«Il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma ad effetti autonomi ed indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell’esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all’articolo 546, secondo comma, cp.c.»
Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in analisi. In particolare, i Giudici - chiamati a pronunciarsi su una controversia in materia di pignoramento presso terzi - hanno respinto le pretese dell'associazione ricorrente la quale riteneva che, anche in caso di contemporaneo pignoramento presso più terzi , non possa essere superato il limite oggettivo del pignoramento previsto ex articolo 546 c.p.c. , ovvero l'importo dell'atto di precetto, aumentato della metà. La Suprema Corte ha spiegato che il pignoramento presso più terzi costituisce un concorso di distinti procedimenti, ognuno con effetti autonomi : ogni soggetto pignorato, infatti, è tenuto a trattenere le somme dovute al debitore nei limiti del pignoramento notificato, con vincolo di indisponibilità sino ad ordine del giudice. In ipotesi di pignoramento effettuato presso più terzi, come nel caso di specie, il mezzo dell'espropriazione forzata può talvolta risultare eccedente rispetto al fine tipico e proprio della stessa (ossia rispetto alla finalità satisfattiva del credito ab origine azionato), per cui il legislatore prevede un rimedio specifico . L' articolo 546, secondo comma, c.p.c. consente, infatti, al debitore di chiedere «la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi», contemperando così l'interesse del creditore di realizzare la pretesa con quella del debitore di non subire in maniera sproporzionata il vincolo di indisponibilità di propri crediti. Finché non viene esperito tale rimedio – hanno continuato i Giudici - «il vincolo di indisponibilità apposto con i due (o più) concorrenti pignoramenti (o, se si preferisce la terminologia adoperata dal codice, con «il pignoramento eseguito presso più terzi») resta fermo nella sua primigenia estensione quantitativa». Infine, la Cassazione ha chiarito che, in caso di pignoramento presso più terzi, i crediti pignorati possono essere destinati anche a soddisfare altri creditori intervenuti, seguendo l'ordine di graduazione previsto dalla legge.
Presidente De Stefano Relatore Rossi Rilevato che per la soddisfazione di un credito quantificato nel prodromico atto di precetto in euro 10.404,89, la (OMISSIS) s.r.l.s. promosse innanzi il Tribunale di Milano procedura espropriativa ex articolo 543 cod. proc. civ. (iscritta al R.G.Es. n. 2355/2020 del predetto Ufficio) in danno della debitrice esecutata (OMISSIS) Onlus (lite pendente, divenuta (OMISSIS) ASSOCIAZIONE (OMISSIS)– ASSOCIAZIONE (OMISSIS)) e nei riguardi di due distinti terzi pignorati, la Prefettura di (OMISSIS) e la Prefettura di (OMISSIS); nel procedimento così intentato dispiegò intervento altro creditore, la (OMISSIS); resa dichiarazione di quantità interamente positiva da ambedue i terzi (cioè a dire, da ciascuno di essi per la somma di euro 15.607,33, fino a concorrenza della quale era stato eseguito il pignoramento), con ordinanza ex articolo 553 cod. proc. civ. il giudice dell'esecuzione assegnò le somme dovute dalla Prefettura di (OMISSIS) e dalla Prefettura di (OMISSIS) ripartendole tra il creditore procedente ed il creditore intervenuto; avverso detto provvedimento la debitrice esecutata interpose opposizione agli atti esecutivi, contestando per quanto ancora qui d'interesse l'entità della somma assegnata; l'opposizione è stata disattesa dalla sentenza in epigrafe; ricorre per cassazione (OMISSIS) ASSOCIAZIONE (OMISSIS) – ASSOCIAZIONE (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo; resiste, con controricorso, (OMISSIS); depositano atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla eventuale udienza di discussione le Prefetture di (OMISSIS) e di (OMISSIS); non svolge difese in grado di legittimità l'(OMISSIS) s.r.l.s.; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Considerato che il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ.; l'unico motivo di ricorso prospetta violazione degli articolo 492, 543 e 546 cod. proc. civ. «perché a fronte dell'atto di pignoramento presso terzi di euro 15.607,33, eseguito e notificato per conto di (OMISSIS) s.r.l.s. per un credito di euro 10.404,89 […] con due dichiarazioni positive della Prefettura di (OMISSIS) e della Prefettura di (OMISSIS), entrambe di euro 15.607,33, il Tribunale di Milano […] ha rigettato l'opposizione ed ha confermato l'assegnazione del G.E., vale a dire l'assegnazione al creditore intervenuto della ulteriore somma di euro 15.607,33 dovuta ad (OMISSIS) Onlus dalla Prefettura di (OMISSIS), così confermando l'assegnazione del doppio della somma pignorata»; la ricorrente assume, breviter, che anche in caso di contemporaneo pignoramento presso più terzi non possa essere superato il limite oggettivo del pignoramento sancito dall' articolo 546 cod. proc. civ. , ovvero l'importo dell'atto di precetto, aumentato della metà; il motivo è infondato; quanto allo svolgimento della vicenda, è pacifico che la procedura espropriativa tragga scaturigine da un unico atto di pignoramento con cui il creditore procedente, per la realizzazione forzosa della medesima pretesa e «fino alla concorrenza di euro 15.607,33» (importo determinato ai sensi dell' articolo 546 cod. proc. civ. ), sottopose a vincolo i crediti vantati dalla sua debitrice verso due differenti terzi pignorati; la descritta fattispecie è in iure definibile come concorso di plurimi pignoramenti presso terzi trattati in simultaneus processus per opzione del creditore procedente, evenienza sempre più frequente (ed anzi fisiologica) in forza della regola generale di radicamento territoriale dell'espropriazione forzata di crediti stabilita dall' articolo 26-bis, secondo comma, cod. proc. civ. (come novellato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 ) ed ancorata, a somiglianza del forum rei che informa i giudizi di cognizione, al luogo di residenza, dimora, domicilio o sede del debitore esecutato; si tratta allora e sul punto coglie nel senso la notazione del giudice territoriale di due distinti pignoramenti, connotati da identità di creditore, debitore e di credito azionato, ma da diversità di benecredito staggito e, quindi, di terzo debitore; pertanto, ciascuno di tali pignoramenti sortisce effetti indipendenti dall'altro ed ogni terzo pignorato assume, in via autonoma ovvero senza alcuna interferenza con il contegno degli altri terzi, gli obblighi della custodia e dell'asservimento alla procedura delle somme dovute al debitore, nei limiti, per ciascun terzo, dell'importo complessivamente staggito e da lui dovuto, con vincolo di indisponibilità sino ad ordine del giudice; la preservata individualità dei singoli pignoramenti presso terzi confluiti in unitario procedimento è in ius positum inequivocamente corroborata dal disposto dell' articolo 543, sesto comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 ), laddove sancisce la inefficacia del pignoramento unicamente «nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso» di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura; non è dubbio che, in ipotesi di pignoramento effettuato presso più terzi, il mezzo dell'espropriazione forzata possa, in concreto, risultare eccedente rispetto al fine tipico e proprio della stessa (ovvero rispetto alla finalità satisfattiva del credito ab origine azionato): onde vanificare tale rischio, il legislatore appresta un rimedio, peculiare e specifico; nella descritta situazione, infatti, l' articolo 546, secondo comma, cod. proc. civ. consente al debitore di chiedere (ed al giudice di disporre) «la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi», in tal guisa contemperando l'esigenza del creditore di realizzare la pretesa con quella del debitore di non subire in maniera sproporzionata il vincolo di indisponibilità di propri crediti; ambedue le modalità contemplate dalla norma si risolvono, a ben vedere, in un comando del giudice diretto ad un terzo (o a più terzi) avente ad oggetto il contenuto e la misura dell'obbligo di custodia, il quale, in difetto di un ordine del genere, resta ope legis correlato, per ognuno dei terzi destinatari del pignoramento, all'entità fissata dall' articolo 546, primo comma, cod. proc. civ. ; in altri termini, fintanto che il rimedio di cui all' articolo 546, secondo comma, cod. proc. civ. non venga felicemente esperito (e cioè fintanto che non venga adottato un provvedimento di limitazione dei crediti globalmente aggrediti), il vincolo di indisponibilità apposto con i due (o più) concorrenti pignoramenti (o, se si preferisce la terminologia adoperata dal codice, con «il pignoramento eseguito presso più terzi») resta fermo nella sua primigenia estensione quantitativa; da ciò deriva che, qualora nella procedura dispieghino intervento altri creditori, i crediti effettivamente staggiti (benché ultrasatisfattivi, ove raffrontati con la sola pretesa azionata del procedente) possono (e devono) essere destinati al coattivo soddisfo di tutte le pretese fatte valere, secondo l'ordine di graduazione di esse stabilito dalla legge; le considerazioni che precedono svolte, per quanto occorra, anche ad integrazione della motivazione della pronuncia gravata conducono alla reiezione dell'argomentazione dell'impugnante, basata sull'erroneo convincimento della riferibilità dell'entità del vincolo determinata ex articolo 546 cod. proc. civ. ai complessivi e globali plurimi pignoramenti effettuati (ovverosia alla loro somma) e non già, come invece deve correttamente intendersi, a ciascun credito staggito presso ogni singolo terzo destinatario dell'atto di pignoramento; va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: «il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma ad effetti autonomi ed indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell'esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all' articolo 546, secondo comma, cod. proc. civ. »; il ricorso è rigettato; la novità negli esatti termini delle questioni giuridiche scrutinate giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado; atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315 ) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall' articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13; P. Q. M. rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.