Il verbale di contestazione del Garante Privacy nel regime transitorio equivale a titolo esecutivo

Il d.lgs. numero 108/2018 ha introdotto un meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori relativi alla violazione del Codice Privacy, grazie al quale, in ipotesi di loro mancata definizione e di omessa presentazione di nuove memorie, il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione, a condizione che contenga tutti gli elementi necessari per identificare la specifica pretesa sanzionatoria.

La Suprema Corte, tornando sul tema, con la pronunzia in commento esprime il seguente principio di diritto «In tema di protezione dei dati personali, l'articolo 18 del d.lgs. numero 108 del 2018 ha introdotto un meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori per violazione degli articolo 161,162,162-bis, 162-ter, 163,164,164-bis, comma 2, del d.lgs. numero 196 del 2003 cd. Codice in materia di protezione dei dati personali non ancora conclusi alla data di sua entrata in vigore, tale per cui, in ipotesi di loro mancata definizione e di omessa presentazione di “nuove memorie difensive”, il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione, ove lo stesso contenga tutti gli elementi necessari a individuare una ben determinata pretesa sanzionatoria.» Ne consegue che il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione, ex articolo 152 del menzionato d.lgs. e 10, comma 3, del d.lgs. numero 150/2011, va individuato nell'ultimo momento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimo articolo la cartella di pagamento che sia successivamente notificata costituisce non il primo atto teso a far valere la pretesa patrimoniale, bensì proprio l'atto della riscossione, la quale è consentita mediante il ruolo, stante la definitività del titolo a monte al trasgressore che non si sia avvalso, nei termini sanciti dall'articolo 18, rispettivamente commi 1 e 4, del d.lgs. numero 101/2018, della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, né abbia prodotto «nuove memorie difensive», è precluso il rimedio della cd. opposizione recuperatoria, potendo egli impugnare la cartella suddetta solo «per vizi suoi propri».   Nello specifico, il Tribunale di Massa, investito da una società del luogo dell'impugnazione di una cartella esattoriale a seguito di sanzioni erogate dal Garante Privacy nel regime transitorio, con sentenza numero 478/2022, accolse l'opposizione ed annullò la cartella di pagamento sulla scorta di una propria interpretazione dell'articolo 18 d.lgs. 101/2018. Il Garante Privacy ricorre in Cassazione e la società sanzionata resiste, asserendo che la cartella esattoriale ricevuta sarebbe stata da considerare il primo atto contenente la pretesa a fronte del «silenzio del Garante» in ordine alla necessaria emissione dell'ordinanza-ingiunzione. L'Autorità ricorrente, invece, sostiene trattarsi di un'interpretazione errata del regime transitorio disposto dall'articolo 18 d.lgs.101/2018 ed in particolare vede accolto il secondo motivo di ricorso «Violazione e falsa applicazione del d.lgs. numero 101/2018 […], per aver il tribunale ritenuto tempestivo il ricorso depositato solo il 7 gennaio 2020, malgrado lo stesso avrebbe dovuto essere proposto, invece, entro il 16 marzo 2019, cioè entro trenta gg dal formarsi del titolo esecutivo». Gli Ermellini considerano i fatti pacifici la cartella di pagamento era stata notificata il 17 dicembre 2019, con indicazione degli afferenti titoli costituiti dai verbali di contestazione nnumero 14/2014 e 15/2014, entrambi notificati il 25 giugno 2014 il 19 settembre 2018, giorno di entrata in vigore della disciplina transitoria dell'articolo 18 del d.lgs. 101/2018, il procedimento sanzionatorio non era ancora concluso. Sulla base di questi fatti si evince chiaramente che la procedura sanzionatoria della società resistente era incappata nella disciplina del regime transitorio. Pertanto, la società aveva la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta entro novanta giorni oppure produrre nuove memorie, costringendo il Garante ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione di pagamento. L'attuale resistente non ha fatto né l'una né l'altra cosa e così ha sortito l'effetto di trasformare i verbali di contestazione in titoli esecutivi che, una volta trasmessi, non necessitavano di ulteriori notifiche. Ecco, dunque, l'arrivo della cartella esattoriale nel «silenzio del Garante». Gli Ermellini richiamano due recenti pronunzie Cass. nnumero 26974/2023 e 35568/2023 che hanno stabilito che al trasgressore che non si sia avvalso, nei rispettivi termini sanciti dall'articolo 18 del d.lgs. numero 101/2018, della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta né abbia prodotto «nuove memorie difensive» è precluso il rimedio della cd. opposizione recuperatoria. Infine, hanno concluso confermando i precedenti ricordati «Pertanto, l'opposizione spiegata dalla società innanzi al Tribunale di Massa per i motivi ivi indicati era infondata, perché tratta da un'affermazione in contrasto col dato normativo applicabile nella specie l'articolo 18 del d.lgs. numero 108 del 2018, appunto l'affermazione per cui, in casi del genere, la cartella sarebbe stata da considerare il primo atto contenente la pretesa a fronte del silenzio del Garante in ordine alla necessaria emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Così non è per la ragione, già ampiamente esposta, che la menzionata società non aveva presentato nuove memorie difensive secondo il regime normativo al quale la fattispecie procedimentale era stata assoggettata».

Presidente Tricomi - Relatore Campese Fatti di causa 1. Con citazione ex articolo 615 cod. proc. civ. ritualmente notificata, iscritta a ruolo, poi, il 7 gennaio 2020, M.R. Ca. Srl adì il Tribunale di Massa proponendo opposizione al ruolo esattoriale numero 2019/002238 ed alla relativa cartella numero Omissis ad essa notificata il 17 dicembre 2019, chiedendone l'annullamento ovvero, in subordine, la rideterminazione della sanzione oggetto della stessa, irrogatale dal Garante della Privacy nella misura del minimo edittale. 1.1. Costituitosi il Garante, che contestò le avverse pretese, quel Tribunale, con sentenza del 5 agosto 2022, numero 478, accolse l'opposizione avverso le ordinanze d'ingiunzione formatesi per effetto della conversione, ex articolo 18 del D.Lgs. numero 101/2018, dei verbali di contestazione di violazione amministrativa nnumero 14/2014 e 15/2014 ed annullò la cartella di pagamento impugnata, ordinando la restituzione delle somme eventualmente pagate dalla ricorrente in forza di quest'ultima. 1.2. Per quanto qui di interesse, quel giudice osservò che i l'opposizione de qua doveva qualificarsi come promossa ai sensi degli articolo 152 del D.Lgs. numero 196/2003 e 10 del D.Lgs. numero 150/2011, considerando che la notifica della cartella di pagamento era il primo atto con il quale la società ricorrente era venuta a conoscenza delle predette ordinanze ii il procedimento innanzi al Garante era pendente da anni, mentre la mancata notifica dell'ordinanza ingiuntiva appariva tale da aver creato un grave vulnus al diritto di difesa dell'interessato, ciò imponendo una lettura costituzionalmente orientata della normativa speciale e processuale in rilievo iii nel caso di ingiunzione ex articolo 18 del D.Lgs. numero 101/18, formatasi a seguito di silenzio-rigetto in ordine al reclamo portato al Garante, proposto in vigenza di differente normativa che non contemplava il silenzio-rigetto , l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale venivano contestati l'omessa notifica ed i vizi propri dell'ingiunzione, doveva intendersi proposta a norma dei suddetti articoli, interpretazione che rendeva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla opponente, sulla scorta dell'asserita violazione degli articolo 24 e 25, Cost. iv la citazione in questione, notificata ed iscritta a ruolo entro i trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, aveva precluso la decadenza dal termine per l'impugnazione, ex articolo 10, comma 3, del D.Lgs. numero 150/2011 v nelle more, era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, numero 260/21, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18, comma, 5, del D.Lgs. numero 101/18, che prevedeva, in particolare, che l'entrata in vigore del presente decreto determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, numero 689 vi nella specie, M.R. Ca. Srl non aveva riconosciuto il diritto dell'Amministrazione, avendo contestato la legittimità dei presupposti dell'adozione dei provvedimenti giustificativi delle sanzioni ad essa irrogate, né era ravvisabile alcun significativo atto d'esercizio del diritto da parte del suo titolare, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, posto che il Garante si era limitato a dar corso ad un'audizione, consistita nella raccolta delle osservazioni del soggetto privato. Pertanto, solo l'ordinanza conclusiva dell'accertamento poteva dirsi nuova, valida messa in mora, trattandosi dell'unico atto con il quale l'Amministrazione aveva facoltà di ribadire le ragioni della pretesa. 2. Per la cassazione della descritta sentenza ha promosso ricorso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, affidandolo a due motivi. Ha resistito, con controricorso, M.R. Ca. Srl 2.1. Con ordinanza interlocutoria del 14 dicembre 2023/19 febbraio 2024, numero 4421, è stato disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza al fine di approfondire le seguenti due questioni, ritenute di rilevanza nomofilattica, poste dai motivi di ricorso 1 se l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria - che, nella prospettazione di parte, costituisce il primo atto con il quale la stessa è venuta a conoscenza della sanzione, in ragione della nullità o dell'omessa notificazione del processo verbale di accertamento della violazione - debba essere proposta i ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. numero 150 del 2011 ii nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione della cartella cfr. Cass., SU, 22080 del 2017  Cass. numero 14266 del 2021 , oppure ex articolo 617 cod. proc. civ. 2 se l'audizione del trasgressore, prevista dall'articolo 18 della legge numero 689/1981, e la relativa convocazione i siano atti idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'articolo 2943 cod. civ., in quanto ogni atto procedimentale volto all'accertamento della violazione ed all'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria cfr. Cass. numero 2238 del 18 , oppure non costituiscano atti idonei ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge numero 689/1981, non avendo la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria cfr. Cass. nnumero 13046 e 23405 del 2023 . 2.1.1. In prossimità della fissata pubblica udienza sono state depositate memorie ex articolo 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi I Violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 del D.Lgs. numero 101/2018  articolo 2943 e 2949 c.c.  articolo 18 legge 24 novembre 1981, numero 689  articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. , per aver il Tribunale escluso che l'audizione del trasgressore costituisse atto di messa in mora idonea ad interrompere la prescrizione II Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 101/2018  articolo 10, comma 3, del D.Lgs. numero 150/2011  articolo 615 e 617 c.p.c.  articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. , per aver il Tribunale ritenuto tempestivo il ricorso depositato solo il 7 gennaio 2020, malgrado lo stesso avrebbe dovuto essere proposto, invece, entro il 16 marzo 2019, cioè entro trenta dal formarsi del titolo esecutivo. 2. La seconda di tali doglianze, da scrutinarsi in via logicamente prioritaria, si rivela meritevole di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso, rinvenibili nelle recenti pronunce rese da Cass. nnumero 22798, 26974 e 35568 del 2023. 2.1. È opportuno premettere che la cronologia e la specificità dei fatti esposti nella sentenza oggi impugnata non sono oggetto di contestazione. 2.1.1. È pacifico, cioè, che la cartella di pagamento di cui si discute venne notificata il 17 dicembre 2019, con indicazione degli afferenti titoli, costituiti dai verbali di contestazione nnumero 14/2014 e 15/2014, entrambi notificati a M.R. Ca. Srl il 25 giugno 2014. 2.1.2. L'impugnata sentenza ha accertato, ancora una volta senza censure in questa sede, che, in questi atti, il Garante aveva indicato sia le violazioni ascritte alla menzionata società riguardanti, rispettivamente, la violazione degli articolo 13 e 23 del D.Lgs. numero 196/2003 , sia l'ammontare concreto delle sanzioni. 2.1.3. L'opposizione di M.R. Ca. Srl, certamente promossa entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, è stata qualificata dal Tribunale come formulata ai sensi del combinato disposto degli articolo 152 del D.Lgs. numero 169 del 2003 e 10 del D.Lgs. numero 150 del 2011 ed è stata accolta dal medesimo Tribunale per le ragioni tutte già indicate nel par. 1.2. dei Fatti di causa , da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi. 2.2. Giova ricordare, poi, che il decreto legislativo 10 agosto 2018, numero 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati , oltre ad apportare numerose modifiche al D.Lgs. numero 196 del 2003, ha introdotto, mediante il suo articolo 18, una disciplina di diritto transitorio relativa alla sorte dei procedimenti sanzionatori - come, pacificamente, quello oggi all'esame del Collegio - non ancora definiti con la pronuncia di un'ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del regolamento numero 679/2016/UE. 2.2.1. Specificamente, e per quanto rileva, la norma ha stabilito in sequenza che i In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, numero 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale , da effettuare, fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ii decorsi i termini previsti, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, numero 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4 iii nei sopra detti casi, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 iv entro lo stesso termine, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento può produrre nuove memorie difensive , ed il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente v l'entrata in vigore del decreto determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, numero 689 . 2.2.2. In sintesi, dunque, i primi quattro commi dell'articolo 18 prevedono il seguente meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori non ancora conclusi il destinatario della contestazione ha la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta due quinti del minimo entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. numero 101 del 2018 avvenuta il 19/09/2018 . In mancanza del pagamento in misura ridotta, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione, o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, numero 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione . In tal caso, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti a lui notificati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta tuttavia, nello stesso termine, ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive, a fronte delle quali il Garante è tenuto ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione al pagamento o, in alternativa, di archiviazione. Conseguenza fondamentale di detto meccanismo, pertanto, è la cristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale di contestazione, in difetto di presentazione delle suddette nuove memorie . 2.3. È doveroso ricordare, poi, che la Corte costituzionale, con sentenza numero 260 del 2021  che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità, dell'articolo 18, comma 5, del D.Lgs. numero 101 del 2018, che prevedeva l'interruzione ex lege del termine di prescrizione, relativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.Lgs. numero 196 del 2003 che, alla data di applicazione del regolamento numero 679/2016/UE, fossero stati avviati, ma non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione , ha implicitamente riconosciuto la tenuta costituzionale dei primi quattro commi del medesimo articolo, i quali delineano il meccanismo di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali. 2.3.1. In relazione al nuovo congegno normativo, il Giudice delle leggi cfr. par. 11 ha individuato nell'esigenza di far fronte ai maggiori oneri derivanti per la Pubblica Amministrazione dall'entrata in vigore del regolamento numero 679/2016/UE la ratio della scelta del legislatore di delineare - per la fase transitoria - un procedimento amministrativo semplificato, che consente di addivenire ope legis all'esito della formazione dell'ordinanza-ingiunzione, quale meccanismo che alleggerisce notevolmente il carico della stessa P.A. e che, di per sé in disparte il profilo dell'interruzione ex lege del termine di prescrizione di cui al quinto comma, che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale , non reca un'irragionevole compressione della posizione del privato. 2.4. Così composta la cornice, normativa e giurisprudenziale, di riferimento quanto ai fatti di causa peraltro incontroversi come precedentemente descritti, l'impugnata sentenza del Tribunale di Massa non può ritenersi conforme a diritto. 2.4.1. Invero, nella fattispecie concreta, premesso che l'Ufficio del Garante, il 25 giugno 2014, aveva contestato a M.R. Ca. Srl la violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali in particolare, degli articolo 13 e 23 del D.Lgs. numero 196 del 2003 e che il procedimento sanzionatorio non era ancora concluso in data 19 settembre 2018, giorno di entrata in vigore della disciplina transitoria dell'articolo 18 del D.Lgs. numero 101 del 2018, la destinataria aveva la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta due quinti del minino entro novanta giorni in mancanza di tale adempimento, l'atto di contestazione della violazione originariamente notificatole ha acquisito il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione. A questo punto, il soggetto contravventore aveva due possibilità, delle quali non si è avvalso poteva pagare la sanzione nei successivi sessanta giorni oppure poteva produrre nuove memorie e, in tale ultima ipotesi, il Garante avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso di ingiunzione di pagamento o, in alternativa, di archiviazione. 2.4.2. È chiaro, dunque, che, nella specie, non viene in gioco la mancanza di conoscenza, da parte dell'interessata, della contestazione delle violazioni in materia di protezione dei dati personali, atteso che al soggetto trasgressore le originarie contestazioni erano state notificate e lo stesso aveva anche chiesto ed ottenuto di essere audito il 2 febbraio 2015 . Dopodiché, il medesimo soggetto ha deciso di non aderire ad alcuna delle varie possibilità che gli si presentavano nella nuova fase procedimentale della definizione agevolata delle violazioni, disciplinata dall'articolo 18 del D.Lgs. numero 101 del 2018 conseguentemente, quel soggetto era obbligato al pagamento della sanzione in base al provvedimento originario convertitosi ex lege in ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione. 2.5. Fermo quanto precede, le ragioni di impugnazione svolte dalla odierna controricorrente con la citazione introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale di Massa, per quanto astrattamente spendibili, non potevano e non possono consentire di rimettere in discussione l'effettività della violazione e l'ammontare della sanzione, come, invece, risulta essere stato fatto dalla sentenza impugnata. 2.5.1. Esse, invero, potevano e possono rappresentare solo la illegittimità del procedimento in quanto suscettibile di tradursi in un vizio proprio della cartella stessa. Più precisamente, non si tratta e non si trattava di questione di presunta tardività dei motivi, ma, molto più semplicemente, di concreta possibilità di prospettarli nell'impugnazione relativa alla cartella esattoriale, dovendosi qui ricordare che già Cass. nnumero 26974 e 35568 del 2023 hanno sostanzialmente affermato, del tutto condivisibilmente, che al trasgressore che non si sia avvalso, nei rispettivi termini sanciti dall'articolo 18 del D.Lgs. numero 101 del 2018, della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta cfr. comma 1 di detto articolo , né abbia prodotto nuove memorie difensive cfr. comma 4 della medesima disposizione , è precluso il rimedio della cd. opposizione recuperatoria. 2.5.2. Pertanto, l'opposizione spiegata da M.R. Ca. Srl innanzi al Tribunale di Massa per i motivi ivi indicati era infondata, perché tratta da un'affermazione in contrasto col dato normativo applicabile nella specie l'articolo 18 del D.Lgs. numero 108 del 2018, appunto l'affermazione per cui, in casi del genere, la cartella sarebbe stata da considerare il primo atto contenente la pretesa a fronte del silenzio del Garante in ordine alla necessaria emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Così non è per la ragione, già ampiamente esposta, che la menzionata società non aveva presentato nuove memorie difensive secondo il regime normativo al quale la fattispecie procedimentale era stata assoggettata. 2.5.3. Alteris verbis, attenendo allo sviluppo procedimentale, quei motivi prospettavano vizi suscettibili di travolgere la stessa possibilità di adottare la cartella. Ma ciò avrebbe presupposto che fosse stata presentata la ripetuta nuova memoria , a meno di ritenere - cosa da escludersi alla stregua di quanto sancito dalla già citata sentenza della Corte costituzionale numero 260 del 2021 - che l'intero meccanismo procedimentale dell'articolo 18 fosse illegittimo. 2.6. M.R. Ca. Srl, peraltro, - e come si è già anticipato - nemmeno potrebbe fondatamente avvalersi del principio di diritto enunciato da Cass., SU., numero 22080/2017, secondo cui l 'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. numero 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella . 2.6.1. Invero, questo precedente di legittimità riguarda la diversa fattispecie dell'opposizione avverso una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione della sanzione amministrativa connessa alla violazione di norme del Codice della Strada, nel caso in cui il trasgressore alleghi di non avere avuto conoscenza del verbale di accertamento della violazione, o dell'ordinanza-ingiunzione, a causa della nullità della notifica o dell'omessa notifica dell'atto presupposto recante la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione. 2.6.2. Nell'odierna vicenda, invece, come si è già detto, è pacifico che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha notificato le contestazioni delle violazioni al destinatario M.R. Ca. Srl, qui controricorrente , il quale non ha subito alcuna compressione del diritto di difesa. Non v'è ragione, pertanto, come si è già anticipato invocandosi quanto sancito da Cass. nnumero 26974 e 35568 del 2023, di approntare il mezzo di tutela di cui al menzionato arresto delle Sezioni Unite dell'opposizione cd. recuperatoria, che pone il destinatario dell'ingiunzione e della cartella nella condizione di recuperare tutte le difese, formali e sostanziali, che egli avrebbe potuto svolgere avverso l'atto sanzionatorio che non gli è stato notificato. 2.7. Deve enunciarsi, dunque, il seguente principio di diritto In tema di protezione dei dati personali, l'articolo 18 del D.Lgs. numero 108 del 2018 ha introdotto un meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori per violazione degli articolo 161,162,162-bis, 162-ter, 163,164,164-bis, comma 2, del D.Lgs. numero 196 del 2003  cd. Codice in materia di protezione dei dati personali non ancora conclusi alla data di sua entrata in vigore, tale per cui, in ipotesi di loro mancata definizione e di omessa presentazione di nuove memorie difensive , il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione, ove lo stesso contenga tutti gli elementi necessari a individuare una ben determinata pretesa sanzionatoria. Ne consegue che a il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione, ex articolo 152 del menzionato D.Lgs. e 10, comma 3, del D.Lgs. numero 150 del 2011, va individuato nell'ultimo momento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimo articolo b la cartella di pagamento che sia successivamente notificata costituisce non il primo atto teso a far valere la pretesa patrimoniale, bensì proprio l'atto della riscossione, la quale è consentita mediante il ruolo, stante la definitività del titolo a monte c al trasgressore che non si sia avvalso, nei termini sanciti dall'articolo 18, rispettivamente commi 1 e 4, del D.Lgs. numero 101 del 2018, della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, né abbia prodotto nuove memorie difensive , è precluso il rimedio della cd. opposizione recuperatoria, potendo egli impugnare la cartella suddetta solo per vizi suoi propri . 3. Le argomentazioni fin qui complessivamente esposte ed il principio testé enunciato consentono di ritenere assorbito il primo motivo di ricorso. 4. In definitiva, quindi, l'odierno ricorso del Garante per la Protezione dei Dati Personali deve essere accolto quanto al suo secondo motivo, dichiarandosene assorbito il primo, con conseguente cassazione della sentenza oggi impugnata. Inoltre, non essendoci necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex articolo 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi l'opposizione promossa da M.R. Ca. Srl contro il ruolo esattoriale numero 2019/002238 e la relativa cartella numero 06620190009858274000 ad essa notificata il 17 dicembre 2019. 4.1. Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, essendosi formato e consolidato l'orientamento giurisprudenziale qui fondante l'accoglimento del ricorso solo dopo la proposizione di quest'ultimo. 4.1. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. numero 196/2003. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso del Garante per la Protezione dei Dati Personali quanto al suo secondo motivo, dichiarandone assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione promossa da M.R. Ca. Srl contro il ruolo esattoriale numero 2019/002238 e la relativa cartella numero Omissis ad essa notificata il 17 dicembre 2019. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.