Legittime le rimostranze di una cittadina straniera, rimasta vittima dei tempi lunghissimi di rilascio da parte della Questura e ritrovatasi con in mano un permesso già prossimo alla scadenza.
Il permesso di soggiorno deve avere una durata effettiva pari a quella – biennale – prevista dalla normativa. Inaccettabile, quindi, che la burocrazia porti un cittadino straniero ad avere in mano materialmente un documento – fondamentale per la permanenza sul suolo italiano – già prossimo alla scadenza. Tirata d’orecchie, da parte dei giudici, per il Ministero dell’Interno e per la Questura di Roma, colpevoli di avere burocratizzato la procedura di rilascio di un permesso di soggiorno, disponibile sì per la cittadina straniera che lo aveva richiesto ma con soli quattro mesi ancora di validità rispetto alla scadenza. All’origine della querelle, c’è il provvedimento con cui il Tribunale di Roma accoglie il ricorso proposto da una donna straniera avverso il decreto di revoca – emesso dalla Questura di Roma – del permesso di soggiorno per assistenza minori rilasciatole tempo addietro. In sostanza, il Tribunale di Roma riconosce alla donna il diritto alla ‘protezione speciale’ e dispone la trasmissione degli atti alla Questura di Roma ai fini del rilascio, in favore della straniera, di un permesso di soggiorno biennale. Tutto ciò avviene alla fine di ottobre del 2021. Prontamente la donna invia alla Questura di Roma, sempre a fine ottobre del 2021, tramite il proprio legale, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, unitamente a una copia del provvedimento del Tribunale di Roma. Ma quello che pare essere l’inizio di una procedura rapida si trasforma, invece, in una vera e propria odissea, che si conclude nel febbraio del 2024 con una vera e propria beffa per la donna straniera le viene sì consegnato il permesso di soggiorno, ma il documento è prossimo già alla scadenza, fissata a maggio del 2024. Proprio la ricostruzione delle principali tappe della vicenda è sufficiente, secondo i giudici, per accertare le responsabilità della Questura di Roma e del Ministero dell’Interno. Nello specifico, a fronte di una prima richiesta di convocazione per l’appuntamento, trasmessa dalla straniera pochi giorni dopo la notifica del provvedimento del Tribunale ordinario di Roma ottobre 2021 , la domanda risulta essere stata formalizzata solo il 9 giugno 2022, con possibilità effettiva di ritiro del permesso di soggiorno solo per la data del 4 maggio 2023. Infine, il permesso è stato effettivamente consegnato il 2 febbraio 2024, a quattro mesi appena di distanza dalla scadenza del titolo. E ciò, a quanto rappresentato dalla straniera, «nonostante ripetuti solleciti alla Questura e nonostante diversi accessi all’Ufficio dell’Immigrazione», osservano i giudici. Alla luce delle peculiarità della vicenda di causa e a fronte della contestata ricostruzione dei fatti, per i giudici sono legittime le lamentele della donna straniera. Decisivo il riferimento alla documentazione depositata agli atti e alla tempistica con cui la Questura ha proceduto effettivamente al rilascio del permesso di soggiorno, di durata biennale. Per fare chiarezza, e respingere la giustificazione addotta dalla Questura di Roma e dal Ministero dell’Interno, i magistrati spiegano che non ha alcun fondamento normativo la tesi secondo cui «il permesso di soggiorno rilasciato avrebbe validità dalla data di presentazione della formalizzazione della relativa domanda», ossia dal 9 giugno 2022, nel caso specifico. Fondata, quindi, la protesta della cittadina straniera, ritrovatasi con un permesso di durata residua pari a quattro mesi, invece che di durata biennale, come previsto dalla legge. Proprio per questo, arriva dai giudici un ditkat per la Questura di Roma, che dovrà rilasciare alla cittadina straniera un permesso di soggiorno di durata complessiva pari a due anni dalla data di rilascio.
Presidente Arzillo – Relatore Simone Fatto e diritto In data 12 novembre 2020 la Sig.ra -OMISSIS-, odierna ricorrente, ha proposto ricorso presso il Tribunale Ordinario di Roma al numero R.G. -OMISSIS avverso il decreto di revoca del permesso di soggiorno per assistenza minori-OMISSIS-emesso dalla Questura di Roma il 10 settembre 2020 e notificato il 14 ottobre 2020. 2. Con ordinanza del 19 ottobre 2021, notificata il 25 ottobre 2021, il Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, ha riconosciuto alla sig.ra -OMISSIS -OMISSIS il diritto alla protezione speciale e ha disposto la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in favore della medesima del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. numero 25/2008, come modificato dal d.l. numero 130/2020. 3.In punto di fatto la ricorrente ha rappresentato di aver inviato, in data 28 ottobre 2021, tramite difensore legale, alla Questura di Roma la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, unitamente a una copia dell'ordinanza del Tribunale di Roma non avendo ricevuto alcun riscontro, di essersi recata di persona in Questura munita della documentazione precedentemente inviata e di aver ricevuto la convocazione per il ritiro del permesso per il 17 novembre 2022 in detta data, l'appuntamento è stato rinviato al 5 maggio 2023 di aver sollecitato ripetutamente l'anticipazione dell'appuntamento tramite PEC del proprio difensore legale trasmesse il 18 e il 25 novembre 2022 che, con nota del 22 novembre 2022, la Questura ha comunicato che il “18.11.2022 il Tribunale Civile di Roma ha sciolto le riserve sulla straniera e sui figli minori. Pertanto i permessi di soggiorno verranno validati e quindi rilasciati” di essersi recata in data 4 maggio 2023 nuovamente in Questura alla presenza di un operatore legale, senza che le venisse rilasciato il permesso. 4. La ricorrente, dunque, lamenta di essersi trovata a causa dell'inottemperanza dell'ordinanza del Tribunale di Roma da parte della Questura illegittimamente e immotivatamente sprovvista del titolo di soggiorno per oltre 18 mesi, con le conseguenti ricadute in termini lavorativi. 5.Tanto considerato, con il ricorso per ottemperanza in epigrafe la ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo che venga ordinato all'Amministrazione resistente l'esatta esecuzione della citata ordinanza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, oltre alla condanna al pagamento della somma di denaro dovuta per ogni ulteriore ritardo. 6. Il 4 ottobre 2023 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno per resistere al ricorso, con atto di mera forma. 7. Nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023, con ordinanza numero -OMISSIS-è stato richiesto alla parte ricorrente di depositare la prova del passaggio in giudicato del provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, come previsto dall'articolo 114, comma 2, c.p.a. 8. Il successivo 23 novembre 2023, il Ministero ha depositato nota della Questura di Roma del 5 ottobre 2023, nella quale si rappresenta che il “titolo di soggiorno richiesto è in consegna dal giorno 14.12.2022 e non risulta alcun impedimento al ritiro, tanto meno che l'interessata si sia presentata per il ritiro” e si chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere. 9. Il 25 marzo 2024 il Ministero ha depositato la nota del 21 marzo 2024, con cui la Questura di Roma, chiedendo nuovamente la declaratoria della cessazione della materia del contendere, ha rappresentato che i il titolo autorizzativo è stato consegnato all'interessata il 2 febbraio 2024 ii il permesso di soggiorno è stato regolarmente lavorato e messo in consegna all'interessata già dal 4 maggio 2023 con formale invito consegnato personalmente iii la ricorrente non si è presentata per il ritiro, per cui si è proceduto nuovamente a comunicare le modalità per il ritiro del titolo con la nota del 5 ottobre 2023 e nuovamente con nota del 31 gennaio 2024 per ritiro il 2 febbraio 2024 . 10. Con memoria depositata il 29 aprile 2024, la ricorrente ha contestato quanto asserito dalla Questura, contestandone la veridicità. Ribadendo quanto già rappresentato nei precedenti scritti difensivi, ha rappresentato di essersi recata all'Ufficio dell'Immigrazione anche in data 7 dicembre 2023 dove, oralmente, le è stato comunicato che il permesso di soggiorno era pronto, “ma non riuscivano a trovarlo” di aver fatto un ulteriore tentativo il 15 dicembre 2023, e anche in questa occasione le sarebbe stato riferito che il permesso di soggiorno “non era reperibile” come da relazione dell'operatore legale dell'Associazione Naturalmente APS del 25 marzo 2024 depositata agli atti . 11. In data 13 maggio 2024 il Ministero dell'Interno ha depositato nota della Questura di Roma del 10 maggio 2024, nella quale si rappresenta che i il titolo di soggiorno consegnato alla ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, non avrebbe durata di soli quattro mesi, considerata la scadenza del titolo all'8 giugno 2024 con acquisizione della domanda e quindi la validità del permesso dal 9 giugno 2022 ii il permesso di soggiorno è stato regolarmente lavorato e messo in consegna all'interessata già dal 4 maggio 2023, con formale invito che è stato consegnato personalmente il 17 novembre 2022 iii la data di consegna viene calendarizzata da agenda elettronica solo dopo l'avvenuta autorizzazione della pratica nel caso de quo il 22 novembre 2022 iv durante l'istruttoria, l'Amministrazione procede ai dovuti accertamenti, che in molti contesti, come quello di specie, coinvolgono altri organi nel caso di specie, il periodo istruttorio 09.6.2022 22.11.2022 data in cui è arrivata la risposta dal tribunale dei Minori v alla data del 4 maggio 2023 prevista per la consegna, la ricorrente non si è presentata vi successivamente, il 31 gennaio 2024, a seguito del ricorso al Tar, si è proceduto ad invitare nuovamente la ricorrente per la consegna del permesso di soggiorno vii dopo la mancata presentazione all'invito del 4 maggio 2023, controparte non si è mai più ripresentata presso la questura. E' quindi “da attribuire esclusivamente al comportamento dell'interessata” e al “suo completo disinteresse al rispetto delle date riportate sulle note d'invito”. 12. Nella camera di consiglio del 28 maggio 2024, con ordinanza numero -OMISSIS è stata disposta l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, di una relazione circostanziata e documentata in relazione allo svolgimento dei fatti in contestazione. 13. Con successiva nota depositata l'8 luglio 2024 la Questura ha ulteriormente precisato che “questo Ufficio deve doverosamente sottolineare che il sistema informatico di Polizia che consente l'acquisizione e la lavorazione delle istanze non consente alcuna modifica manuale, pertanto le date indicate nella nota del 10.05 u.s. non possono essere corrette. Al contrario si verrebbe a creare un vulnus insanabile nella ricostruzione storica sulla presenza regolare sul T.N., per necessità future della stessa cittadina straniera ad esempio richiesta di cittadinanza Italiana , di fatti una eventuale correzione effettuata dimostrerebbe un'interruzione del soggiorno in Italia”. 14. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. 15. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. 15.1 Va premesso che, ai sensi dell'articolo 112, comma 2 c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione tra l'altro delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Invero, “il giudizio di ottemperanza si estrinseca attraverso plurime modalità di svolgimento, in quanto lo stesso assume significati e connotati strettamente legati al tipo di provvedimento giudiziale di cui si chiede l'ottemperanza e ai contenuti dello stesso. A tal fine si è preso atto della natura polisemica del sintagma giudizio di ottemperanza, ovvero delle sue caratteristiche, volta per volta, di tipo esecutivo, attuativo, di cognizione, risarcitorio, conformativo Consiglio di Stato, Ad. plenumero , 15 gennaio 2013, numero 2, punto 2 del diritto . Il giudizio di ottemperanza è finalizzato a garantire al soggetto vittorioso in giudizio la possibilità di ottenere il bene della vita che gli è stato riconosciuto e non soltanto una vuota e formale affermazione dello stesso, onde evitare che, sul piano sostanziale, l'attività e il comportamento dell'Amministrazione, successivi alla pronuncia giurisdizionale, possano vanificare il predetto obiettivo. È proprio il principio di effettività della tutela giurisdizionale a fondare una interpretazione polisemica del giudizio di ottemperanza, in vista della garanzia dell'attuazione del dictum giudiziale nella misura più fedele ed effettiva possibile, in tal modo assicurando la pienezza della tutela giurisdizionale” cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 25 gennaio 2023, numero 541 . 15.2 Nel caso di specie, risulta che con ordinanza pubblicata il 25 ottobre 2021, il Tribunale ordinario di Roma ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento emesso in data 14 ottobre 2020 con il quale il Questore di Roma le ha revocato il permesso di soggiorno per assistenza minori, riconoscendole il diritto alla protezione speciale e disponendo la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. numero 25/2008, come modificato dal d.l. numero 130/2020 a fronte di una prima richiesta di convocazione per l'appuntamento trasmessa dalla ricorrente pochi giorni dopo la notifica del provvedimento di accoglimento del Tribunale ordinario di Roma ottobre 2021 , la domanda risulta essere stata formalizzata solo il 9 giugno 2022, con possibilità effettiva di ritiro del permesso di soggiorno in contestazione solo per la data del 4 maggio 2023. Il permesso è stato effettivamente consegnato il 2 febbraio 2024, a 4 mesi di distanza dalla scadenza del titolo. Ciò, a quanto rappresentato dalla ricorrente, nonostante ripetuti solleciti alla Questura e nonostante diversi accessi dell'interessata all'Ufficio dell'Immigrazione. 15.3 Al riguardo il Collegio ritiene che ferme restando le peculiarità della vicenda di causa, a fronte della contestata ricostruzione dei fatti, appare ragionevole aderire alla prospettazione di parte ricorrente, atteso quanto risulta dalla documentazione depositata agli atti e tenuto conto della tempistica con la quale l'Amministrazione resistente ha proceduto effettivamente al rilascio del permesso di soggiorno di causa, di durata biennale quanto affermato dall'Amministrazione resistente circa il fatto che il permesso di soggiorno rilasciato avrebbe validità dalla data di presentazione della formalizzazione della relativa domanda ossia dal 9 giugno 2022 non trova riscontro in alcun puntuale richiamo normativo tanto considerato, appare fondata la censura con cui parte ricorrente lamenta il rilascio di un permesso di durata residua pari a 4 mesi, invece che di durata biennale, come previsto dall'articolo 32, comma 3, del d.lgs. numero 25/2008, come modificato dal d.l. numero 130/2020, secondo quanto disposto dal Tribunale ordinario con l'ordinanza di cui è causa. 16. Nel caso di specie, la puntuale verifica da parte del Collegio dell'esatto adempimento dell'Amministrazione resistente all'obbligo di conformarsi al dictum giudiziale recato dalla ordinanza ottemperanda ha dato esito negativo, avendo la stessa rilasciato alla ricorrente il permesso di soggiorno di cui alla citata ordinanza con validità residua di 4 mesi, anziché un permesso di durata biennale. 17. Il ricorso, in conclusione, va accolto, con l'effetto che l'Amministrazione resistente dovrà dare esatta esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Roma di cui si chiede l'ottemperanza nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente pronuncia o dalla sua comunicazione, se anteriore, rilasciando alla ricorrente un permesso ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del d.lgs. numero 25/2008, come modificato dal d.l. numero 130/2020, di durata complessiva pari a due anni dal momento del rilascio. 18. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter , definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, lo accoglie, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione. Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 millecinquecento/00 , oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.