I pagamenti a titolo risarcitorio sono esentati dall'applicazione dell'IVA. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, che ha poi specificato anche il trattamento relativo all'imposta di registro.
Con risposta numero 223 del 18 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i pagamenti effettuati a titolo risarcitorio, come nell'ambito dell'appalto, non sono soggetti ad IVA, in quanto quest'ultima non rappresenta un compenso per servizi prestati o beni ceduti, ma ha finalità esclusivamente risarcitoria. Per quanto riguarda l'imposta di registro, nel caso specifico di accordo tra le parti che implica un obbligo di pagamento per il richiedente, tale atto deve essere registrato entro un termine fisso con l'applicazione dell'imposta proporzionale del 3%. Sono considerati prestazioni di servizi i compensi derivanti da contratti come quelli d'opera, appalto, trasporto, incarico, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, nonché obblighi di fare, non fare o permettere, da qualunque fonte derivino articolo 3, comma 1, d.P.R. numero 633/72 . La base imponibile per le cessioni di beni e servizi è costituita dall'ammontare totale dei compensi dovuti al venditore o al prestatore secondo le condizioni contrattuali, comprese le spese connesse all'esecuzione e gli oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, oltre agli importi aggiuntivi direttamente collegati ai compensi dovuti da altri soggetti articolo 13 d.P.R. numero 633/72 . Non sono inclusi nella base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente come indicato nell'articolo 15, comma 1, numero 1, d.P.R. numero 633/72 . Le penali pagate per violazione degli obblighi contrattuali non costituiscono un compenso per servizi o cessioni di beni, ma hanno funzione punitivo-risarcitoria di conseguenza, tali somme non sono soggette ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo come indicato nella Ris. AE 23 aprile 2004, numero 64/E .
Risp. AE 18 novembre 2024, numero 223