Filodiretto sulla richiesta di integrazione delle copie dell’atto di impugnazione presentata mediante il Portale Deposito atti penali e mediante PEC

Con nota prot. numero 5775U del 18 luglio, il Presidente della Corte di Appello di Ancona ha trasmesso al Ministero della Giustizia la richiesta di chiarimenti dell’avvocatura locale sull’«applicabilità dell’articolo 164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. numero 115 del 2002 in materia di obblighi di deposito di copie dell’impugnazione proposta e, in mancanza, di pagamento dei relativi diritti, con specifico riferimento alle impugnazioni presentate mediante il Portale Deposito atti penali e mediante PEC».

Nello specifico, l’avvocatura reputa che la norma di cui all’articolo 164 disp att. c.p.p. «non risulterebbe più essere in vigore, senza distinzione alcuna tra le diverse modalità telematiche di deposito del ricorso Portale deposito atti penali o PEC » ragione per cui «non sarebbero nemmeno più esigibili in tali casi i diritti di copia previsti dall'articolo 272 d.P.R. numero 115 del 2002». Il Ministero ha chiarito che il periodo di transizione al regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali è stato diversamente articolato a seconda dell’Ufficio giudiziario destinatario dell’atto da depositare. In particolare, i difensori hanno conservato la facoltà di procedere al deposito dell’atto con modalità non telematiche tra cui la trasmissione mediante posta elettronica certificata fino al 31 dicembre 2024 per gli atti destinati agli uffici della Procura della Repubblica, della Procura Europea e del Tribunale ordinario articolo 3, comma 8 fino al 31 dicembre 2025 per gli atti destinati agli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza articolo 3, comma 5 fino al 29 giugno 2025 per gli atti destinati alla Corte d'appello, alla Procura generale presso la Corte d'appello, alla Procura generale presso la Corte di Cassazione, e alla Corte di Cassazione.   Pertanto, allo spirare dei “termini di transizione al nuovo regime” per tipologia di uffici, da un lato la presentazione delle impugnazioni dei difensori dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica ai sensi degli articoli 582, commi 1, 1-bis e 111-bis c.p.p. , dall’altro potrà dirsi esaurito, per gli Uffici giudiziari a cui è applicabile il regime di obbligatorietà del deposito telematico, il regime transitorio delineato dagli articolo 87 e 87-bis d.lgs. numero 150/2022. Ciò posto, il Ministero ha così risolto la questio «le disposizioni già impartite, in materia di integrazione documentale degli atti di impugnazione, con le circolari prot. DAG numero 60030U del 16 marzo 2023 e prot. DAG numero 72622U del 4 aprile 2024 sono tuttora valide ed efficaci in tutti i casi di deposito dell’impugnazione effettuato con modalità non telematiche, tali per intese sia il deposito dell’atto in forma cartacea, sia la sua trasmissione mediante posta elettronica certificata non possono trovare applicazione in tutti i casi in cui l’impugnazione sia stata effettivamente depositata con modalità telematica, ossia tramite il portale dei depositi telematici di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b-bis, nonché agli articolo 7-bis, comma 1, 13-bis d.m. numero 44/2011 sì come novellati dal d.m. numero 217/2023 ».   Correlativamente, le cancellerie degli uffici del giudice impugnato saranno tenute a «richiedere l’integrazione degli atti d’impugnazione non depositati tramite PST – Portale dei depositi telematici, fin quando la modalità non telematica di deposito resterà legittima e in facoltà dell’avvocato, e sarà stata effettivamente utilizzata, nel caso concreto laddove invece il difensore, sia nel corso del periodo transitorio, sia perché tenutovi allo scadere dei termini transitori sopra indicati , abbia presentato l’impugnazione mediante Portale dei depositi telematici, la normativa in tema di integrazione documentale dell’impugnazione, rimasta correlata alla presentazione non telematica dell’impugnativa, resterà inoperante ed inapplicabile».