La raccomandata non consegnata al destinatario nel luogo indicato nell’indirizzo, a cui venga lasciato regolare avviso, deve essere ritirata presso l’ufficio postale entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata, non potendosi lasciare all’arbitrio del destinatario la ricezione e, dunque, il perfezionamento della notifica.
Il caso in esame trae origine dal rigetto, con ordinanza, del Tribunale di sorveglianza di Firenze, dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, previo rigetto dell'eccezione di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza datata 9 aprile 2024 e dell'istanza di rinvio della medesima per legittimo impedimento. Avverso tale ordinanza dunque, il difensore proponeva ricorso per cassazione. I due motivi, qui d'interesse, risultano il primo, con cui eccepiva la violazione degli articolo 127,157,161,178 c.p.p., rilevando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 9 aprile 2024, effettuata ai sensi dell'articolo 157, co. 8, c.p.p. e il secondo, con cui denunciava la violazione degli articolo 127,178,420 ter c.p.p. e la nullità dell'impugnata ordinanza per omessa valutazione nel contraddittorio delle parti dell'istanza di rinvio per concomitante impedimento del difensore. Il Collegio adito ritiene il primo motivo infondato, il secondo fondato. In merito alle modalità di notifica e di ricezione della raccomandata ex articolo 157 co. 8 c.p.p., si è statuito che «quando la raccomandata non venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell'indirizzo e venga quindi lasciato l'avviso che essa può essere ritirata presso l'ufficio postale, a ciò l'interessato deve provvedere entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata per c.d. “compiuta giacenza”». Tale richiamato orientamento, secondo i giudici, si attaglia al caso in esame poiché la raccomandata è rimasta giacente presso l'ufficio postale per 10 giorni, entro i quali l'interessato non si è recato a ritirarla pertanto, la notifica della raccomandata si deve ritenere perfezionata per compiuta giacenza non potendosi, sottolineano, «lasciare alla volontà, se non al capriccio o, peggio, al calcolo del destinatario della stessa, la ricezione della raccomandata e, dunque il perfezionamento della notifica stessa». Il secondo motivo è fondato. La Suprema Corte, in armonia con un costante orientamento, ribadisce che in caso di concomitante celebrazione di due dibattimenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie, sussiste un impedimento assoluto dell'imputato a comparire nel giudizio diverso da quello in cui ha deciso di essere presente, purché la comunicazione dell'impedimento sia prontamente documentata». Nel caso in esame, l'interessato ha correttamente seguito il richiamato indirizzo poiché, con istanza del 14 marzo 2024, chiedeva rinvio dell'udienza del 9 aprile 2024 facendo presente che nell'altro processo avanti alla Corte di Appello di Genova era coimputato insieme ad altri cinque ed era stata richiesta la riunione ad altro procedimento, istanza sulla quale si sarebbe discusso proprio in quell'udienza. Ciò posto, il difensore esplicava, nella sua richiesta, le ragioni che non gli consentivano di farsi sostituire così come la volontà del suo assistito di presenziare a Genova. Secondo i giudici, la motivazione fornita dal Tribunale di sorveglianza risulta carente, ragion per cui l'ordinanza deve essere annullata con rinvio.
Presidente Santalucia - Relatore Zoncu Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza - proposta nell'interesse di R.S. - di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Previo rigetto dell'eccezione di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 9 aprile 2024 e rigetto dell'istanza di rinvio della medesima udienza per legittimo impedimento, il Tribunale respingeva le richieste in difetto dei presupposti per accoglierle. 2. Avverso detta ordinanza il condannato, tramite il difensore, proponeva ricorso che articolava in tre motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo eccepiva la violazione degli articolo 127,157,161,178 cod. proc. penumero , rilevando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 9 aprile 2024 sottolineava, infatti, come detta notifica fosse stata effettuata ai sensi dell'articolo 157 co. 8 cod. proc. penumero e come la raccomandata contenente copia dell'avviso fosse stata spedita dall'Ufficiale giudiziario, ma non ricevuta dal R.S., pertanto la notifica non poteva dirsi perfezionata. 2.2 Con il secondo motivo denunciava la violazione degli articolo 127,178,420 ter cod. proc. penumero e la nullità dell'impugnata ordinanza per omessa valutazione nel contraddittorio delle parti dell'istanza di rinvio per concomitante impedimento del difensore del condannato. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Firenze avrebbe omesso di vagliare nel contradittorio fra le parti l'istanza di rinvio trasmessa in data 14 marzo 2024 per l'udienza del 9 aprile 2024 né dal verbale di udienza si evince che tale richiesta sia stata vagliata alla presenza del Pg e del difensore. Si sarebbe, pertanto, configurata una ipotesi d nullità assoluta, per violazione del diritto di difesa, ex articolo 178 lett. C cod. proc. penumero Rilevava come la concomitante udienza riguardasse, comunque, un procedimento a carico del R.S. e, pertanto, come avrebbe dovuto applicarsi un principio, ribadito da questa Corte, secondo cui, laddove il concomitante impegno riguardi il medesimo imputato, la scelta del procedimento cui partecipare è lasciata a quest'ultimo, senza che sia necessario che tale scelta venga giustificata in alcun modo. Lamentava come il provvedimento impugnato contenesse una motivazione apparente, in quanto si era limitato a rilevare la posteriorità della fissazione dell'udienza avanti alla Corte di Appello di Genova, rispetto a quella fissata avanti al Tribunale di sorveglianza, senza che venissero vagliate le altre ragioni di rinvio. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento agli articolo 47 e 48 L. 354/75, ovvero la insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in punto al rigetto della concessione delle invocate misure alternative. Il ricorrente rilevava come il Tribunale avesse omesso di considerare, al fine di valutare la concedibilità dell'affidamento in prova, le attività lavorative indicate per l'udienza del 22 febbraio 2024. Pertanto, non sarebbero state acquisite informazioni circa lo svolgimento di attività presso la ditta OMISSIS srl. Analogo travisamento è stato operato quanto alla individuazione di un domicilio ai fini della valutazione della concedibilità della detenzione domiciliare. Il R.S., infatti, non aveva indicato l'abitazione di OMISSIS come quella disponibile in caso di concessione della detenzione domiciliare, bensì altra in Roma rispetto alla quale non erano stati svolti accertamenti. Il Sostituto procuratore generale Cristina Marzagalli concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1 Il primo motivo è infondato. Circa le modalità di notifica e di ricezione della raccomandata ex articolo 157 co. 8 cod. proc. penumero si è statuito che quando la raccomandata non venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell'indirizzo e venga quindi lasciato l'avviso che essa può essere ritirata presso l'ufficio postale, a ciò l'interessato deve provvedere entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata per c.d. compiuta giacenza ». Sez. 3, Sentenza numero 42160 del 2013 . La Sez. 2, Sentenza numero 21984 del 2017, è solo apparentemente in contrasto con la precedente, perché in questo caso mancava completamente la prova della ricezione della raccomandata e, dunque, è evidente che non potesse ritenersi perfezionata la notifica. Si attaglia al caso in esame, invece, Sez. 3, Sentenza 42160/2013, già precedentemente richiamata, che chiarisce come il ritiro della raccomandata con la quale si dà l'avviso dell'avvenuto deposito, che consente il perfezionarsi della notifica, non per ciò stesso è lasciato all'interessato ad libitum, posto che ben potrebbe essere omesso e ritardato, con ogni effetto sul perfezionarsi della notifica. Quando, infatti, la raccomandata non venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell'indirizzo e venga quindi lasciato l'avviso che la stessa può essere ritirata presso l'ufficio postale, a ciò l'interessato deve provvedere entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettata per compiuta giacenza . Nel caso in esame è accaduto che la raccomandata è rimasta giacente presso l'ufficio postale, come evincibile dai timbri apposti, per il periodo di dieci giorni entro il quale l'interessato non si era recato a ritirarla pertanto, la notifica della raccomandata si deve ritenere perfezionata per compiuta giacenza, non potendosi, con tutta evidenza, lasciare alla volontà, se non al capriccio o, peggio, al calcolo del destinatario della stessa, la ricezione della raccomandata e, dunque il perfezionamento della notifica stessa. 2. Il secondo motivo è fondato. Il provvedimento impugnato dà conto del vaglio effettuato all'udienza del 9 aprile 2024 circa la fondatezza della richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale, per quanto con una verbalizzazione sintetica di fatto, però, all'udienza, nel contraddittorio delle parti, la richiesta è stata esaminata e discussa e in esito il Tribunale di sorveglianza ha assunto una decisione, certamente non de plano. Sul merito della decisione il provvedimento impugnato ha motivato circa la scelta e la ragione che ha indotto a ritenere preminente l'impegno davanti al Tribunale di sorveglianza, costituito unicamente dal fatto che il concomitante impegno professionale davanti alla Corte di Appello di Genova fosse sorto successivamente alla fissazione dell'udienza avanti al Tribunale di Sorveglianza. Secondo un costante orientamento di questa Corte, in caso di concomitante celebrazione di due dibattimenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie, sussiste un impedimento assoluto dell'imputato a comparire nel giudizio diverso da quello in cui il medesimo ha deciso di essere presente, anche quando non è offerta giustificazione della scelta in favore dell'uno o dell'altro processo, purché la comunicazione dell'impedimento sia prontamente documentata e si rappresenti l'interesse a parteciparvi, così da consentire al giudice di effettuare gli accertamenti necessari e di organizzare l'eventuale rinvio della propria udienza senza disagi per le altre parti coinvolte, in coerenza con i principi costituzionali di ragionevole durata dei processi ed efficienza della giurisdizione. Sez. 3, numero 40199 del 08/05/2014 Rv. 260724 . Nel caso in esame l'interessato, con istanza del 14 marzo 2024 ha chiesto il rinvio dell'udienza del 9 aprile successivo, facendo presente che nel procedimento avanti alla Corte di Appello di Genova era coimputato insieme ad altri cinque ed era stata chiesta la riunione ad altro procedimento, istanza sulla quale si sarebbe discusso proprio in quella udienza. Il difensore ha esplicitato le ragioni che non gli consentivano di farsi sostituire né in un procedimento né nell'altro, entrambi, come visto, a carico del medesimo R.S., così come R.S. aveva fatto presente di volere presenziare a Genova. La motivazione contenuta nel provvedimento impugnato è carente, poiché affronta solo l'aspetto cronologico dell'impegno professionale, nulla argomentando sugli altri criteri che impongono di verificare la preminenza di un impegno sull'altro e, inoltre, non affronta la questione dell'impedimento a comparire dell'imputato, parimenti sussistente. L'impedimento dell'imputato era stato certamente prontamente comunicato e egli aveva espresso la sua volontà in ordine a quale delle due concomitanti udienze partecipare, pertanto il Tribunale avrebbe dovuto motivare la propria decisione di respingere la richiesta di rinvio, cosa non avvenuta. 3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe gli ulteriori motivi. 4. L'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame in ragioni dei rilievi espressi circa la carenza motivazionale. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.