L’omesso avviso dell’udienza al difensore, quando ne sia obbligatoria la presenza, determina una nullità assoluta

La Cassazione penale coglie l’occasione per ribadire il principio generale, ormai granitico in giurisprudenza, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta, quando di questi sia obbligatoria la presenza.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione adducendo un unico motivo con cui denunciava l'invalidità dell'inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, in relazione all'esecuzione della notifica, a beneficio del suo difensore, del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta ad un indirizzo PEC relativo a persona diversa, un omonimo avvocato del medesimo foro. Il giudizio di secondo grado si svolgeva dunque, in trattazione orale, senza la partecipazione della difesa. Pe la Cassazione, il ricorso è fondato. All'esito della verifica degli atti processuali, il Collegio ha accertato che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato telematicamente notificato, così come l'avviso di celebrazione dell'udienza con le forme della discussione orale, a mezzo di posta elettronica certificata dalla cancelleria della sezione terza penale a un difensore, diverso, ma con le medesime generalità, esistente e avente studio professionale in altro indirizzo. Tale erronea notificazione non ha, ovviamente, posto in condizione il professionista di svolgere la propria funzione difensiva nel giudizio di secondo grado. E' indubbio dunque, che l'anomalia determinatasi è foriera di una nullità assoluta ai sensi degli articolo 178, comma primo, lett. c e 179, comma primo, c.p.p., quando del difensore sia obbligatoria la presenza.

Presidente Pezzullo - Relatore Masini Ritenuto in fatto l. L.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 febbraio 2024, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in relazione a diverse imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale. 2. E' stato articolato un unico motivo, che ha dedotto la invalidità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla mancata esecuzione della notifica, a beneficio del difensore avv. Domenico Di Donato, del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta ad un indirizzo PEC relativo a persona diversa, un omonimo avvocato del medesimo foro. Il giudizio di secondo grado si è così svolto con trattazione orale, e alla difesa non è stato consentito di parteciparvi. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. La verifica degli atti processuali - possibile in virtù della natura in rito della doglianza formulata - ha consentito al Collegio di accertare quanto segue. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato telematicamente notificato - come l'avviso di celebrazione dell'udienza con le forme della discussione orale - a mezzo posta elettronica certificata dall'ufficio OMISSIS al destinatario difensore, alla pec OMISSIS . L'avv. Domenico Di Donato, difensore di fiducia del ricorrente, ha documentato che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di rito, era OMISSIS indicato nell'atto di appello, già utilizzato in primo grado dal Tribunale di Napoli per analoghi adempimenti e che il proprio studio legale è in OMISSIS , via OMISSIS , diverso da quello di altro legale, con le medesime generalità. 2. Ciò rilevato, ne viene che il decreto di citazione per il giudizio di appello e gli avvisi connessi non siano stati notificati all'indirizzo, risultante dal c.d. OMISSIS , del difensore di fiducia dell'imputato ma, ragionevolmente, ad un suo omonimo - esistente ed avente studio professionale in OMISSIS , ma in via OMISSIS - e che, di conseguenza, il professionista investito del mandato fiduciario non sia stato posto in condizione di svolgere la propria funzione difensiva nel giudizio di secondo grado, come testimoniato dalla mancata comparizione all'udienza dinanzi alla Corte d'appello e dall'avvenuta sostituzione con un difensore di ufficio ex articolo 97 comma 4 cod. proc. penumero . L'anomalia determinatasi è foriera di una nullità assoluta. A questo riguardo, va ricordato - ancorché la questione allora sub iudice attenesse al procedimento di sorveglianza - come Sez. U, numero 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 abbia stabilito il principio generale secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli articolo 178, comma primo lett. c e 179, comma primo cod. proc. penumero , quando del difensore predetto sia obbligatoria la presenza. 3. Da quanto sopra illustrato, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.