Il gestore di un pubblico esercizio che posiziona telecamere dentro e fuori alla struttura deve prestare particolare attenzione alla protezione dei dati personali e alla tutela dei lavoratori. Senza cartelli e una corretta istruttoria sulla privacy infatti, scatteranno pesanti sanzioni in caso di controllo.
Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento numero 467 del 17 luglio 2024. La questura di Bologna ha effettuato un sopralluogo, unitamente all'Ispettorato del lavoro, in un pubblico esercizio riscontrando, tra l'altro, l'installazione di numerose telecamere dentro e fuori al locale, senza alcun segnale di avvertimento e «in carenza del provvedimento autorizzatorio di legge, in violazione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori». L'Autorità ha aperto un'istruttoria che si è conclusa con l'applicazione di una severa misura punitiva. Per quanto riguarda la mancanza del cartello, specifica il provvedimento, «gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010. Analogamente, le linee guida numero 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7 , specificano che per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate sul segnale di avvertimento stesso, mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi. Nelle linee guida si prevede inoltre, che tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni e posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona per consentirgli di stimare quale sia coperta da una telecamera, in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario». Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, prosegue il Collegio, «i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso, devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili. Coerentemente con tale impostazione, l'articolo 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori. Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l'articolo 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l'osservanza di quanto prescritto dall'articolo 4, legge 20 maggio 1970, numero 300. La violazione dell'articolo 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, par. 5, lett. d del Regolamento. In base al richiamato articolo 4, l. numero 300 del 1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro. L'attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l'installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata. Il trattamento dei dati personali effettuato dalla società attraverso il sistema di videosorveglianza risulta, quindi, illecito, nei termini su esposti, in relazione agli articolo 5, par. 1, lett. a , 13 e 114 del Codice».
Provvedimento del 17 luglio 2024, numero 467