Con sentenza numero 42124 del 15 novembre 2024, la Cassazione enuncia nuovi importanti principi ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4, c.p., in relazione al delitto di rapina.
Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno avuto modo di analizzare il reato di rapina aggravata. Nello specifico, la prima questione sottoposta all'esame della Corte è la seguente «se la disciplina dell'articolo 601, comma 3, c.p.p., introdotta dall'articolo 34, comma 1, lett. g , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, che individua in quaranta giorni, anziché venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 1° luglio 2024» A tal proposito, le Sezioni Unite hanno stabilito che, ai sensi dell'articolo 173, comma 3, disp. att. c.p.p., «la disciplina dell'articolo 601, comma 3, c.p.p., introdotta dall'articolo 34, comma 1, lett. g , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024». Quanto, invece, alla seconda questione, relativa all'applicabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4, c.p., in relazione al delitto di rapina ed anche al delitto di estorsione , le Sezioni Unite hanno affermato che «ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante» «ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4, c.p., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi».