamente disinteressato di assumere informazioni e di stabilire contatti con il professionista fiduciariamente designato. 5.2 Di qui, la considerazione che la celebrazione del procedimento in absentia fu la legittima conseguenza di una colpevole ignoranza del ricorrente della celebrazione del processo a suo carico. 6. Dai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. In caso di diffusione del presente provvedimento, la cancelleria provvederà, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03, a omettere le generalità e gli altri dati identificativi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.