Il contributo mette in evidenza come il decreto correttivo d.lgs. 31 ottobre 2024, numero 164 pubblicato in Gazzetta Ufficiale elimini alcuni difetti di coordinamento emersi dopo la riforma introdotta con il d.lgs. numero 149/2022, e ne approfitti anche per apportare altre modifiche non tutte migliorative alle disposizioni del codice di procedura, sebbene rinunci a raccogliere le sollecitazioni della Consulta sull’articolo 171-bis.
A due anni dalla riforma Cartabia sul processo civile, introdotta con il d.lgs. 149/2022, approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo correttivo. Dalla Relazione illustrativa si ricava che il proposito del Governo è abbastanza limitato, prefiggendosi esso «di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione delle recente riforma del processo civile». Per questa ragione – sempre stando alla Relazione - «in questa fase si è ritenuto opportuno limitarsi ad apportare le correzioni o integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della riforma, della quale viene confermato l'impianto, riservando ad un secondo momento una più compiuta valutazione sul merito delle scelte effettuate». In effetti, le nuove modifiche, pur coinvolgendo numerosi articoli del codice di procedura civile, non hanno l'ambizione delle «modifiche di sistema», ma si limitano a completare la riforma del 2022 o ad apportare alcune correzioni ad essa sfuggite. Ciò non toglie che alcune di esse siano sicuramente apprezzabili. Anzitutto, merita approvazione il completamento della disciplina relativa alla digitalizzazione del processo e all'obbligo di deposito telematico degli atti e dei provvedimenti. Ciò che ha comportato, da un lato, un nuovo intervento sulla disciplina delle comunicazioni articolo 136 e delle notificazioni a mezzo p.e.c. articolo 149-bis e, dall'altro alto, l'eliminazione di adempimenti ormai superati dall'introduzione della digitalizzazione degli atti processuali. Identico discorso vale per le modifiche sul rito semplificato, dal momento che ne chiariscono l'ambito applicativo, esplicitano la presenza del giudice istruttore davanti al tribunale collegiale, puntualizzano che ogni parte può avanzare in udienza anche domande nuove in conseguenza delle difese della controparte e, infine, subordinano a giustificati motivi la concessione dei termini ulteriori per lo scambio di memorie scritte dopo l'udienza. Anche con riferimento alle impugnazioni, senz'altro opportuno appare l'intervento sull'articolo 342. Il correttivo, infatti, fuga qualsiasi dubbio ed esplicita che i canoni di «chiarezza, sinteticità e specificità» dell'atto d'appello non sono requisiti di ammissibilità e dunque che il loro vizio non può comportare l'inammissibilità dell'appello proposto. Del pari opportuno l'intervento sul procedimento accelerato nel ricorso per cassazione, previsto dall'articolo 380-bis, dal quale viene eliminato l'obbligo, irragionevolmente previsto in precedenza, di rilascio di una nuova procura al difensore per avanzare richiesta di decisione del ricorso, in caso di proposta del relatore di rigetto dello stesso perché inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato. Risponde, invece, all'obiettivo di agevolare il recupero di crediti da parte di imprese e professionisti la modifica del 2° comma dell'articolo 634, relativo alla prova scritta nel procedimento per decreto ingiuntivo per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per le prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi. In esso ora si prevede che costituiscono prova scritta idonea per emettere un decreto ingiuntivo anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio SDI , istituito dal MEF e gestito dall'Agenzia delle entrate. Più discutibili, invece, le scelte fatte dal Governo nel correttivo sia con riferimento alla reclamabilità dei provvedimenti “indifferibili” di cui all'articolo 473-bis.15 nell'ambito del nuovo processo in materia di persone, minorenni e famiglie, sia con riferimento alla disciplina delle verifiche preliminari del rito ordinario di cognizione di cui all'articolo 171-bis. Nel primo caso il correttivo ha previsto che anche l'ordinanza che conferma, modifica o revoca i provvedimenti “indifferibili” dell'articolo 473-bis sia reclamabile alla corte d'appello, ma non subito e autonomamente, bensì solo «unitamente» all'ordinanza sui provvedimenti «temporanei e urgenti» di cui all'articolo 473-bis.22. La soluzione non sembra pienamente in linea con il dettato costituzionale, sia perché, stante la natura cautelare dei provvedimenti “indifferibili” v. Cass. numero 11688/2024 , il loro regime di reclamabilità dovrebbe essere identico a tutti gli altri cautelari, sia perché essi vanno ad incidere su situazioni giuridiche particolarmente sensibili ad es., riguardanti i minori . Nel secondo caso, invece, il correttivo interviene sull'articolo 171-bis con tre importanti modifiche a inserisce fra le verifiche preliminari anche il rilievo ufficioso dell'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile ex articolo 38 e la possibile conversione del rito da ordinario in semplificato b introduce una seconda verifica preliminare, quando il giudice abbia adottato provvedimenti di sanatoria del vizio processuale e lo spostamento della prima udienza c stabilisce espressamente che i termini per lo scambio delle memorie integrative, di cui all'articolo 171-ter, decorrono dal decreto pronunciato necessariamente dal giudice all'esito delle verifiche. Ora, non v'è dubbio che la rimodulazione della fase preparatoria del rito ordinario ha costituito una delle novità più rilevanti della riforma del 2022. Tuttavia, come noto, fin dalla sua introduzione ha suscitato molte perplessità e per diversi profili proprio l'articolo 171-bis. Non è un caso, del resto, che su di esso sia intervenuta anche una pronuncia interpretativa di rigetto dei giudici di Palazzo della Consulta sent. 96/2024 , della quale, tuttavia, il Governo non sembra abbia voluto tener conto nella stesura del correttivo. Non è chiaro, infatti, come le modifiche apportate dal correttivo all'articolo 171-bis si coordinino con le alternative che la Consulta ha indicato, nella sua interpretativa di rigetto, per superare il contrasto dello stesso articolo 171-bis con il principio del contraddittorio, vale a dire o la possibilità che il giudice – prima di pronunciare il decreto - fissi d'ufficio o su richiesta di parte un'udienza anticipata oppure, ove ciò non accadesse, con la necessità di attribuire al decreto sulle verifiche preliminari efficacia meramente provvisoria fino all'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 183. In conclusione, certamente il correttivo elimina alcuni difetti di coordinamento emersi dopo la riforma del 2022 e compie ulteriori modifiche alle disposizioni del codice, anche se non sempre – come abbiamo visto - migliorative. Al contempo, tuttavia, esso lascia irrisolti i molti dubbi che erano stati già sollevati rispetto alla scelta «di sistema», fatta per il rito ordinario nell'articolo 171-bis, di anticipare rispetto alla prima udienza in contraddittorio con le parti le verifiche «solitarie» del giudice su eventuali vizi processuali. Dubbi aggravati dall'intervento dei giudici costituzionali di qualche mese fa sent. 96/2024 , i quali pure avevano auspicato che il correttivo rivedesse e correggesse quella scelta. Come s'è visto, inutilmente purtroppo.