L'errore di diritto e l'errore di giudizio non possono essere invocati come motivi di revocazione di una sentenza di cassazione. Lo hanno ricordato le Sezioni Unite, precisando che l'errore di fatto che giustifica la revocazione si verifica solo quando una sentenza si fonda su un fatto che risulta essere inequivocabilmente falso o quando si considera inesistente un fatto che, invece, è stato positivamente accertato.
Con la pronuncia in analisi, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia di revocazione delle sentenze della stessa Corte, chiarendo che il combinato disposto degli articolo 391-bis e 395, numero 4, c.p.c. non prevede l'errore di diritto, né l'errore di giudizio o di valutazione come cause di revocazione di una sentenza di legittimità. In particolare, il caso in esame riguardava due società che avevano chiesto la revocazione di una decisione delle Sezioni Unite, in cui era stata stabilita la giurisdizione del giudice amministrativo anziché quella del giudice ordinario, nell'ambito di una controversia con diverse ASL e la Regione Abruzzo. Le ricorrenti sostenevano che la decisione fosse basata su un fatto falso e che la stessa violasse un'altra sentenza passata in giudicato. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi, ha precisato che l'errore di fatto, che giustifica la revocazione, si verifica quando una sentenza si fonda su un fatto che risulta essere inequivocabilmente falso, o quando si considera inesistente un fatto che, invece, è stato positivamente accertato. Deve trattarsi, dunque, di un errore oggettivo, nato da una svista di percezione del giudice di legittimità nella ricostruzione dei fatti, basata su documenti esaminabili, nei casi in cui la Cassazione eserciti eccezionalmente una competenza di fatto. La Corte ha chiarito, poi, che non può essere considerato errore di fatto un errore di valutazione giuridica, come nel caso in cui il giudice di legittimità si pronuncia sulla qualificazione giuridica del fatto, o sull'inquadramento del petitum sostanziale della domanda. In altre parole, i Giudici non possono essere chiamati a rivedere e a decidere nuovamente sulla causa, in una sorta di nuovo giudizio che esula dalle funzioni di revocazione. In merito al sistema delle impugnazioni, la Corte ha, invece, rammentato che la Costituzione non impone ulteriori vincoli, oltre a quelli previsti dall'articolo 111 Cost., che stabilisce la possibilità di ricorrere in Cassazione per violazione di legge contro tutte le sentenze e i provvedimenti relativi alla libertà personale. Di conseguenza, il legislatore ha il diritto di escludere gli errori giuridici e di valutazione dai motivi di revocazione, limitando la possibilità di impugnazione alle sole ipotesi di errore materiale o di fatto. La Suprema Corte - richiamando il diritto sovranazionale nonché la giurisprudenza italiana ed europea - ha, inoltre, sottolineato come la stabilità delle decisioni giuridiche definitive sia un valore fondamentale per l'ordinata amministrazione della giustizia, che esclude la revisione delle sentenze divenute definitive per garantire la certezza del diritto e dei rapporti giuridici. Infine, le SS.UU. Civili hanno rimesso la seconda doglianza delle ricorrenti alla Terza Sezione civile tabellarmente competente ai sensi dell'articolo 142 disp. att. c.p.c.
Presidente D'Ascola - Relatore Carrato Ritenuto in fatto 1. Con sentenza numero 4085/2019 del 13.2.2019, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande risarcitorie proposte da F. I. S. e T. A., condannava la società OMISSIS s.r.l. al pagamento, in favore del T. A., della somma di euro 79.415,68 e di quella di 20.437,05 dollari namibiani con l'aggiunta di interessi e rivalutazione , nonché, a vantaggio della F. I. S., dell'importo di euro 32.935,30 oltre rivalutazione ed interessi , a titolo di risarcimento - per ognuno - dei danni conseguenti al sinistro verificatosi l'8.9.2013, in Namibia, durante una escursione a bordo di un veicolo 4X4, programmata all'interno del pacchetto di viaggio OMISSIS acquistato presso la suddetta società OMISSIS . L'adito Tribunale condannava, altresì, la OMISSIS LTD quale società ausiliaria che aveva materialmente eseguito la prestazione scelta dagli attori , chiamata in garanzia dalla convenuta ai fini dell'eventuale rivalsa in caso di sua condanna , a tenere indenne la citata società OMISSIS dagli oneri derivanti a qualunque titolo dal giudizio in danno della medesima parte convenuta, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla suddetta terza chiamata in causa. 2. Decidendo sull'appello formulato dalla OMISSIS LTD e nella costituzione di tutte le parti appellate, la Corte di appello di Milano, con sentenza numero 2966/2020 pubblicata il 17 novembre 2020 , rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata, dichiarando l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi di quest'ultima contenenti la condanna nei confronti della società OMISSIS ed in favore dei citati originari attori F. I. S. e T. A. In particolare, la Corte di appello ravvisava l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione dell'appellante relativi alla prospettata illegittimità dell'affermazione – operata con la sentenza di prime cure – della sussistenza della giurisdizione italiana relativamente alla su richiamata domanda di manleva, alla ritenuta applicabilità in via sostanziale della legge namibiana previo accertamento della responsabilità di essa appellante, quale terza chiamata in causa, per violazione del vincolo contrattuale senza esserne stato accertato compiutamente il suo contenuto e, infine, per aver rilevato – pur nella dichiarata applicabilità della legge namibiana – il suo inadempimento, determinandolo, però, in base al solo diritto italiano. Con la sentenza qui impugnata la Corte di appello di Milano – per quanto rileva direttamente nella presente sede - ha confermato la declaratoria, compiuta dal giudice di primo grado, relativa alla ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di garanzia svolta dalla società OMISSIS nei confronti di OMISSIS LTD, dando atto – in virtù della mancata impugnazione degli altri capi dell'appellata sentenza del Tribunale – del loro intervenuto passaggio in giudicato – riguardanti le pronunce condannatorie. Ha osservato, in particolare, che la condanna della società OMISSIS era da considerarsi legittima “partendo dal presupposto della riconosciuta responsabilità contrattuale dell'appellata OMISSIS nei confronti dei coniugi T. posto che la OMISSIS non spiegava alcuna difesa per sostenere la sua assenza di colpe”. La Corte di appello ha ritenuto, in punto giurisdizione sulla domanda di manleva proposta dalla società OMISSIS nei confronti della società organizzatrice namibiana, in tal senso confermando la sentenza di primo grado, che a la disciplina contenuta nella convenzione di Bruxelles del 1968 è integrata dai regolamenti comunitari che ne hanno, di fatto, ripreso i contenuti, oltre a completarli b l'articolo 6 numero 2 del Reg. 44/2001 Bruxelles 1bis prevede che esista la giurisdizione italiana laddove il soggetto straniero sia convenuto, a titolo di garanzia, in un giudizio già radicato in Italia c nel caso concreto, non sussistendo una convenzione internazionale con lo Stato namibiano, i criteri attributivi della giurisdizione devono essere valutati ai sensi del disposto dell'articolo 3 della legge 218/95 e, segnatamente, dalla seconda parte dello stesso articolo, dove è stabilito che sussiste la giurisdizione italiana non solo nel caso in cui soggetto convenuto ha la residenza o rappresentanza in Italia ma anche in base ai criteri indicati nella convenzione di Bruxelles del 1968, come integrati dai successivi regolamenti d qualora non si tratti di alcuna delle materie stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni fallimenti, concordati ed altre procedure affini sicurezza sociale arbitrato escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato né residente in Italia, occorre applicare i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo 2 della citata Convenzione, anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione e ciò perché il rinvio ai criteri indicati è destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione e dalla conferma della sussistenza della giurisdizione italiana derivava la legittimità dell'accoglimento della domanda di manleva esercitata dalla società OMISSIS domanda avverso la quale la chiamata in garanzia non aveva dedotto alcuna eccezione oppositiva, limitandosi a opporre l'insussistenza della giurisdizione italiana, eccezione già respinta dal Tribunale f in base al disposto dell'articolo 43 del Codice del Turismo, la società OMISSIS , quale vettore del quale la società OMISSIS si era avvalsa per fornire ai clienti i servizi connessi al tour venduto, era obbligata a tenere indenne la stessa da tutte le conseguenze dannose conseguenti alla pronuncia di condanna, una volta accertata la responsabilità del vettore medesimo nella causazione del sinistro g che il principio sancente la responsabilità per i danni causati dalla violazione del vincolo contrattuale – riconosciuto anche tanto dal sistema romano storico quanto da quello common law, a cui è ispirato la legislazione dello Stato namibiano – costituisce un principio di diritto basilare che andrebbe comunque applicato dal giudice italiano, rappresentando l'espressione del fondamentale principio di diritto privato dell'autonomia negoziale, costituente principio di ordine pubblico internazionale che, ai sensi dell'articolo 16 della legge numero 218/1995, renderebbe inapplicabile l'eventuale legge straniera con esso confliggente. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società OMISSIS formulando due motivi. La s.r.l. OMISSIS ha resistito con controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del primo motivo, con l'affermazione della giurisdizione del giudice nazionale, e per la rimessione della causa alla III Sezione civile per la decisione del secondo motivo. Le parti hanno depositato memoria. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia difetto di giurisdizione ex articolo 360, 1° comma, numero 1, c.p.c. e impugna la sentenza numero 2966/2020 della Corte di appello di Milano nella parte in cui ha, per l'appunto, affermato la giurisdizione italiana sulla base di una errata interpretazione dell'articolo 3 della legge numero 218/1995, perché in contrasto con la normativa comunitaria oggi vigente e con i principi applicabili alla fattispecie, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce – ai sensi dell'articolo 360, comma 1, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli articolo 14 e 16 della legge numero 218/1995, confutando la sentenza impugnata nella parte in cui non è stato considerato che spetta al giudice compiere d'ufficio l'accertamento della legge straniera ritenuta nel caso di specie applicabile anche avvalendosi di convenzioni internazionali, strumenti ed esperti preposti, dovendosi applicare la legge italiana solo “in ultima analisi” da qui sarebbe scaturita la mancata osservanza e falsa applicazione del citato articolo 14 per effetto della quale la Corte di appello ha condiviso integralmente il percorso motivazionale e decisionale del giudice di prime cure, portando altresì alla violazione e falsa applicazione dell'indicato articolo 16, essendo stata ravvisata in ipotesi una teorica violazione dell'ordine pubblico che un'accertata conoscenza della legge straniera avrebbe escluso. 3. Il primo motivo, concernente la contestazione circa l'affermata sussistenza della giurisdizione italiana, è infondato. 3.1. Giova, anzitutto, rammentare che la Corte di cassazione quando decide una questione di giurisdizione «statuisce» su di essa ex articolo 382, comma primo, c.p.c., individuando - alla luce del criterio del c.d. petitum sostanziale, da identificarsi in funzione, soprattutto, della causa petendi e, dunque, in base ai fatti allegati dall'attore tra le altre Sez. Unumero , numero 2360 del 9.2.2015 Sez. Unumero , numero 13702 del 29.4.2022 - il giudice fornito di potere giurisdizionale in relazione a quella specifica controversia, e, se riscontra il vizio denunciato, sostituisce la propria alla statuizione cassata, procedendo ad una diretta applicazione nel caso concreto della legge processuale, anche attraverso il diretto esame degli atti di causa tra le molte Sez. Unumero , numero 20349 del 31.7.2018 Sez. Unumero , numero 19571 del 10.7.2023 . 3.2. Ciò premesso, si osserva che l'articolo 3 della legge numero 218 del 31.5.1995 in tema di «ambito della giurisdizione», dopo aver affermato, al comma 1, che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge, al comma 2, riconosce inoltre la sussistenza della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dalle sezioni II, III e IV del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27.9.1968, resi esecutivi con la legge 21.6.1971, numero 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. L'articolo 6, comma 1, numero 2, della predetta Convenzione contenuto appunto nella Sezione 2 del Titolo II prevede che il convenuto domiciliato o residente all'estero di cui all'articolo precedente possa inoltre essere citato «qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo». 3.3. L'articolo 3, secondo comma, della stessa legge 31.5.1995 numero 218, reca la disciplina della giurisdizione, stabilendo la sussistenza della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 anche allorché il convenuto come nel caso della ricorrente società OMISSIS non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando non si tratti, come in questo caso, di una delle materie escluse dal campo di applicazione della Convenzione stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni fallimenti, concordati ed altre procedure affini sicurezza sociale arbitrato . Come prospettato anche dal Procuratore Generale, l'applicabilità del Regolamento UE numero 1215/2012 e, segnatamente, dell'articolo 8.2 , in luogo della disciplina della Convenzione di Bruxelles e, nella specie, dell'articolo 6.2 corrisponde all'orientamento più recente di questa Corte, secondo il quale, in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi del citato articolo 3, comma 2, della legge numero 218/1995, allorché il convenuto, per l'appunto, non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento UE numero 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento CE numero 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione Sez. Unumero , numero 32362 del 13.12.2018 Sez. Unumero , numero 18299 del 25.6.2021 Sez. Unumero , numero 19571 del 10.7.2023 e, da ultimo, Sez. Unumero , numero 9971 del 12.4.2024 . Deve, perciò, essere riaffermato il principio secondo cui, in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento UE numero 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento CE numero 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura mobile del rinvio a quest'ultima ex articolo 3, comma 2, della legge numero 218 del 1995. Tale indirizzo, infatti, ha valorizzato sia la portata dinamica dell'articolo 68 del Reg. CE numero 44/2001, prima, e dell'articolo 68 del Reg. UE numero 1215/2012, poi, con i quali si è specificato che le disposizioni della Convenzione di Bruxelles sono sostituite, tra gli Stati membri, dal rispettivo regolamento e che «ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento», sia le caratteristiche materiali della norma di rinvio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge numero 218/1995, per darsi, quindi, «attuazione ad un processo comunitario di uniformazione del diritto internazionale privato sia per le controversie intracomunitarie che per le controversie denotanti elementi di estraneità rispetto all'Unione, perché collegate a Stati terzi» così la citata Sez. Unumero , numero 18299/2021 . 3.4. Come sottolineato pure dal Procuratore Generale, il più recente indirizzo rispetta sia la lettera dell'articolo 3 della legge numero 218/1995, sia l'intenzione del legislatore e la ratio normativa. Il testo della legge si riferisce a «successive modificazioni in vigore per l'Italia» della Convenzione di Bruxelles, come sono evidentemente i Regolamenti CE numero 44/2001 e UE numero 1215/2012. D'altro canto, il legislatore del 1995 ha operato una chiara scelta nel senso di estendere l'applicabilità della Convenzione di Bruxelles, allora unico testo vigente nel regolare la giurisdizione in materia civile e commerciale fra gli Stati aderenti, così operando una «nazionalizzazione» del trattato internazionale, per esigenze di uniformità di disciplina e di rafforzamento della semplicità e della certezza normativa. Sarebbe, quindi, contrario alla voluntas legis e alla ratio sottesa ritenere che la sostituzione della Convenzione di Bruxelles con uno strumento di diritto dell'Unione europea, espressione di una più forte armonizzazione del diritto internazionale privato europeo, comporti il venir meno dell'uniformità normativa perseguita dal legislatore italiano della riforma di diritto internazionale privato del 1995. 3.5. In particolare, il Regolamento 22.12.2000 numero 44, 2001/44/CE, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, all'articolo 6 numero 2, esattamente come la Convenzione di Bruxelles, prevedeva che la persona di cui all'articolo precedente potesse inoltre essere convenuta, qualora si trattava di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale era stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non fosse stata avanzata solo per distogliere colui che era stato chiamato in causa dal suo giudice naturale. Analogamente dispone ora il vigente articolo 8, numero 2, del Regolamento 12.12.2012 numero 1215, secondo il quale una persona domiciliata in uno Stato membro può, inoltre, essere convenuta qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale. 3.6. La più recente giurisprudenza di queste Sezioni Unite, superando il più risalente orientamento restrittivo Sez. U., numero 5978 del 15.3.2007 Sez. Unumero , numero 10891 del 7.8.2001 , ritiene inoltre che - ai fini della applicazione dell'articolo 6, comma 1, numero 2, del Regolamento Ce 44/2001 identico all'articolo 6.2. della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - sia irrilevante la distinzione tra garanzia propria e impropria e che l'indagine, pertanto, debba essere circoscritta al solo accertamento della non pretestuosità della chiamata in causa Sez. Unumero , numero 5965 del 12.3.2009 Sez. Unumero , numero 7991 del 2.4.2009 Sez. Unumero , numero 8404 del 28.5.2012 Sez. Unumero , numero 485 del 10.1.2019 e, da ultimo, Sez. Unumero , numero 613 dell'8.1.2024 . Nello stesso senso è orientata la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea CGUE, sentenza 15 maggio 1990, in C-365/88, Hagen, par. 10-12, 18-21, 23 CGUE, sentenza 26 maggio 2005, in C-77/04, GIE, par. 25-36 CGUE, Sovag, citata, par. 26, 32-47 CGUE, sentenza 10 marzo 2022, in C-498/20, ZK, par. 44-48 , la quale ritiene che la chiamata in garanzia sia istituto processuale omologo alla chiamata di terzo nel medesimo procedimento nel quale è stata proposta la domanda principale e che la deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto articolo 2 Convenzione di Bruxelles articolo 2 Reg. CE numero 44/2001 articolo 4 Reg. UE numero 1215/2012 si giustifica proprio in funzione dello stretto collegamento tra le due domande che deve decidere il medesimo giudice al fine di evitare contrasti di giudicati e di individuare un foro caratterizzato proprio in base a un collegamento stretto tra il giudice e la controversia al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia 12° Considerando Reg. CE numero 44/2001 e 16° Considerando Reg. UE numero 1215/2012 . 3.7. Nella fattispecie oggetto della controversia che viene qui in rilievo, la domanda proposta dalla s.r.l. OMISSIS contro la OMISSIS LTD è volta a far valere la pretesa della società italiana di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio risarcitorio intentato, nei suoi confronti, dai due su indicati turisti - ai quali, come tour operator, aveva venduto un pacchetto turistico - e rimasti danneggiati in occasione del servizio di trasporto fatto eseguire dalla OMISSIS in forza di un contratto a tal fine intercorso con la stessa società OMISSIS . Sicché, quest'ultima società ha azionato in giudizio nei confronti della OMISSIS una pretesa fondata su un rapporto c.d. di garanzia, che - più genericamente - ricorre in tutti quei casi in cui, per legge o per contratto, un soggetto c.d. garantito chieda di essere tenuto indenne da altro soggetto il garante in ordine alle perdite patrimoniali derivanti dall'accoglimento della domanda contro di lui proposta da un altro soggetto ancora Sez. Unumero , numero 24707 del 4.2.2015 . Viceversa, è stato chiarito che l'articolo 8, numero 2, Reg. Ue numero 1215 del 2012, cui rinvia l'articolo 3, comma 2, prima parte, della legge numero 218 del 1995, non trova applicazione nel caso in cui l'azione di garanzia, propria o impropria, sia stata esperita in via autonoma e non già nell'ambito dello stesso giudizio già pendente relativo al rapporto principale, come è, invece, accaduto nella presente causa Sez. Unumero , numero 613 dell'8.1.2024, che implicitamente, ma inequivocabilmente, ribadisce il principio della giurisdizione italiana allorché la domanda di garanzia sia fatta valere nell'ambito dello stesso giudizio . 4. Pertanto, alla stregua delle svolte argomentazioni, il primo motivo deve essere rigettato confermandosi la sussistenza della giurisdizione italiana, come dichiarata nella sentenza impugnata. 5. La decisione del secondo motivo, come in precedenza riportato, non rientrante nella competenza delle Sezioni Unite, va rimessa alla Terza Sezione civile, competente tabellarmente, ai sensi dell'articolo 142 disp. att. c.p.c., la quale provvederà anche a regolare le spese processuali. P.Q.M. La Corte di cassazione, a Sezioni unite, rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. Rimette la decisione del secondo motivo alla III Sezione civile, tabellarmente competente.