Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, previsione di sanzioni per l'assenza dei requisiti di idoneità degli alloggi messi a disposizione dei lavoratori stranieri, quantificazione della sanzione per i licenziamenti illegittimi e contro l'abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego vediamo insieme le principali novità.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024, numero 267, la legge 14 novembre 2024, numero 166, di conversione del decreto-legge 16 settembre 2024, numero 131, recante «disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano». Il decreto “Salva infrazioni”, definitivamente approvato dal Senato il 6 novembre 2024, è ora legge. Proroga concessioni balneari Il Decreto Legislativo numero 131/2024 mira a semplificare la regolamentazione riguardante la procedura d'infrazione numero 2020/4118. Al fine di consentire la pianificazione relativa all'affidamento delle concessioni, viene stabilita una proroga fino al 30 settembre 2027 per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali destinate all'attività turistico-ricreativa e sportiva. Questa proroga riguarda anche le attività gestite dalle società sportive e associazioni iscritte al CONI e agli enti del Terzo settore. Nello specifico, l'articolo 1 introduce due importanti modifiche alla legge annuale sulla concorrenza 2021 la lettera a prolunga le concessioni per scopi turistico-ricreativi fino al 30 settembre 2027 e la lettera b riscrive l'articolo 4, definendo le modalità delle procedure di affidamento delle concessioni, inclusa l'indennità per i concessionari uscenti e l'aggiornamento dei canoni demaniali. Inoltre, è prevista la possibilità di ulteriori estensioni delle concessioni non oltre il 31 marzo 2028, se vi sono motivi oggettivi che ritardano il completamento delle selezioni entro il 30 settembre 2027. Restano valide le procedure già avviate prima del 17 settembre 2024 con una giustificazione adeguata. Per quanto riguarda le concessioni demaniali marittime legate alle attività turistico-ricreative, è prevista la possibilità di mantenere le strutture rimovibili fino all'assegnazione delle procedure di selezione. Le concessioni balneari saranno assegnate attraverso un'asta pubblica e l'ente concedente dovrà avviare il processo di affidamento, pubblicando un bando sul proprio sito web e sull'albo pretorio online del Comune competente. La durata delle concessioni assegnate varierà da un minimo di 5 anni a un massimo di 20 anni, garantendo il recupero degli investimenti del concessionario. Ulteriori criteri di valutazione includono l'assunzione dei dipendenti del concessionario uscente e l'offerta di servizi specifici per famiglie, animali e persone con disabilità. Alloggi per lavoratori stranieri Il decreto in oggetto stabilisce sanzioni finanziarie per i datori di lavoro che violano le norme vigenti riguardanti i lavoratori stagionali provenienti da Paesi terzi. Si prevede una multa che varia da un minimo di 350 euro a un massimo di 5.500 euro per ogni lavoratore, nel caso in cui il datore di lavoro fornisca un alloggio non conforme alle normative o con un canone sproporzionato rispetto alla qualità dell'alloggio e al salario, o se trattiene parte del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. È importante ricordare che, secondo la normativa attuale articolo 24, comma 3, d.lgs. numero 286/1998 , il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei propri associati che intende creare un rapporto di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero in Italia, deve presentare documentazione adeguata relativa all'alloggio del lavoratore straniero. Il datore di lavoro che fornisce l'alloggio deve dimostrare al momento della firma del contratto di soggiorno la reale disponibilità dell'alloggio, le condizioni di fornitura dello stesso e il rispetto delle normative sull'idoneità dell'alloggio. Inoltre, il canone di locazione deve essere proporzionato alla qualità dell'alloggio e viene considerato eccessivo se supera un terzo della retribuzione del lavoratore. Contratti a termine nel pubblico impiego Per superare la procedura di infrazione 2014/4231 avviata dalla Commissione UE, l'articolo 12 del decreto introduce modifiche alle disposizioni riguardanti gli abusi nella successione di contratti o rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego. Le modifiche apportate dal nuovo decreto riguardano il comma 5 dell'articolo 36 d.lgs. numero 165/2001, che disciplina le conseguenze derivanti dalla violazione delle normative obbligatorie sull'assunzione dei dipendenti pubblici e sull'utilizzo di forme flessibili di lavoro tale comma esclude la conversione in contratti di lavoro a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili illegittimi, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Si ricorda che l'impiego di forme di lavoro flessibili è considerato un'eccezione nel settore pubblico, consentito solo in situazioni eccezionali o temporanee e nel rispetto delle disposizioni di reclutamento dell'articolo 35 del d.lgs. numero 165/2001. La nuova normativa prevede che, salvo prova di un danno maggiore subito, il lavoratore ha diritto a un'indennità compresa tra quattro e ventiquattro mensilità calcolate sul suo ultimo salario di riferimento per il trattamento di fine rapporto, considerando la gravità della violazione e il numero di contratti a termine siglati, oltre alla durata complessiva del rapporto di lavoro. Indennità per licenziamenti illegittimi L'articolo 11 del decreto modifica l'articolo 28 del d.lgs. numero 81/2015, che disciplina il calcolo dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva che il lavoratore ha diritto a ricevere nel caso in cui abbia ottenuto in tribunale la dichiarazione di illegittimità di un contratto a tempo determinato nel settore privato. Le modifiche introdotte, in linea con la procedura di infrazione 2014/4231 della Commissione UE, consentono al lavoratore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità se riesce a dimostrare un danno maggiore subito. Inoltre, viene abrogato il comma 3 dell'articolo 28 menzionato, che riduce del 50% i limiti minimi e massimi di risarcimento in presenza di contratti collettivi che prevedono l'assunzione di lavoratori già impiegati con contratti a termine secondo specifiche graduatorie. Magistrati onorari e tutela previdenziale Per garantire la sicurezza previdenziale dei magistrati onorari, il decreto, attraverso una disposizione di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 2, prevede che durante il periodo transitorio precedente all'attuazione delle nuove regole per la magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge numero 75/2023, convertito con modifiche dalla legge numero 112/2023, debba essere interpretato nel senso che i magistrati onorari che hanno scelto l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie e sono iscritti all'INPS per l'assicurazione obbligatoria generale, devono pagare i contributi obbligatori per l'assicurazione complementare IVS e per la copertura di situazioni di disoccupazione involontaria, malattia e maternità.
Legge 14 novembre 2024, numero 166 in G.U. del 14 novembre 2024, numero 267