Accesso al sistema pensionistico: la Suprema Corte sul regime applicabile

In virtù del principio generale del tempus regit actum e dell'interpretazione restrittiva delle deroghe delineate nell'articolo 24, d.l. 201/2011, l'opzione di liquidare la pensione di vecchiaia esclusivamente secondo le norme del sistema contributivo, se esercitata dopo la modifica dell'articolo 1, comma 23, l. 335/1995 tramite la suddetta norma, non consente all'opzionista di mantenere i requisiti di accesso più favorevoli al trattamento di vecchiaia esistenti prima delle modifiche introdotte con la legge del 2011.

La Suprema Corte, con la pronuncia in analisi si è pronunciata in materia di sistema pensionistico. In particolare, nel caso di specie, in seguito alle decisioni dei giudici di merito di riconoscere all'attrice il diritto di conseguire la pensione di vecchiaia secondo il regime contributivo con decorrenza dal 1° novembre 2015, l'Inps ricorreva in cassazione. I Giudici, ritenendo fondato l'unico motivo del ricorso, hanno chiarito che l'articolo 1, comma 12, l. 335/1995 prevedeva che i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla fine del 1995 potessero ottenere una pensione mista, combinando il sistema retributivo e contributivo. Il successivo comma 23 del predetto articolo 1 - ha continuato la Corte – stabiliva, inoltre, la possibilità di scegliere esclusivamente il sistema contributivo per coloro che avevano almeno quindici anni di contributi questa opzione è stata, tuttavia, abrogata dall'entrata in vigore dell'articolo 24, comma 7, d.l. numero 201/2011 conv. con l. numero 214/2011 . Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che la scelta postuma del regime contributivo non consente di mantenere i requisiti di accesso più favorevoli del passato, sottolineando che le deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo per garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità del sistema pensionistico. Pertanto, è stato accolto il ricorso dell'Inps ed è stato enunciato il seguente principio di diritto «in considerazione del principio generale secondo cui tempus regit actum e dell'interpretazione restrittiva delle disposizioni derogatorie di cui all'articolo 24, commi 14-15, d.l. numero 201/2011 conv. con l. numero 214/2011 e succ. mod. e integraz. tra cui, in specie, l'articolo 22, comma 1, d.l. numero 95/2012, conv. con l. numero 135/2012 , l'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, che sia stata esercitata successivamente alla modifica dell'articolo 1, comma 23, l. numero 335/1995, da parte dell'articolo 24, comma 7, d.l. numero 201/2011, cit., non può consentire all'optante di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia precedente alle modifiche introdotte con il d.l. numero 201/2011, cit.»

Presidente Esposito -  Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 21.6.2019, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a Q.M. il diritto di conseguire la pensione di vecchiaia secondo il regime contributivo con decorrenza dal 1°.11.2015 che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria che Q.M. ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria che il Pubblico ministero ha depositato memoria, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.   Considerato in diritto che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione dell'articolo 24, d.l. numero 201/2011 conv. con l. numero 214/2011 , dell'articolo 22, d.l. numero 95/2012 conv. con l. numero 135/2012 , e dell'articolo 1, comma 23, l. numero 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur avendo esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo solo in data 3.7.2013, l'intimata avesse diritto a fruire dei requisiti di accesso al trattamento di vecchiaia previsti per le pensioni c.d. contributive, ancorché alla data dell'esercizio dell'opzione fosse già in vigore l'articolo 24, d.l. numero 201/2011, cit., che al comma 7 ha soppresso la possibilità che l'opzione medesima comporti l'estensione all'optante dei requisiti per l'accesso alla pensione propri del regime contributivo, facendo salva solo l'applicazione delle modalità di calcolo della pensione vigenti in quel regime che il motivo è fondato che, al riguardo, va premesso che l'articolo 1, comma 12, l. numero 335/1995, ha previsto in forma generale che per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatorie e alle forme sostitutive ed esclusive, che alla data del 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione venga determinata con il c.d. sistema misto, risultante dalla somma “della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data” e “della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo” che il successivo comma 23 del predetto articolo 1 aveva inoltre previsto, per quanto qui rileva, che ai lavoratori di cui al comma 12 “è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19 [id est la pensione di vecchiaia], a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo” che l'inciso “ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19” è stato successivamente abrogato dall'articolo 24, comma 7, d.l. numero 201/2011 conv. con l. numero 214/2011 , derivandone logicamente il venir meno dalla sua entrata in vigore della possibilità di ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema contributivo usufruendo anche dei precedenti e più favorevoli requisiti di accesso alla prestazione che, nel caso di specie, risulta accertato che l'odierna intimata presentò domanda di opzione per la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema contributivo in data 3.7.2013, nel pieno vigore della modifica apportata dall'articolo 24, comma 7, d.l. numero 201/2011, cit., all'articolo 1, comma 23, l. numero 335/1995, cit. che non rileva in contrario la circostanza che sia i commi 14-15 dell'articolo 24, d.l. numero 201/2011, cit., sia il successivo articolo 22, comma 1, d.l. numero 95/2012 conv. con l. numero 135/2012 , abbiano previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. numero 201/2011, cit., continuassero a trovare applicazione nei confronti di particolari categorie di lavoratori, tra cui coloro che – come l'odierna intimata – fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e avessero perfezionato i requisiti d'accesso al pensionamento nel periodo compreso tra il 24° e il 36° mese successivo all'entrata in vigore del d.l. numero 201/2011, cit., essendo incontroverso che, a tale data, l'intimata non aveva ancora optato per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo e, potendo accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le regole proprie del sistema misto, la prosecuzione volontaria della contribuzione non le avrebbe comunque consentito di conseguire la pensione entro il termine previsto dalle norme dianzi cit. che il diverso avviso espresso nella sentenza impugnata, come ben colto da parte ricorrente, finirebbe per trasformare l'opzione per il regime contributivo in un mezzo per conseguire ex post una deroga al più restrittivo regime di accesso alla pensione introdotto dal d.l. numero 201/2011, in contrasto con l'orientamento di questa Corte secondo cui le disposizioni derogatorie di cui all'articolo 24, commi 14-15, d.l. numero 201/2011 e succ. mod. e integraz. debbono interpretarsi in senso necessariamente restrittivo, trattandosi di eccezioni ad una regola prevista per garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti dell'Unione europea in termini di vincoli di bilancio, stabilità economico-finanziaria e rafforzamento della sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo cfr. in tal senso Cass. numero 31334 del 2022 e succ. conf. che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto “in considerazione del principio generale secondo cui tempus regit actum e dell'interpretazione restrittiva delle disposizioni derogatorie di cui all'articolo 24, commi 14-15, d.l. numero 201/2011 conv. con l. numero 214/2011 e succ. mod. e integraz. tra cui, in specie, l'articolo 22, comma 1, d.l. numero 95/2012, conv. con l. numero 135/2012 , l'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, che sia stata esercitata successivamente alla modifica dell'articolo 1, comma 23, l. numero 335/1995, da parte dell'articolo 24, comma 7, d.l. numero 201/2011, cit., non può consentire all'optante di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia precedente alle modifiche introdotte con il d.l. numero 201/2011, cit.” che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.