In GU il correttivo alla Riforma Cartabia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffciale dell’11 novembre 2024, numero 264, il decreto legislativo 31 ottobre 2024, numero 164, che reca il correttivo civile alla Riforma Cartabia. 

Il correttivo, che entrerà in vigore il prossimo 26 novembre 2024, si compone di otto articoli l'articolo 2 modifica l'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativamente alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti l'articolo 3 modifica il codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento l'articolo 4 modifica le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie l'articolo 5 interviene a livello di coordinamento normativo sull'articolo 387-bis c.p., in materia di azione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa l'articolo 6 reca modifiche a leggi speciali l'articolo 7 prevede delle disposizioni transitorie, per cui, in via generale, le disposizioni dello schema di decreto si applicheranno ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.   Tra le modifiche più rilevanti, si segnala quella relativa al rito in materia di stato delle persone, minori, e famiglia, al fine di migliorare i testi e chiarire dispute applicative. Le modifiche apportate al processo esecutivo e al rito lavoro, invece, appaiono meno significative, ad eccezione dell'effetto derivante dalle modifiche agli articolo 127-ter e 128 c.p.c., che comportano la possibilità di sostituire l'udienza di discussione con lo scambio cartolare, a meno che una delle parti si opponga. Per quanto riguarda il processo dichiarativo, le osservazioni sollevate dalle Commissioni Giustizia delle Camere, relative alla revoca della provvisoria esecuzione, alla trattazione congiunta di processi ordinari e a quelli di famiglia, e alla fissazione di termini per le note scritte e le repliche per ragioni di contraddittorio, non sono state accolte. Analizzando il testo del correttivo, si evidenzia l'eliminazione di articoli non essenziali e l'introduzione di nuove disposizioni relative al processo legate all'evoluzione del sistema e alla digitalizzazione. Infine, l'intervento più rilevante riguarda l'articolo 171-bis c.p.c., che è rimasto invariato nonostante le modifiche proposte l'attenzione è stata posta sulla revisione del processo prima dello scambio di memorie tra le parti, garantendo la distinzione tra questioni processuali risolvibili provvisoriamente e quelle che richiedono il contraddittorio. Il correttivo, inoltre, dispone che il giudice ha la facoltà di adottare il rito semplificato già nella fase dello scambio delle memorie  fase preliminare , potendo decidere diversamente poi in udienza l'eccezione d'ufficio di incompetenza può essere sollevata tramite decreto nella fase preliminare anziché in udienza è obbligo del giudice verificare l'adeguato rispetto dei suoi ordini, anche se questo non implica la conclusione immediata del procedimento il giudice deve sempre emettere il decreto di fissazione dell'udienza, confermando o modificando la data già indicata nella citazione, e i termini per le memorie devono decorrere da questo momento.   Quanto al rito semplificato, le modifiche all'articolo 281-duodecies c.p.c. intervengono sulle preclusioni lo ius poenitendi resta escluso, cambiando solo la lettera della norma nella quale si è dato contenuto esplicito alla precedente formula del “giustificato motivo” nulla viene espresso in ordine alle preclusioni istruttorie. Nell'ambito dei procedimenti di impugnazione, i requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità del ricorso non sono più soggetti alla sanzione d'inammissibilità di cui all'articolo 342 c.p.c., come invece resta per il ricorso in Cassazione articolo 366 c.p.c. . Infine, il decreto chiarisce anche alcuni aspetti riguardanti la mediazione civile e la negoziazione assistita  la maggior parte degli interventi si concentra principalmente sulla correzione e la chiarificazione dell'istituto ad esempio, l'inclusione della procedura alternativa alla mediazione obbligatoria prevista dalla legge istitutiva dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni . 

Decreto legislativo 31 ottobre 2024, numero 164 in G.U. del 11 novembre 2024, numero 264