Il danno patrimoniale che un soggetto invalido sostiene, per le spese di assistenza di cui necessita durante tutta la sua vita, costituisce un pregiudizio permanente, che si produce quotidianamente e che integra un’ipotesi di danno patrimoniale futuro, ovvero non ancora verificatosi al momento della decisione, ma che si determinerà ragionevolmente in futuro, per la cui liquidazione occorre fare ricorso a criteri probabilistici e astratti [ ].
[ ] Questo principio vale anche nel caso in cui si debba liquidare un danno patrimoniale futuro, seppur in presenza di un contributo assistenziale fornito volontariamente da un familiare della persona invalida. Con l'ordinanza in analisi, la Corte di Cassazione è intervenuta nell'ambito di una complessa vicenda giuridica e processuale riguardante la corretta liquidazione dei danni patrimoniali passati e futuri, conseguenti a fatto illecito. La pronuncia della Corte, che interviene per la terza volta sulla questione, ha come antecedenti originari le sentenze del tribunale di merito e della corte territoriale, che avevano rigettato le richieste risarcitorie, avanzate nei confronti del M.I.U.R. e della società proprietaria di un albergo e finalizzate ad ottenere la liquidazione dei danni patrimoniali e non, da parte di una ragazza che aveva riportato postumi invalidanti gravissimi, a causa delle lesioni sofferte durante una gita scolastica. Sulla pronuncia di secondo grado era intervenuta la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che aveva rinviato alla Corte d'Appello, affinché accogliesse le richieste dell'attrice e procedesse alla liquidazione dei danni. Tuttavia, anche questa seconda decisione era stata oggetto di ricorso, con conseguente cassazione parziale sentenza numero 14884/2018 e nuovo rinvio alla Corte d'Appello, affinché procedesse a una nuova liquidazione del danno patrimoniale. Avverso tale ultima pronuncia la danneggiata proponeva ulteriore ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, cui resistevano i danneggianti con altrettanti controricorsi. I giudici della Suprema Corte sono partiti richiamando un principio consolidato, secondo cui il danno patrimoniale che un soggetto invalido sostiene, per le spese di assistenza di cui necessita, durante tutta la sua vita, costituisce un pregiudizio permanente, che si produce quotidianamente ed integra un'ipotesi di danno patrimoniale futuro, ovvero non ancora verificatosi, al momento della decisione, ma che determinerà in futuro, per la cui liquidazione si fa ricorso a criteri probabilistici e astratti ordinanza numero 16844/2023 . Questo principio vale anche nel caso in cui si debba liquidare un danno patrimoniale futuro, seppur in presenza di un contributo assistenziale fornito volontariamente da un familiare della persona invalida ordinanza numero 20661/2024 . Al contrario, la liquidazione del danno patrimoniale passato, ovvero inerente un periodo temporale già trascorso, presuppone l'allegazione di prove concrete e precise della sua sussistenza ed entità, non potendosi ricorrere a quelle presunzioni e a quei criteri probabilistici, che si utilizzano per il danno futuro. La liquidazione del danno futuro può essere effettuata mediante riconoscimento di una rendita vitalizia, ex articolo 2057 c.c., che restituisca un valore equivalente al capitale, da cui è stata ricavata, per l'intera durata della vita del beneficiario. La conversione del capitale in rendita si esegue dividendo il primo per un coefficiente predefinito, che dev'essere scientificamente fondato ed aggiornato e che deve corrispondere all'età che la vittima aveva alla data dell'infortunio ed, infine, deve variare progressivamente in funzione dell'anno o di una frazione di esso sentenza numero 31574/2022 . La rendita, inoltre, è per sua natura aleatoria e perciò - per salvaguardare l'integrità del risarcimento - essa richiede la previsione di meccanismi di adeguamento al potere di acquisto della moneta, quali la rivalutazione annuale secondo l'indice dei prezzi al consumo, oppure l'imposizione di strumenti di salvaguardia del beneficiario come l'acquisto di titoli del debito pubblico . L'ultima precisazione che la Suprema Corte ha ritenuto importante compiere riguarda la liquidazione del danno patrimoniale per le spese di assistenza quotidiana e specificatamente la necessità di detrarre, dal risarcimento ottenuto dal Ministero, l'indennità di accompagnamento ricevuta dallo Stato. Questo perché, in casi come quello esaminato dalla Cassazione, vige la regola del diffalco, secondo la quale si opera sempre la compensazione, se vi è coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito, tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, al fine di assicurare al danneggiato una completa reintegra del suo patrimonio, ma senza ingiustificate duplicazioni.
Presidente Travaglino – Relatore Tatangelo Fatti di causa Qu.Se. ha agito in giudizio tra gli altri, e per quanto ancora abbia rilievo nella presente sede nei confronti del M.I.U.R. oggi Ministero dell'Istruzione e di MONTEULIVETO Spa per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un grave infortunio riportato, nel 1998, mentre era ospite di un albergo Hotel Omissis di proprietà di quest'ultima società, quale allieva di un istituto scolastico di Trieste, in occasione di una gita di istruzione. Le sue domande nei confronti dei suddetti enti sono state, in un primo tempo, rigettate, sia in primo che in secondo grado, rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Trieste. La decisione di quest'ultima è stata, però, oggetto di cassazione da parte di questa Corte Cass., Sez. 3, Sentenza numero 1769 del 08/02/2012 e, all'esito del giudizio di rinvio, le predette domande hanno, invece, trovato accoglimento la Corte d'Appello di Trieste ha statuito che la responsabilità dell'incidente era da attribuire per il 50% alla stessa vittima danneggiata, per il 40% alla società MONTEULIVETO Spa e per il 10% al Ministero convenuto, condannando questi ultimi, in solido, al pagamento della somma di Euro 2.089.459,00, oltre accessori, in favore dell'attrice. Tale ultima decisione è stata, a sua volta, oggetto di cassazione parziale Cass., Sez. 3, Sentenza numero 14884 del 8/06/2018 , limitatamente alla liquidazione del danno patrimoniale e delle spese del giudizio di primo grado. All'esito del secondo giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Trieste ha, quindi, nuovamente liquidato il danno patrimoniale per spese di assistenza quotidiana, riconoscendo all'attrice, a tale titolo, complessivamente salva la ripartizione interna già fissata tra gli enti convenuti in ragione di un quinto e quattro quinti ciascuno a l'importo di Euro 968.744,52, oltre accessori, da cui detrarre quanto eventualmente già riscosso in virtù della precedente sentenza di merito b l'ulteriore importo di Euro 51.280,62, da pagarsi annualmente in via anticipata entro il 15 giugno di ciascun anno a partire dal 2022, per tutta la vita dell'attrice stessa. Ha nuovamente liquidato le spese dell'intero giudizio, ivi incluse quelle del primo grado. Avverso tale ultima decisione ricorre la Qu.Se., sulla base di quattro motivi. Resistono, con distinti controricorsi, il Ministero dell'Istruzione e MONTEULIVETO Spa, che propongono, a loro volta, ricorso incidentale, rispettivamente sulla base di quattro e sei motivi. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375 e 380 bis.1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Esame - in via pregiudiziale - dei ricorsi incidentali proposti dal Ministero dell'Istruzione e da MONTEULIVETO Spa L'esame dei ricorsi incidentali, avendo ad oggetto la contestazione del riconoscimento - in favore dell'attrice e ricorrente in via principale - del danno patrimoniale per il periodo anteriore al 2015, risulta logicamente pregiudiziale rispetto all'esame del ricorso principale, che ha ad oggetto le modalità di determinazione in concreto dell'importo del risarcimento. 1.1 Con il primo motivo del ricorso del Ministero dell'Istruzione si denunzia Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 81 c.p.c. Difetto di legittimazione ad agire in capo alla Qu.Se. per il riconoscimento del danno patrimoniale per il periodo tra la data del sinistro 16.03.1998 alla data della pubblicazione della sentenza 21/15 della Corte d'Appello di Trieste 16.01.2015 , in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. . Con il secondo motivo di tale ricorso si denunzia Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2909 c.c. e 324 c.p.c. per il riconoscimento del danno patrimoniale per il periodo tra la data del sinistro 16.03.1998 alla data della pubblicazione della sentenza 21/15 della Corte d'Appello di Trieste 16.01.2015 , in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. . Con il terzo motivo di tale ricorso si denunzia Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., in combinato con gli articolo 2056,1223,1226 c.c. Mancata carenza di prova della spesa sostenuta dalla Qu.Se. per assistenza per il periodo 16.03.1998 - 16.01.2015 . Con il primo motivo del ricorso della MONTEULIVETO Spa si denunzia articolo 360, numero 3 c.p.c. violazione norme di legge articolo 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione al riconoscimento del danno patrimoniale per il periodo corrente dalla data del sinistro 16.03.1998 alla data della pubblicazione della sentenza 21/15 della Corte d'Appello di Trieste 16.01.2015 . Con il secondo motivo di tale ricorso si denunzia articolo 360, numero 3 c.p.c. violazione norme di legge articolo 81 c.p.c. in relazione alla carenza di legittimazione ad agire in capo alla sig.ra Qu.Se. circa la pretesa del riconoscimento del danno patrimoniale per il periodo corrente dalla data del sinistro 16.03.1998 alla data della pubblicazione della sentenza 21/15 della Corte d'Appello di Trieste 16.01.2015 . Con il terzo motivo di tale ricorso si denunzia In subordine articolo 360, numero 3 c.p.c. violazione norme di legge articolo 2697 c.c. in relazione alla carenza di prova della titolarità in capo alla sig.ra Qu.Se. del diritto controverso Id est il diritto al rimborso elle spese per assistenza per il periodo 16.03.1998 - 16.01.2015 . Con il quarto motivo di tale ricorso si denunzia articolo 360, numero 3 c.p.c. violazione norme di legge articolo 112 c.p.c. . Mancata domanda di risarcimento da danno aquiliano relativamente alle spese d'assistenza domiciliare per il periodo 16.03.1998 - 16.01.2015 . Con il quinto motivo di tale ricorso si denunzia articolo 360, numero 3 c.p.c. violazione norme di legge articolo 2697 c.c. - articolo 2056,1223,1226 c.c. in relazione alla carenza di prova della spesa sostenuta dalla sig.ra Selene Qu.Se. per assistenza per il periodo 16.03.1998 - 16.01.2015 . I primi tre motivi del ricorso del Ministero dell'Istruzione ed i primi cinque motivi del ricorso della MONTEULIVETO Spa hanno, nella sostanza, tutti il medesimo oggetto, vale a dire la contestazione del riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale in favore della Qu.Se., per il periodo fino al gennaio 2015, data della decisione in sede di rinvio con la quale è stata accolta per la prima volta la domanda di quest'ultima i suddetti motivi sono connessi logicamente e giuridicamente e possono, quindi, essere trattati congiuntamente. Essi sono fondati, nei limiti di seguito esposti. 1.2 È pacifico che, per il periodo in contestazione dal 1998 al gennaio 2015, data di pubblicazione della prima sentenza di accoglimento della domanda, all'esito del primo giudizio di rinvio , la Qu.Se. non ha dimostrato di avere sostenuto, in concreto, spese per la propria assistenza domiciliare, essendo stata assistita esclusivamente, a titolo gratuito, dalla madre, la quale si è fatta anche carico degli esborsi necessari per eventuali ulteriori aiuti sostitutivi esterni si tratta di un fatto allegato, in effetti, dalla stessa attrice, la quale ha sostenuto che la madre si era dedicata alla sua assistenza per diciassette anni, per ventiquattro ore al giorno, provvedendovi personalmente e facendosi anche carico del pagamento di chi la doveva sostituire quando era malata o impedita . D'altra parte, come fanno presente gli enti controricorrenti, la madre dell'attrice risulta avere anche agito in giudizio, in separata sede, per ottenere dagli enti responsabili un risarcimento, a tale proposito, eventualmente pure a titolo di ingiustificato arricchimento. La stessa Corte d'Appello ha espressamente - ed inequivocabilmente - affermato che non è stata fornita alcuna prova di tali eventuali spese cfr. la sentenza impugnata, a pag. 14, righi 5/8 in relazione al periodo in questione, ritenendo non necessaria detta prova, essa ha, però, ugualmente riconosciuto il risarcimento, liquidandolo secondo il criterio indicato nella sentenza che aveva disposto il giudizio di rinvio, cioè secondo la modalità della liquidazione dei danni futuri segnatamente, tenendo conto dell'importo presumibilmente necessario per retribuire gli assistenti necessari alla danneggiata, secondo i con-tratti collettivi nazionali, senza tener conto dell'eventuale ap-porto volontaristico della madre ha motivato tale conclusione sulla base dell'assunto che, fino al 2018, la Qu.Se. non poteva fare affidamento su una somma idonea a consentirle di assumere una persona che la assistesse ventiquattro ore al giorno. Tale statuizione risulta, però, in evidente contrasto con i principi di diritto affermati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce de die in diem , per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato anche attraverso presunzioni semplici, ex articolo 2727 c.c. di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la du-rata della vita residua del danneggiato Cass., Sez. 3, Sen-tenza numero 7774 del 20/04/2016, Rv. 639495-01 Sez. 3, Ordinanza numero 16844 del 13/06/2023, Rv. 667870-02 . 1.3 Tanto premesso, deve ritenersi, in primo luogo, fondata ed assorbente l'eccezione, sollevata dagli enti ricorrenti in via incidentale, per cui le spese di assistenza per il periodo precedente al 2015, in cui l'assistenza stessa era stata svolta esclusivamente dalla madre della danneggiata a titolo gratuito, non avrebbero potuto essere liquidate direttamente all'attrice, sulla base del calcolo ipotetico della somma necessaria a pagare, a tal fine, altri assistenti. Come appena chiarito, infatti, il risarcimento del danno patrimoniale relativo ad un periodo passato cioè, già trascorso al momento della liquidazione dello stesso, cioè un danno che risulta - almeno in tesi - già verificatosi in concreto, non può essere effettuato con i criteri probabilistici e astratti che devono essere necessariamente utilizzati per liquidare il danno futuro cioè, quello non ancora verificatosi al momento della decisione , ma deve essere allegato e provato in concreto e, nella specie, non lo è stato, avendo la stessa Corte d'Appello ritenuto insussistente la relativa prova. Tale conclusione - è opportuno precisare - non è in contrasto con il principio affermato da questa stessa Corte, secondo il quale deve ritenersi illogica la motivazione che esclude l'esistenza del danno in presenza del volontario contributo assistenziale fornito da un familiare Cass., Sez. 3, Ordinanza numero 20661 del 24/07/2024, Rv. 671957-02 tale ultimo incontestabile rilievo vale, come appena chiarito, per i danni patrimoniali futuri e non per quelli relativi al passato, che richiedono comunque la prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto. Resta, poi, ferma la possibilità, per il familiare che abbia prestato gratuitamente l'assistenza necessaria al congiunto specie se in mancanza di diversa possibilità ed eventualmente anche anticipando, in tutto o in parte, le spese necessarie , di agire nei confronti del danneggiante, a titolo risarcitorio o anche a diverso titolo, in considerazione dell'oggettivo pregiudizio risentito in proprio, anche sul piano patrimoniale. 1.4 Va ulteriormente osservato, in proposito, che, in realtà, come sostenuto dagli enti ricorrenti in via incidentale, la sentenza di questa stessa Corte Suprema che ha disposto la cassazione parziale con rinvio della originaria decisione di condanna degli enti convenuti al risarcimento del danno patrimoniale in favore della Qu.Se., ha accolto i motivi di ricorso di quest'ultima relativi alla liquidazione in concreto del quantum delle spese per l'assistenza quotidiana, esclusivamente con riguardo alla liquidazione delle spese future segnatamente di quelle da ritenersi tali al momento della decisione in quella sede impugnata , cioè per il periodo relativamente al quale tale risarcimento era stato accordato nella sentenza di accoglimento della domanda, precisamente quello successivo al gennaio 2015 non essendo stato riconosciuto, nel primo giudizio di rinvio, il risarcimento per il periodo antecedente . La liquidazione oggetto di cassazione, come è possibile evincere dall'esame complessivo della motivazione della decisione adottata in sede di legittimità e, in particolar modo, dal seguente passaggio la Corte territoriale, con specifico riferimento all'apporto di cura e assistenza assicurato dalla madre, ha erroneamente considerato il fattore temporale in maniera esclusiva, ipotizzando che la madre della ricorrente avrebbe provveduto ad una assistenza continuativa, 24 ore al giorno, per i successivi 12 anni , era, in effetti, quella operata dalla corte d'appello sulla base dell'illegittimo presupposto per cui la madre della Qu.Se. avrebbe continuato ad assistere la figlia fino a che sarebbe stata in vita oltre al fatto che la spesa per gli assistenti esterni era stata liquidata senza tener conto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria , cioè esclusivamente quella successiva alla decisione adottata nel gennaio 2015 . Di conseguenza, anche per tale ragione, la Corte d'Appello, in sede di secondo giudizio di rinvio, non avrebbe, in realtà, dovuto affatto operare una nuova liquidazione, in relazione al periodo anteriore al gennaio 2015. 1.5 La Corte d'Appello, in definitiva, ha senz'altro errato nel liquidare nel 2021 il danno patrimoniale per gli esborsi necessari ai fini dell'assistenza quotidiana dell'invalida anche per il periodo tra il 1998 ed il gennaio 2015, sebbene non vi fosse la prova di alcun esborso per tale periodo e sebbene la nuova liquidazione che avrebbe dovuto effettuare riguardasse esclusivamente il periodo successivo. Essa ha errato, altresì lo si osserva per completezza espositiva , avendo proceduto a tale liquidazione come se si trattasse di un danno futuro, cioè senza richiedere la prova quanto meno presuntiva della sua sussistenza e della sua entità in concreto, ma operando la liquidazione in astratto, sulla base dei criteri probabilistici che possono essere utilizzati solo per i danni non ancora verificatisi al momento della decisione. E tale errata tecnica di liquidazione non conforme ai principi di diritto affermati nella giurisprudenza di questa Corte, già più sopra esposti è stata utilizzata dalla corte territoriale anche per il periodo intercorrente tra il gennaio 2015 ed il momento della sua decisione intervenuta nel 2021 , sebbene anche in tal caso si trattasse di danni - in tesi - già verificatisi cioè, danni passati e non danni futuri al momento della decisione. 1.6 In base a quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha condannato gli enti convenuti al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale anche per il periodo anteriore al gennaio 2015. In sede di rinvio, dovranno essere liquidati i soli danni patrimoniali relativi al periodo successivo al gennaio 2015. Sono, peraltro, opportune alcune precisazioni, in proposito. 1.6.1 In primo luogo, va ribadito che la nuova liquidazione dovrà avvenire, in sede di rinvio, applicando i principi di diritto affermati da questa Corte come precisati nella sentenza numero 16844 del 2023, già richiamata , e cioè distinguendo il danno passato, ossia già verificatosi al momento della futura decisione, che presuppone che il danneggiato dimostri anche attraverso presunzioni semplici, ex articolo 2727 c.c. di aver sostenuto le spese per cui chiede il risarcimento, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della futura decisione, che potrà avvenire mediante la tecnica del riconoscimento di una rendita vitalizia da calcolare in base ai principi enunciati da questa Corte e, in particolare, precisati in Cass., Sez. 3, Sentenza numero 31574 del 25/10/2022, meglio dettagliati nel prosieguo, in relazione all'esame del ricorso principale . 1.6.2 Inoltre è appena il caso di precisarlo , proprio in considerazione di quanto appena chiarito, nel giudizio di rinvio dovrà essere consentito all'attrice di fornire la prova dei danni patrimoniali maturati tra il gennaio 2015 e il momento della nuova decisione, cioè di quei danni che non erano ancora maturati al momento del precedente giudizio di rinvio e che, pertanto, non avrebbero potuto essere provati anteriormente. 1.6.3 Infine, in ogni caso, il danno sia passato che futuro rispetto alla nuova decisione dovrà calcolarsi operando la detrazione di quanto percepito dall'attrice a titolo di indennità di accompagnamento ovvero in base ad altro titolo comunque ido-neo a determinare il meccanismo della cd. compensatio lucri cum damno , sussistendone i necessari presupposti , per il medesimo periodo per il quale il risarcimento stesso sarà accordato secondo quanto sarà meglio precisato nel prosieguo, nell'esame del ricorso principale . 1.7 Con il quarto motivo del ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione si denunzia Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1223 c.c. in relazione al D.P.R. F.V.G. 0247/2009 e del D.P.R. - F.V.G. 07/2015, unitamente alla Legge Regionale F.V.G. 6/2006, articolo 41 - Legge Reg. F.V.G. 17/2008. Mancato scomputo dal risarcimento complessivo dovuto in favore della sig.ra Selene Qu.Se. degli importi corrisposti dalla Regione F.V.G. per l'assistenza di persone che necessitano di un'assistenza di elevatissima intensità 24 ore su 24 . Con il sesto motivo del ricorso proposto dalla MONTEULIVETO Spa si denunzia articolo 360, numero 3 c.p.c. violazione norme di legge articolo articolo 1223 c.c. in relazione al Decr. Presidente della Regione F.V.G. 1 settembre 2009, numero 0247 Pres. - Decr. Presi-dente della Regione F.V.G. 8 gennaio 2015, numero 07 Pres. - Legge regionale F.V.G. 6/2006, articolo 41 - Legge Reg. F.V.G. 17/2008 e al mancato scomputo dal risarcimento complessivo dovuto in favore della sig.ra Qu.Se. degli importi corrisposti dalla Regione F.V.G. per l'assistenza di persone che necessitano dio un'assistenza di elevatissima intensità 24 ore su 24 . Il quarto motivo del ricorso del Ministero dell'Istruzione ed il sesto del ricorso della MONTEULIVETO Spa hanno nella sostanza il medesimo oggetto, vale a dire la pretesa di detrazione, dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno patrimoniale, di quanto da quest'ultima percepito a titolo di indennità per la sua situazione di invalidità, in base alle leggi speciali della Regione Friuli-Venezia Giulia. Tali motivi, connessi logicamente e giuridicamente, restano comunque assorbiti, in considerazione dell'accoglimento dei precedenti motivi dei ricorsi incidentali e della cassazione della sentenza impugnata, che renderà necessario, in sede di rinvio, procedere alla nuova liquidazione del danno patrimoniale. In tale sede dovrà, infatti, essere eventualmente presa in esame la detraibilità dall'importo del risarcimento delle ulteriori indennità percepite dalla danneggiata in aggiunta rispetto alla ordinaria indennità di accompagnamento , anche in base alla normativa regionale, laddove sia dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'operatività in concreto del meccanismo della cd. compensatio lucri cum damno . 2. Ricorso principale proposto da Qu.Se. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia articolo 360 c.p.c., numero 3 violazione e falsa applicazione dell'articolo 41 della L. numero 183/10. Violazione dei principi di cui alla sent. Cass. SS.UU. numero 12567/2018 . La ricorrente contesta la detrazione, operata dalla corte d'appello, di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento, sulla somma liquidatale a titolo di danno patrimoniale per le spese di assistenza quotidiana. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 2.1.1 È destituita di fondamento la censura relativa al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Qu.Se., in riferimento al meccanismo della cd. compensatio lucri cum damno , con riguardo alla percezione dei ratei dell'indennità di accompagnamento la detrazione di quanto ricevuto dalla Qu.Se., a titolo di indennità di accompagnamento, dall'importo del risarcimento del danno patrimoniale a lei spettante, non costituisce un diritto di credito soggetto a prescrizione e, tanto meno, comporta la verifica dell'esistenza di contrapposti crediti potenzialmente soggetti a prescrizione , da parte dei soggetti responsabili del danno si tratta semplicemente dell'applicazione della corretta modalità di liquidazione del pregiudizio effettivamente risentito dalla vittima dell'illecito e, quindi, della determinazione dell'esatta misura del danno risarcibile, che il giudice può e deve sempre operare, anche di ufficio, facendo riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. Non si tratta, d'altra parte, neanche di una eccezione in senso stretto, ma di una mera difesa, rilevabile di ufficio dal giudice e proponibile dalle parti in ogni momento del giudizio di merito, al fine di contestare la pretesa relativa al danno risarcibile precisamente si tratta di una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato che è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice in tal senso, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza numero 26757 del 24/11/2020, Rv. 659865-04 conf. Sez. 3, Sentenza numero 33900 del 04/12/2023, Rv. 669487-01 Sez. 3, Sentenza numero 16808 del 13/06/2023, Rv. 668122-02 Sez. 3, Sentenza numero 992 del 20/01/2014, Rv. 629820-01 Sez. 3, Sentenza numero 533 del 14/01/2014, Rv. 629728-01 . Di conseguenza a in primo luogo, non vi è, in radice, alcuno spazio per l'operatività dell'invocato meccanismo della prescrizione, non trattandosi di accertare la sussistenza di contrapposti crediti tra le parti b né, d'altronde, potrebbe ipotizzarsi alcuna decadenza processuale a carico dei danneggianti. La sentenza impugnata, in proposito, certamente si sottrae, dunque, alle censure formulate dalla ricorrente. 2.1.2 Inoltre, in linea generale, ai fini della esatta liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza quotidiana della danneggiata, deve ritenersi corretta l'affermazione della necessità della detrazione cd. compensatio lucri cum damno di quanto, dalla medesima danneggiata, ricevuto dallo Stato a titolo di indennità di accompagnamento prestazione assistenziale pubblica che è finalizzata al medesimo scopo di rimborsare le predette spese, oggetto di risarcimento . Non vi sono dubbi, in proposito, con riguardo alla posizione del Ministero convenuto, in quanto, in tal caso, opera senza eccezioni il meccanismo che le Sezioni Unite hanno definito come regola del diffalco , affermando che la compensatio opera cioè in tutti i casi in cui sussiste una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni Cass., Sez. U, Sentenza numero 12567 del 22/05/2018, Rv. 648650-01, in motivazione cfr. già Sez. 3, Sentenza numero 7774 del 20/04/2016, Rv. 639494-01 . Anche con riguardo all'obbligazione risarcitoria gravante su MONTEULIVETO Spa è, peraltro, da ritenersi operante - in linea di principio - il meccanismo della cd. compensatio lucri cum damno , dal momento che, pur non essendovi coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, come già espressa-mente affermato dalle Sezioni Unite, l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge ed erogata in favore del danneggiato in conseguenza della minorazione invalidante, è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente - e non mediata-mente - il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito quello, appunto, consistente nella necessità di dover retribuire uno o più collaboratori od assistenti per le necessità della vita quotidiana del soggetto reso disabile per responsabilità del danneggiante. Anche per la MONTEULIVETO Spa, pertanto, l'indicato meccanismo di compensatio può e deve operare, beninteso nella sussistenza dei presupposti indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte. In proposito, il motivo di ricorso in esame è dunque infondato. 2.1.3 Il ricorso è invece inammissibile, per difetto di interesse, limitatamente alla parte in cui la ricorrente sostiene che la cd. compensatio lucri cum damno non avrebbe potuto in nessun caso avere luogo almeno in relazione alla posizione della Monteuliveto Spa per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge numero 183 del 2010, per la mancanza di uno dei due requisiti logico-giuridici necessari a tal fine, e cioè la possibilità di rivalsa contro il responsabile del danno da parte del soggetto che eroga la prestazione da compensare dovendosi escludere che ciò potesse avvenire, per l'indennità di accompagnamento, prima della richiamata legge del 2010 . La questione risulta, in realtà, irrilevante in concreto ai fini della decisione, in virtù dell'accoglimento dei ricorsi incidentali pro-posti dagli enti controricorrenti con riguardo al danno patrimoniale per le spese di assistenza maturato anteriormente al 2015, dal momento che la detrazione di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento dovrà avvenire esclusivamente in relazione al periodo per il quale il risarcimento stesso dovrà essere effettivamente liquidato in sede di rinvio, cioè per un periodo esclusivamente ed integralmente successivo al 2010. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia articolo 360 c.p.c., numero 3 violazione e falsa applicazione degli articolo 1223,1226,2043 e ss. cod. civ. - Violazione del principio giuridico generale relativo al diritto all'integrale risarcibilità del danno . La ricorrente lamenta la mancata rivalutazione dell'importo della rendita vitalizia riconosciutale quale risarcimento per i danni patrimoniali futuri. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, esso difetta di specificità. La decisione impugnata, sul punto relativo alla modalità di rivalutazione degli importi presi in considerazione per determinare la rendita vitalizia, fa espresso rinvio alle argomentazioni dettagliatamente esposte nella relazione di consulenza tecnica di ufficio, dalle quali si evincerebbe che della rivalutazione degli importi necessari per l'assistenza si è in realtà tenuto conto a monte cioè, nell'operare le capitalizzazioni delle somme considerate, per quanto è possibile comprendere . Nel ricorso, però, non viene specificamente ed adeguatamente richiamato, in violazione dell'articolo 366, comma 1, numero 6, c.p.c., il contenuto preciso e completo della suddetta relazione di consulenza, nella parte rilevante, in modo da poter consentire a questa Corte di verificare la correttezza delle censure, in cui si sostiene, al contrario, che della rivalutazione non si sarebbe affatto tenuto conto sono richiamati, nel ricorso, solo alcuni passi della stessa relazione, certamente non sufficienti a consentire di comprendere il senso complessivo, logico e matematico, dei conteggi effettuati dal consulente e, quindi, a stabilire se il computo della rivalutazione sia stato effettivamente del tutto omesso, come sostiene la ricorrente, o sia stato in qualche modo considerato, come affermato espressamente nella sen-tenza impugnata. In ogni caso, la questione resta, in realtà, di fatto anch'essa assorbita, in ragione della necessità di riformulare integralmente i conteggi per la liquidazione del danno patrimoniale, sia per il periodo già trascorso al momento della futura decisione, sia per il periodo futuro, in quest'ultimo caso eventualmente attraverso il meccanismo della rendita vitalizia, secondo le indicazioni di massima risultanti dalla giurisprudenza di questa stessa Corte, le quali certamente impongono di tener conto della rivalutazione monetaria, onde adeguare, nel tempo, la rendita riconosciuta al potere di acquisto della moneta cfr., in particolare, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 31574 del 25/10/2022 in tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex articolo 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle cautele prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere ex ante i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale possono essere considerate opportune cautele la rivalutazione annuale della rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea IPCA oppure in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat FOI o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex articolo 1882 c.c. nella liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex articolo 2057 c.c., il giudice deve assicurare che la rendita restituisca un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata per l'intera durata della vita del beneficiario la conversione del capitale in rendita deve essere eseguita dividendo il primo per un prescelto coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie, il quale deve essere scientificamente fondato, aggiornato, corrispondente all'età della vittima alla data dell'infortunio e progressivo, cioè variabile in funzione almeno di anno se non di frazione di anno . 2.3 Con il terzo motivo si denunzia articolo 360 c.p.c., numero 3 e numero 4, violazione e falsa applicazione degli articolo 112 c.p.c. e del principio del rispetto del giudicato interno. Violazione e falsa applicazione della Tariffa di cui al D.M. 55/14 . Con il quarto motivo si denunzia articolo 360 c.p.c., numero 3 e numero 4, vizio di omessa pronuncia - nullità della sentenza - violazione di legge, Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. - omessa la pronuncia in ordine alla domanda di liquidazione delle spese di consulenza tecnica di parte . I motivi di ricorso in esame, relativi alla regolamentazione ed alla liquidazione delle spese processuali, devono ritenersi assorbiti, in quanto, all'esito del giudizio di rinvio e sulla base di tale esito, dovrà nuovamente provvedersi alla integrale liquidazione delle spese dell'intero giudizio, sia di merito che di legittimità anche se esclusivamente nei rapporti tra la ricorrente e gli enti controricorrenti, non essendo stati evocati nel presente giudizio gli altri enti che pure hanno partecipato al giudizio di merito . 3. I primi due motivi del ricorso principale sono rigettati, assorbiti gli altri. Sono accolti, nei limiti precisati in motivazione, i primi tre e i primi cinque motivi dei ricorsi incidentali, rispettivamente proposti dal Ministero dell'Istruzione e da Monteuliveto Spa, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - rigetta i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri accoglie, nei limiti precisati in motivazione, i primi tre e i primi cinque motivi dei ricorsi incidentali rispettivamente proposti dal Ministero dell'Istruzione e da MONTEULIVETO Spa, assorbiti gli altri cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.