Il prolungamento della canna fumaria comporta la perdita di efficacia della certificazione di conformità

Quando la situazione di un possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’intervento del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

La vicenda Nell'immobile dei coniugi Tizio e Caia si verificava un incendio causato dal malfunzionamento di una canna fumaria collegata ad un termo-camino. L'incendio si era propagato anche nell'adiacente immobile, posseduto da Sempronia. Vennero proposti autonomi giudizi nei confronti di Caio quale direttore dei lavori , la società venditrice dell'immobile, la appaltatrice dei lavori di costruzione e, infine, la società termica. Dopo una prima sentenza non definitiva, le parti vennero condannate in solido ex articolo 2055 c.c. al risarcimento dei danni. A seguito di appello, la Corte territoriale confermava la responsabilità e rideterminava il risarcimento.  Avverso detta sentenza, con diversi motivi, il direttore dei lavori proponeva ricorso per cassazione. Le contestazioni del direttore dei lavori Secondo il direttore dei lavori, la Corte territoriale non aveva considerato la normativa del d.m. 37/2008 in relazione a due distinte circostanze il rilascio della certificazione di conformità dell'impianto termico dopo il collegamento col termo-camino da parte di della società termica la manutenzione straordinaria non professionale e non certificata effettuata proprio nel punto della canna fumaria da cui poi si era sprigionato l'incendio mediante un prolungamento della canna stessa per circa 30 cm. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano considerato che la normativa prevede che la certificazione dell'impianto è necessaria ai fini del suo utilizzo, che le modifiche apportate comportavano la decadenza della stessa certificazione e la necessità di rinnovarla.  Ciò, dunque, aveva comportato una doppia interruzione del nesso di causalità tra l'incendio e l'eventuale condotta negligente allo stesso ascrivibile. Inoltre, la Corte d'appello non aveva considerazione l'operato negligente dei coniugi in relazione ai lavori effettuati dopo la chiusura del cantiere la scelta di utilizzare la cantina come locale abitabile, il descritto anomalo prolungamento della canna e l'assenza generale di manutenzione. La perdita di efficacia della certificazione di conformità Secondo la S.C., il prolungamento della canna fumaria aveva comportato la perdita di efficacia della certificazione di conformità rilasciata da società termica. Pertanto, aveva indiscutibilmente errato il giudice del merito laddove aveva ritenuto irrilevante il comportamento dei coniugi ai fini della valutazione della loro eventuale negligenza, giacché non era revocabile in dubbio che gli stessi aveva utilizzato un impianto termico di cui era cessata la validità e/o efficacia della certificazione di conformità, senza informare il soggetto che l'aveva rilasciata la società termica , né ottenerne comunque una nuova, o, in ogni caso, in condizioni obiettivamente pericolose o tali da provocare danni. L'assenza di manutenzione dell'impianto Al contrario di quanto dubitativamente ritenuto dallo stesso giudice d'appello, il CTU aveva accertato che i coniugi, nel corso degli anni, non avevano curato la prescritta manutenzione dell'impianto. Premesso ciò, secondo la Corte di Cassazione, anche per i coniugi è necessario che il giudice del rinvio valuti compiutamente se tale comportamento insieme al prolungamento della canna fumaria è negligente e se quindi può considerarsi, nei rapporti con i pretesi responsabili o corresponsabili dei danni loro arrecati, quale causa successiva di per sé sola sufficiente a determinare l'evento. Quindi, ad escludere tout court la responsabilità di tutti i chiamati in causa, o quantomeno ad essere suscettibile di essere considerata in concorso con i fatti colposi dei detti estranei al rapporto tra proprietari danneggiati e direttore dei lavori. Danno da inagibilità dell'immobile Nel liquidare in favore degli attori il risarcimento del “danno da inagibilità” del loro immobile, la Corte d'appello aveva ritenuto sufficiente l'accertamento operato dal CTU circa la effettiva non fruibilità della villetta per il tempo occorrente per il ripristino, espressamente ritenendo non necessaria la prova di un contratto di locazione o altro documento comprovante il danno. Sul punto, tuttavia, a parere dei giudici di legittimità, non è sufficiente la mera inagibilità dell'immobile. Difatti, il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche. In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.

Presidente De Stefano - Relatore Saija Fatti di causa In data 15.12.2012, si verificò un incendio presso l'immobile dei coniugi Ro.Ca. ed Br.Em., in G da loro acquistato da potere della HOME PROJECT Srl in data 24.10.2008 come poi accertato in corso di causa, l'incendio fu causato dal malfunzionamento di una canna fumaria collegata ad un termo - camino e si propagò anche nell'adiacente immobile posseduto da Lu.El. I coniugi Ca. promossero un procedimento di ATP ed all'esito vennero proposti tre autonomi giudizi dinanzi al Tribunale di Monza, poi riuniti in un unico procedimento 1 un primo giudizio, iscritto al numero 219/2014 R.G., venne avviato dai predetti Ca./Br. nei confronti del geom. Bo.Er. quale direttore dei lavori , di HOME PROJECT Srl quale società venditrice dell'immobile e di Edilcasa Verano Srl quale appaltatrice dei lavori di costruzione , per ottenerne la condanna al risarcimento del danno derivante dall'incendio venne anche citata la UNIQA PROTEZIONE Spa ed intervenne volontariamente la CREDITRAS ASSICURAZIONI Spa, entrambe assicuratrici della r.c. dei coniugi Ca. queste, costituendosi, agirono in surrogazione ex articolo 1916 c.c. nei confronti dei convenuti l'appaltatrice era stata frattanto dichiarata fallita il Bo. chiamò in giudizio la IDROTERMICA GPL Snc, società che aveva provveduto all'allaccio dell'impianto termico alla rete idrica e ne aveva certificato la conformità 2 un secondo giudizio, iscritto al numero 8298/2014 R.G., venne promosso dal Lu. contro i coniugi Ca., per ottenerne la condanna ex articolo 2051 c.c. per il risarcimento dei danni arrecatigli dall'incendio, in quanto propagatosi dal loro immobile a quello da lui posseduto i Ca. chiamarono in causa la HOME PROJECT Srl, Bo.Er., UNIQA PROTEZIONE Spa e il Fallimento Edilcasa Verano Srl, mentre il Bo. chiamò a sua volta in causa la IDROTERMICA GPL Snc 3 un terzo giudizio, iscritto al numero 13206/2014 R.G., venne introdotto dalla Zurich Insurance PLC, assicuratrice del Lu., che agì in surrogazione ex articolo 1916 c.c. contro i Ca./Br., quali responsabili ex articolo 2051 c.c. questi, a loro volta, chiamarono in causa il geom. Bo.Er., HOME PROJECT Srl, UNIQA PROTEZIONE Spa e il Fallimento Edilcasa Verano Srl, mentre il Bo. chiamò in giudizio la IDROTERMICA GPL Snc quest'ultima chiamò a sua volta in causa la BVA Sas di Ba.Anumero , installatrice del termo-camino. Dopo una prima sentenza non definitiva del 22.11.2016 con cui vennero dichiarate inammissibili le domande proposte contro la fallita Edilcasa Verano Srl, e venne dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla posizione della BVA Sas , le cause riunite vennero istruite anche con C.T.U. e vennero definite dal Tribunale di Monza con sentenza del 10.9.2018, con cui, per quanto qui ancora interessa a la HOME PROJECT Srl, Bo.Er. e la IDROTERMICA GPL Snc vennero condannati in solido ex articolo 2055 c.c.  e nei rapporti interni, rispettivamente, per il 60%, il 30% e il 10% al a risarcire il danno non patrimoniale arrecato ai Ca./Br. in misura pari ad Euro 20.000,00 ed Euro 11.400,00 per l'inagibilità dell'immobile , oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di ATP a2 a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato ad Lu.El. in misura pari, rispettivamente, ad Euro 33.341,95 ed Euro 10.000,00 a3 a rifondere a Zurich Insurance PLC ex articolo 1916 c.c. la somma di Euro 188.563,34 oltre accessori b la HOME PROJECT Srl ed Bo.Er. vennero condannati in solido ex articolo 2055 c.c.  e nei rapporti interni, rispettivamente, per il 65% ed il 35% a rifondere ex articolo 1916 c.c. ad Uniqa la somma di Euro 115.412,76 e a CreditRas la somma di Euro 78.257,60, oltre accessori. Bo.Er. propose gravame in via principale e la Zurich Insurance propose appello incidentale nella contumacia della sola HOME PROJECT Srl, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 28.12.2020, rideterminò il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto ai coniugi Ca. in misura pari ad Euro 2.618,88, oltre accessori fermo il danno da mancanza di agibilità , il risarcimento del danno patrimoniale dovuto al Lu. in misura pari ad Euro 17.960,75, liquidò a Zurich ulteriori Euro 5.875,64 per spese di CTP, regolò le spese del doppio grado e rigettò nel resto le impugnazioni. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Bo.Er., sulla base di otto motivi, cui resistono con autonomi controricorsi Lu.El., ITALIANA ASSICURAZIONI Spa già UNIQA PROTEZIONE Spa , IDROTERMICA GPL Snc e Zurich Insurance PLC, che ha pure proposto ricorso incidentale, affidato a quattro motivi. I restanti intimati non hanno svolto difese. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso nei confronti di Lu.El., ITALIANA ASSICURAZIONI Spa già UNIQA PROTEZIONE Spa e Zurich Insurance PLC, parti che hanno tutte accettato, nonché di CREDITRAS ASSICURAZIONI Spa, non costituita. Il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni. Ragioni della decisione RICORSO PRINCIPALE di Bo.Er., direttore dei lavori 1.1 - Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 1176 e 2236 c.c. per insussistente responsabilità in capo al Bo., nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 5, c.p.c. Si sostiene che la Corte d'appello - nel ritenere sussistente la responsabilità di esso Bo. per aver omesso di controllare la qualità e l'idoneità dei materiali utilizzati per la realizzazione della canna fumaria - abbia ampliato a dismisura i compiti propri del direttore dei lavori, in sostanza chiamandolo a rispondere di tutto quanto avvenuto in cantiere, anche per scelte progettuali e tecniche di soggetti terzi, benché il vizio in questione fosse occulto e non facilmente riconoscibile . Inoltre, ci si duole dell'omesso esame del contenuto del fax trasmesso ai Ca. dalla Edilcasa Verano in data 29.10.2008 ossia, qualche giorno dopo il rogito di acquisto da tale documento avrebbe dovuto evincersi la natura di opera extra-capitolato della canna fumaria, la cui esecuzione venne concordata direttamente dai Ca. con l'appaltatrice, nell'ambito di un autonomo contratto di appalto tra i predetti intercorrente, rispetto al quale esso Bo. era del tutto estraneo la direzione lavori, dunque, era riferibile esclusivamente al diverso contratto di appalto intercorrente tra la committente HOME PROJECT e la Edilcasa Verano e solo di tanto esso Bo. avrebbe potuto rispondere quale direttore dei lavori. 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del d.m. numero 37/2008 in materia di certificazione dell'impianto termico ed in tema di responsabilità professionale per assenza di nesso causale, nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 5, c.p.c. Si sostiene che la Corte d'appello non abbia affatto considerato la citata normativa secondaria, in relazione a due distinte circostanze verificatesi tra la data di fine lavori e l'evento dannoso 1 il rilascio della certificazione di conformità dell'impianto termico dopo il collegamento col termo-camino, nel dicembre 2008, da parte di IDROTERMICA GPL 2 la manutenzione straordinaria non professionale e non certificata effettuata da soggetto rimasto non identificato proprio nel punto della canna fumaria da cui poi si sprigionò l'incendio per cui è causa, nei primi mesi del 2009, mediante un prolungamento della canna stessa, per circa 30 cm., con modalità del tutto approssimative incastro tra due tubi di uguale diametro con collegamento in fil di ferro . In tal guisa, la Corte lombarda avrebbe non applicato l'articolo 1, comma 2, lett. c , l'articolo 5, comma 5, e l'articolo  7, comma 1, del d.m. numero 37/2008, che rispettivamente prevedono che la certificazione dell'impianto è necessaria ai fini del suo utilizzo che dunque, in assenza di certificazione, è assolutamente vietato , che le modifiche apportate comportano la decadenza della stessa certificazione e la necessità di rinnovarla, e che la certificazione deve essere rilasciata al termine dei lavori e delle verifiche di funzionalità dell'impianto, anche in relazione alla idoneità dei materiali utilizzati. Quanto precede, prosegue il ricorrente, comporta una doppia interruzione del nesso di causalità tra l'incendio e l'eventuale condotta negligente allo stesso ascrivibile. Infine, si contesta la erronea lettura data dalla Corte d'appello circa le risultanze della CTU, che non ha affatto ascritto la causa del sinistro alla cattiva realizzazione della canna fumaria, bensì proprio al prolungamento della stessa nei termini già esposti risulta poi comprovata l'assenza di opere manutentive da parte dei Ca. e il sovradimensionamento del termo-camino installato dagli stessi Ca. 1.3 - Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1227 e 2051 c.c. in tema di concorso colposo del creditore e di esclusione di responsabilità da cose in custodia per caso fortuito, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., per non aver la Corte d'appello tenuto nella minima considerazione l'operato negligente dei Ca. o comunque, a loro riconducibile in relazione ai lavori effettuati dopo la chiusura del cantiere a la scelta di utilizzare la cantina come locale abitabile b di installare un termocamino per riscaldare l'intera casa affidata ad impresa di propria fiducia c il descritto anomalo prolungamento della canna d l'assenza generale di manutenzione. Secondo il ricorrente, si tratta di elementi che, se valutati, avrebbero potuto condurre alla totale propria esenzione da responsabilità, o quantomeno alla riduzione della risarcibilità dei danni che avrebbero potuto evitarsi ove gli stessi Ca. avessero usato l'ordinaria diligenza. La Corte ha poi errato nel ritenere sufficiente ad assolvere i Ca. dalla propria responsabilità da custode nei confronti di Lu.El., ai fini della configurabilità del caso fortuito ex articolo 2051 c.c., l'ascrivibilità dell'incendio alle condotte di soggetti terzi ossia, esso Bo., la HOME PROJECT e la IDROTERMICA GPL non si è infatti considerato che i Ca. utilizzavano illecitamente un impianto non a norma e non s'è tenuto conto del fatto che il custode risponde per responsabilità oggettiva, che può essere superata solo dall'assolvimento della prova, da parte del custode stesso, del caso fortuito. 1.4 - Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., per non aver la Corte d'appello rilevato la carenza di legittimazione passiva di esso Bo. sulla domanda diretta di Zurich Insurance PLC e di Lu.El. nei confronti dei coniugi Ca. ex articolo 2051 c.c., e comunque per non aver dichiarato l'inammissibilità della suddetta domanda in estensione formulata dai predetti nei suoi confronti, giacché privo di ogni potere da custodia sulla res. 1.5 - Con il quinto motivo, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 4, c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza per non aver la Corte d'appello pronunciato sulla propria eccezione circa la rinuncia ad alcune domande già formulate dalle controparti in primo grado, ma non riproposte in appello. 1.6 - Con il sesto motivo, si denuncia l'omessa valutazione delle risultanze della CTU, la nullità della sentenza e la violazione degli articolo 116 c.p.c. e 1298 e 2055 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3, 4 e 5, c.p.c. In primo luogo, ci si duole dello scostamento della sentenza impugnata dalle conclusioni cui era pervenuto il CTU, senza che nei siano state fornite le ragioni il giudice d'appello s'è limitato a condividere le considerazioni del Tribunale di Monza, che però, a sua volta, s'era immotivatamente discostato dalle conclusioni del CTU. Quest'ultimo, in particolare, aveva individuato diverse concause del sinistro, quali 1 la negligenza dei Ca. e la loro scelta di adibire a taverna con cucina abitabile il locale cantina 2 il prolungamento non professionale della canna fumaria, da parte di soggetto rimasto ignoto, in prossimità del tetto, con conseguente perdita di valore della certificazione di conformità 3 l'omessa verifica, da parte di Idrotermica, dell'idoneità della canna fumaria e del comignolo a supportare un termo-camino come quello poi installato su incarico dei Ca. 4 l'installazione di una canna fumaria non a regola d'arte da parte della Edilcasa Verano. A fronte di tali risultanze, la Corte d'appello avrebbe del tutto dimenticato la responsabilità determinante di Idrotermica e quella dirimente dei Ca., attribuendola in modo immotivato e non argomentato all'impresa, al direttore dei lavori e all'installatore, come se si trattasse di un banale vizio edile e non di una serie di concause che hanno determinato l'evento, per di più attribuendo ad esso ricorrente una responsabilità priva di riscontro nel materiale istruttorio e comunque motivando in modo del tutto illogico, anche con riguardo alla ripartizione interna tra i ritenuti corresponsabili. 1.7 - Con il settimo motivo si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai fini della liquidazione dei danni lamentati dai danneggiati, nonché la violazione e falsa applicazione degli articolo 1226,2059 e 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 5, c.p.c. Il ricorrente contesta l'entità della liquidazione del danno operata dalla Corte d'appello in favore dei Ca. Euro 11.400,00 per danni da inagibilità dell'immobile, benché i danneggiati non avessero fornito alcuna prova di esborsi sostenuti per farvi fronte e di Lu. Euro 10.000,00 per danno morale, in via equitativa, anche in tal caso senza che il danneggiato avesse fornito alcuna prova sul danno . 1.8 - Con l'ottavo motivo, infine, si lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio circa la carenza di legittimazione ad agire di Lu.El. in relazione ai danni all'immobile da lui posseduto e ai relativi arredi, nonché circa la legittimazione ad agire in regresso da parte di Zurich Insurance PLC, per non essere il primo proprietario dei beni danneggiati, con conseguente violazione degli articolo 1916 c.c. e 81 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 5, c.p.c. RICORSO INCIDENTALE dell'assicuratrice del danneggiato Lu. 1.9 - Con il primo motivo, Zurich Insurance PLC denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c., ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. sulla ritenuta sussistenza del caso fortuito. Rileva la ricorrente incidentale che l'accertata responsabilità a carico di Bo. e di HOME PROJECT - rispetto alla propria azione ex articolo 1916 c.c. - non fa venir meno la responsabilità dei coniugi Ca. nella causazione dell'evento, come invece ritenuto dalla Corte ambrosiana, giacché questi ultimi hanno fatto installare un termo-camino in un locale in cui non poteva essere installato, utilizzandolo senza le necessarie certificazioni e pur in presenza di anomala fuoriuscita di fumo dal sottotetto, così anche disapplicando il disposto dell'articolo 1227 c.c. 1.10 - Con il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, ai sensi 360, comma 1, rispettivamente nnumero 3, 4 e 5, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge, la nullità della sentenza e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per non essere state valutate le risultanze della CTU, in relazione alla circostanza che la Corte d'appello, secondo la Compagnia, s'è limitata a condividere le argomentazioni del giudice di primo grado circa la responsabilità dei Ca. nella causazione dei danni al Lu., proprio assicurato, ma non s'è avveduta che lo stesso Tribunale aveva disatteso immotivatamente le conclusioni del CTU sul punto. Il primo giudice aveva infatti assolto i Ca. da ogni responsabilità giacché essi erano in possesso di certificazioni di conformità ed hanno tempestivamente avvisato la venditrice HOME PROJECT Srl del problema di cui necessariamente ignoravano la gravità e ne hanno ricevuto rassicurazioni , ma tanto non è sufficiente, secondo la ricorrente incidentale, a giustificare il dissenso dello stesso Tribunale rispetto alle conclusioni del CTU, secondo il quale era ascrivibile ai Ca. la negligenza per aver scelto di adibire a taverna il locale cantina, precisando che un comportamento corretto avrebbe avuto una discreta possibilità di escludere il verificarsi del sinistro e che comunque, in occasione dell'intervento di prolungamento della canna fumaria nel gennaio 2009, i predetti Ca. avrebbero dovuto avvisare, in primis, la IDROTERMICA GPL, che aveva rilasciato le certificazioni di conformità dell'impianto termico, il che avrebbe, con elevata probabilità impedito il verificarsi del sinistro. Difettano, dunque, le motivazioni sulle ragioni dello scostamento della valutazione operata dal giudice d'appello sulle conclusioni del CTU, in tal modo risultando anche conclamata la violazione degli articolo 61,62,113,115 e 116 c.p.c. 2.1 - Preliminarmente, va rilevato che, a seguito della parziale rinuncia al ricorso principale da parte del Bo., i rapporti processuali inerenti alla controversia che occupa sono rimasti non ancora definiti e quindi suscettibili di ulteriore disamina - fatte salve le determinazioni del giudice del rinvio, in ordine alle ricadute del parziale accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, nei termini di cui infra - in relazione alle seguenti contrapposte posizioni 1 Bo.Er. contro coniugi Ca., IDROTERMICA GPL e HOME PROJECT quest'ultima, rimasta intimata 2 Zurich Insurance PLC contro coniugi Ca., ITALIANA ASSICURAZIONI e la stessa HOME PROJECT. Pertanto, devono intendersi tout court rinunciati o comunque, è venuto meno l'interesse del Bo. alla relativa decisione i motivi quarto e ottavo del ricorso principale tutti relativi ai soli Lu. e Zurich Insurance , nonché il settimo, nella parte relativa al solo Lu. Nel resto, eventuali ulteriori profili di censura proposti dal Bo. ed eventualmente involgenti, passim, i rapporti processuali oggetto di rinuncia accettata, ex articolo 390 e 391 c.p.c.  o senz'altro efficace, come quella nei riguardi dell'intimata CreditRas , non verranno ovviamente delibati, in quanto ormai esclusi dall'ulteriore thema decidendum in dipendenza delle scelte processuali delle parti interessate. 2.2 - Sempre in via preliminare, è senz'altro inammissibile il quinto motivo del ricorso principale, per evidente difetto d'interesse del Bo. in ordine alla pretesa omessa pronuncia, da parte della Corte d'appello, riguardo alla mera ricognizione del giudicato interno formatosi a seguito della mancata impugnazione di taluni capi della sentenza di primo grado ciò che costituiva l'oggetto dell'eccezione sollevata dal Bo. nel giudizio d'appello . Sono del pari inammissibili, ai sensi dell'articolo 348 - ter, ult. comma, c.p.c.  applicabile ratione temporis , tutte le doglianze proposte sotto le insegne dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., col primo, secondo, sesto e settimo motivo del ricorso principale, essendosi al cospetto di doppia conforme in facto . Né il ricorrente principale ha indicato al riguardo - com'era suo onere v. Cass. numero 26934/2023 - che le ragioni poste a base della decisione di primo grado fossero diverse da quella poste a fondamento della sentenza d'appello, qui impugnata. I predetti motivi verranno dunque delibati al netto delle censure inammissibili, così come proposte. 2.3.1 - Per quanto riguarda il ricorso incidentale di Zurich Insurance - che investe la denegata corresponsabilità dei coniugi Ca. ex articolo 2051 c.c. sotto vari profili - la Compagnia sostiene che la sentenza non le è stata notificata dal Lu. ai fini del decorso del termine breve ex articolo 325 c.p.c. questi afferma invece il contrario, nel controricorso ed in effetti dalla relata in atti risulta che la sentenza è stata notificata al precedente procuratore della Compagnia in data 18.1.2021. Da tanto discende che l'impugnazione in parola - il controricorso con ricorso incidentale essendo stato notificato il 28.4.2021 - è certamente tardiva, perché proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. 2.3.2 - Tuttavia, reputa la Corte che detta impugnazione, ciononostante, sia comunque ammissibile, ai sensi dell'articolo 334, comma 2, c.p.c. Sul punto, in relazione al processo con pluralità di parti, si registra un recentissimo arresto nomofilattico Cass., Sez. Unumero , numero 8486/2024 , secondo cui L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva . Rinviando, per brevità, all'ampia motivazione della citata sentenza anche per richiami , risulta evidente che nella specie l'interesse all'impugnazione incidentale, da parte della Compagnia, ben può essere insorto a seguito dell'impugnazione principale del Bo., perché l'eventuale accoglimento di quest'ultima è suscettivo di escludere - o rendere più difficoltose - le prospettive di successo dell'azione spiegata dalla stessa Compagnia ex articolo 1916 c.c. nei confronti dei coniugi Ca. e di tutti i terzi chiamati da questi ultimi tra cui lo stesso Bo. , venendo in tale ipotesi a mancare, nella prospettiva di cui all'articolo 2740 c.c., uno dei pretesi corresponsabili così come accertato dalla Corte d'appello del danno patito dal Lu. e ristoratogli dalla propria assicuratrice. Se, dunque, è vero che la Zurich Insurance - nell'ambito delle proprie valutazioni - avrebbe potuto accettare e, di fatto, ha accettato l'esito del giudizio determinato dalla decisione d'appello, la sua messa in discussione da parte del Bo. è senz'altro idonea a giustificare l'insorgenza dell'interesse ad impugnare in capo alla stessa Compagnia, donde l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale in parola, benché tardiva, siccome rispettosa dei termini previsti per il dispiegamento delle difese da parte degli intimati nel giudizio di legittimità. Naturalmente, è appena il caso di precisare che la superiore decisione non rimane minimamente incisa dalla sopravvenuta rinuncia al ricorso operata dal Bo. e accettata dalla Zurich Insurance, perché questa non può che avere effetto nei rapporti tra le sole predette parti per quanto qui in rilievo e non riverbera di per sé sulle altre parti del giudizio, convenute originariamente o in estensione, dunque in solido rispetto alla domanda ex articolo 1916 c.c. della Compagnia stessa. 2.3.3 - Ciò chiarito, va ora osservato che nessuna delle parti ha resistito con controricorso all'impugnazione incidentale della Compagnia, come consentito dall'articolo 371, comma 4, c.p.c.  nel testo applicabile ratione temporis . La ITALIANA ASSICURAZIONI, però, con memoria ex articolo 380 - bis.1 c.p.c., ne ha comunque contestato la fondatezza, con dovizia di argomenti. Tuttavia, la suddetta memoria illustrativa è, in parte qua, inammissibile, giacché non può recuperarsi con essa un'attività defensionale volontariamente non svolta nel tempo debito con controricorso in proposito  Cass. numero 1542/2021 e Cass. 4049/23 , quando la trattazione del procedimento che occupa è stata disposta nelle forme dell'adunanza camerale e non dell'udienza pubblica. 2.3.4 - Infine, per comodità espositiva, va qui rilevata l'inammissibilità ex articolo 348 - ter c.p.c. del quarto motivo del ricorso incidentale se non per la non configurabilità di un fatto inteso in senso fenomenico quale necessario oggetto della doglianza , almeno poiché proposto ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., per le medesime ragioni già esposte nel par. 2.2, cui si rinvia per brevità. 3.1 - Ciò chiarito, è ora anzitutto opportuno precisare che allo stato si intrecciano, nella vicenda processuale in esame, almeno due serie di controversie - una prima, vertente essenzialmente nei rapporti tra i proprietari della cosa l'immobile con l'impianto in cui venne installata la canna fumaria, da cui si è sviluppato e propagato l'incendio ed il direttore dei lavori, la venditrice, l'appaltatrice di questi dichiarata fallita, donde l'inammissibilità delle domande nei suoi confronti, come da sentenza non definitiva del Tribunale di Monza del 22.11.2016, non impugnata sul punto e l'installatrice dell'impianto, che pure ne rilasciò il certificato di conformità - una seconda, contro quei proprietari stessi, ma quali custodi, in sede di rivalsa da parte dell'assicuratrice di un terzo, danneggiato dall'evento prodottosi dalla cosa medesima, nonché contro i terzi chiamati in causa dai primi e, cioè, da quegli stessi proprietari-custodi . A questo riguardo, occorre muovere dagli snodi essenziali della motivazione adottata dal giudice d'appello, nel ripartire tra il Bo., la HOME PROJECT e la IDROTERMICA GPL la responsabilità dell'evento di danno 1 l'incendio venne causato dalla realizzazione della canna fumaria non a regola d'arte, giacché nel cavedio che la conteneva passava un travetto in legno della struttura della copertura, posto a pochi centimetri dal materassino in fibra minerale di modesto spessore che avvolgeva la canna stessa, pure collegata alla struttura in legno con fil di ferro proprio per effetto del raggiungimento di elevate temperature della canna, durante il funzionamento dell'impianto, il legno si è riscaldato fino ad arrivare alla temperatura di combustione per pirolisi 2 la canna fumaria, nella sua originaria consistenza, venne realizzata dalla fallita Edilcasa Verano prima della fine lavori della villetta 25.9.2008 e, dunque, nell'egida del direttore dei lavori Bo. che era pure amministratore unico della HOME PROJECT, società venditrice , che colposamente non ne verificò l'effettuazione con l'utilizzo di materiali di qualità ed idonei, in conformità alle regole dell'arte e alla vigente normativa di settore 3 la canna fumaria non venne originariamente abbinata ad alcuna fonte di energia, ma il termo-camino venne collegato alla canna stessa da Idrotermica su incarico dei Ca. qualche mese dopo l'acquisto, nel dicembre 2008 4 la Idrotermica colposamente non verificò, prima di allacciare il termo-camino, la regolarità della canna fumaria e la correttezza dei sistemi di evacuazione, poi rilasciando con superficialità la dichiarazione di conformità dell'impianto termico 5 nessuna efficienza causale era ascrivibile all'operato dei Ca., neppure ai sensi dell'articolo 2051 c.c., né per aver adibito il piano cantina a taverna con cucina abitabile in contrasto con la destinazione urbanistica del vano , né per aver allacciato il termo-camino nel piano taverna, né per aver eventualmente aggiunto mediante persona rimasta non identificata circa cm. 30 di tubo alla canna fumaria, giacché l'incendio si era verificato all'interno del tetto, a contatto con le travi in legno né, infine, dal materiale istruttorio poteva desumersi un difetto di manutenzione dell'impianto termico, da parte dei Ca. 6 anzi, la stessa pretesa modifica dello stato dei luoghi, che sarebbe stata operata nel gennaio del 2009, benché priva di una concreta ed idonea prova , finiva col confermare il corretto operato dei coniugi Ca. che avevano immediatamente informato la venditrice HOME PROJECT e, comunque, il vizio della canna fumaria assumeva natura occulta e non facilmente riconoscibile, avvalorata da una certificazione di conformità dell'impianto, rilasciata da IDROTERMICA GPL 7 nessuna interruzione del nesso di causalità poteva dunque ritenersi sussistente, come prospettato dal Bo. col proprio appello, benché l'evento si fosse verificato a circa quattro anni di distanza dal rogito e dalla consegna dell'immobile 8 in definitiva, risultava conclamata l'efficienza causale dell'operato di HOME PROJECT, Bo. e IDROTERMICA GPL nella misura riferita ai rapporti interni, rispettivamente, del 60%, del 30% e del 10% , con esclusione di responsabilità dei coniugi Ca. inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2051 c.c.  con riguardo alla domanda risarcitoria del Lu. e alla connessa azione ex articolo 1916 c.c. della Zurich Insurance , risultava del pari conclamata la sussistenza del caso fortuito - tale da escludere la responsabilità dei Ca. – consistente nel fatto di più terzi, ossia nell'operato a vario titolo imputabile ai predetti HOME PROJECT, Bo. e IDROTERMICA GPL. 4.1 - Ebbene, iniziando la disamina proprio dal primo motivo del ricorso principale, esso è inammissibile, perché, sotto il velo di una pretesa violazione di norme di diritto, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento fattuale per cui la canna fumaria venne realizzata nella piena consapevolezza del Bo. e nella conseguente inerzia circa l'idoneità e la qualità dei materiali, nonché circa la rispondenza alle regole dell'arte, in contrasto con gli obblighi su di lui gravanti quale direttore dei lavori. In realtà, la Corte d'appello ha convincentemente spiegato il perché la tesi del doppio contratto da un lato, un appalto intercorrente tra la committente HOME PROJECT e la Edilcasa Verano per l'edificazione secondo titoli edilizi rilasciati dall'altro, un secondo appalto in essere tra i coniugi Ca., già promissari acquirenti della villetta, e la stessa Edilcasa Verano, relativo però all'esecuzione di lavori extracapitolato , sia insostenibile la Corte territoriale ha, da un lato, affermato che la prospettazione del Bo. era del tutto indimostrata ed ha poi accertato che l'intera operazione s'era svolta sotto la supervisione dello stesso Bo., compresa l'esecuzione di una canna fumaria comunque non a regola d'arte e certamente in epoca antecedente alla fine lavori. Quanto precede, prosegue la Corte ambrosiana, risultava anche dimostrato dal telefax inviato dalla Edilcasa Verano allo Studio Bo. in data 23.10.2008, ossia un giorno prima del rogito in detta comunicazione venivano riepilogati -evidentemente, ad esso Bo. - i conteggi delle opere extracapitolato, tra cui la stessa canna fumaria. Né, del resto, poteva sostenersi che la collocazione della canna fosse avvenuta in epoca successiva al collaudo eseguito dall'odierno ricorrente principale tanto risultava smentito sia dalle risultanze della CTU, sia dalla considerazione per cui la canna, proprio perché ubicata sul tetto della villetta, non poteva che essere stata realizzata logicamente prima della conclusione del tetto stesso. In altre parole, ciò che il giudice d'appello ha inteso evidenziare è che il Bo. - nella triplice veste di rappresentante del venditore quale l.r. della HOME PROJECT , nonché di progettista e direttore dei lavori - ha senz'altro avuto un ruolo nella predisposizione e collocazione della canna fumaria in parola, anche nel sostenere prospetticamente l'utilizzo non conforme a legge del piano cantinato, che i Ca. si apprestavano a realizzare. La canna fumaria era certamente funzionale a questo non consentito utilizzo e di ciò il Bo. era certamente consapevole. Pertanto, gli argomenti utilizzati col mezzo in esame, onde ricondurre l'accertata responsabilità dello stesso Bo. ad aspetti esulanti dalla direzione lavori, si scontrano inevitabilmente con i superiori accertamenti fattuali, riservati al giudice del merito e denunciabili in questa sede di legittimità solo sul piano della tenuta motivazionale tale profilo, però, non è stato agitato dal Bo. stesso, donde l'inammissibilità delle censure in scrutinio, così come proposte. Non senza dire che - al contrario di quanto opinato dal Bo. - compete proprio al direttore dei lavori verificare l'idoneità e la realizzazione a regola d'arte anche dell'impianto termico, così come dell'intero manufatto, mediante l'impiego delle proprie competenze tecniche sul tema, si vedano in generale, per tutte, Cass. numero 10728/2008 e Cass. numero 2913/2020 . 5.1 - Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, da esaminarsi in parte congiuntamente perché connessi, sono fondati, nei termini di cui appresso, una volta ricordato che i profili che verranno immediatamente esaminati attengono al rapporto principale tra proprietari della cosa da cui si è originato il danno e il direttore dei lavori della sua realizzazione, nonché la certificatrice dell'impianto. Va anzitutto premesso che l'eccezione di inammissibilità del secondo mezzo sollevata da IDROTERMICA GPL per pretesa novità delle questioni poste ex articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., è infondata, in quanto - al di là della formale invocazione della normativa secondaria da parte del Bo. nel giudizio di merito, nonché dello stesso riferimento ad essa eventualmente operato dal CTU - le questioni stesse hanno comunque costituito oggetto della materia del contendere, dato che è indiscutibile che l'analisi circa la conformità dell'impianto termico per cui è processo è stata senz'altro oggetto sia della relazione di ATP, sia della relazione di CTU. Ciò posto, occorre evidenziare che la Corte d'appello ha in effetti considerato l'operato della stessa IDROTERMICA GPL per aver superficialmente dichiarato la conformità dell'intero impianto alle regole dell'arte, dopo aver provveduto al collegamento del termo-camino alla canna fumaria si noti che la superficialità del proprio operato è riconosciuta dalla stessa IDROTERMICA GPL anche in memoria , seppur quale concausa del sinistro nei rapporti interni, per il 10% e non quale causa esclusiva, come invece sostenuto dal Bo. col mezzo in esame. Al contempo, il giudice del merito ha escluso qualunque apporto causale dei coniugi Ca. nell'occorso, rilevando che, in occasione delle prime avvisaglie del malfunzionamento dell'impianto nel gennaio del 2009, allorché si verificò la fuoriuscita di fumo dalla copertura del tetto , essi fecero quanto dovevano, ossia avvisare la venditrice perché provvedesse agli opportuni controlli e/o interventi tutto ciò, è confermato, a dire della Corte d'appello, dalla presunta modifica dello stato dei luoghi peraltro priva di una concreta ed idonea prova secondo la stessa Corte ambrosiana, cioè, l'episodio del prolungamento della canna fumaria - che in corso di causa non è stato possibile attribuire ad un soggetto identificato, ma che il CTU ritiene possibile essere stato effettuato nella suddetta occasione, ossia nel gennaio del 2009, posto che, evidentemente, si tratterebbe di intervento necessariamente successivo alla originaria posa in opera della canna stessa - da un lato confermerebbe l'assenza di responsabilità dei coniugi Ca. e, per di più, non risulterebbe neppure adeguatamente provato. 5.2 - Ora, risulta in tutta evidenza come la Corte d'appello non abbia fatto buon governo, anzitutto, della regola di cui all'articolo 1223 c.c.  la cui violazione o falsa applicazione è stata sostanzialmente denunciata col mezzo in esame . Anzitutto, quanto alla posizione di IDROTERMICA GPL, il giudice d'appello si limita a condividere la valutazione del primo giudice circa la natura meramente concorsuale del suo superficiale operato, senza affatto spiegare perché questo non possa assurgere a causa successiva sopravvenuta, di per sé idonea a cagionare l'evento ex articolo 41, comma 2, c.p. e ad escludere tout court la responsabilità della venditrice e del direttore dei lavori, posto che le omissioni in cui la Idrotermica è incorsa sono state valutate, sul piano della causalità materiale, come in grado di impedire, quasi certamente, il verificarsi dell'evento si veda la relazione di CTU, come in particolare richiamata dal ricorrente alle pp. 45 ss. del ricorso . 5.3.1 - Considerazioni sostanzialmente analoghe possono svolgersi con riguardo alla posizione dei coniugi Ca., quali attori nella relativa controversia. Si vuole, cioè, evidenziare che, nel prosieguo, si procederà alla valutazione della condotta dei coniugi Ca., lato sensu intesa, in relazione alla loro posizione di attori, per i danni in tesi loro arrecati dalla HOME PROJECT, dal Bo. e da IDROTERMICA GPL. Detta valutazione, ovviamente, inerisce al piano della causalità, sia con riguardo al disposto dell'articolo 1227, comma 2, c.c., sia in ogni caso al comma 1 della stessa disposizione, posto che la ponderazione della diligenza degli stessi Ca., così come operata dal giudice d'appello e comunque senza che questa possa direttamente rilevare a fondare la responsabilità per danni da cosa in custodia - questione oggetto, più propriamente, della seconda serie di controversie che ancora occupano v. par. 3.1 - come meglio si dirà nel par. 5.4.1 appare incomprensibilmente riduttiva, già nei rapporti tra i predetti Ca. e i pretesi responsabili dei danni loro arrecati. 5.3.2 - Va anzitutto premesso che, sul piano della responsabilità oggettiva ex articolo 2051 c.c., gravante sul custode dell'impianto termico e dunque, sui coniugi Ca. , nei confronti dei terzi occorre stabilire se il danno è causato dai lavori alla res in custodia in costanza dei medesimi ipotesi nella quale la simultaneità della condotta dell'esecutore dei lavori elide il nesso causale con la cosa, questa regredendo a mera occasione del sinistro , oppure se dipende dalla res in custodia come risultante all'esito dei lavori ed una volta questi cessati da tempo idoneo a consentire il ripristino di una oggettiva possibilità di intervento o adeguamento da parte del custode nel qual caso torna pur sempre la cosa custodita, sia pure modificata o manomessa, ad essere ciò che cagiona il danno, regredendo i lavori e le modifiche a causa remota così, Cass. numero 4288/2024, in motivazione . 5.3.3 - Detto principio, che nella specie opera propriamente in relazione ai danni cagionati dall'impianto a terzi diversi dallo stesso custode questione oggetto, come già visto, anche del ricorso incidentale di Zurich Insurance, di cui si dirà in seguito , costituisce però una chiara chiave di lettura anche ai fini dello scrutinio del mezzo in esame, in relazione alle pretese risarcitorie dell'acquirente dell'immobile, spiegate dai Ca. nel presente giudizio. In proposito, va infatti evidenziato che altro è la determinazione causale, rispetto all'evento di danno, di un impianto termico di per sé difettoso, più o meno nell'immediatezza dell'acquisto e della consegna, altro è quella che consegue ad un significativo lasso temporale come nella specie, essendo trascorsi circa 4 anni tra il rogito e l'incendio ed al correlativo utilizzo da parte del proprietario, nel quale si ha contezza nonostante la valutazione dubitativa, non meno che contraddittoria, della Corte d'appello di almeno un intervento manutentivo, rivelatosi non ortodosso, alla canna fumaria successivo alla consegna e allo stesso rilascio della certificazione di conformità da parte di IDROTERMICA GPL, ad opera di soggetto rimasto ignoto a dire del ricorrente - p. 27 del ricorso, nota 8 - i coniugi Ca. avrebbero dapprima ammesso, benché poi smentito solo in appello, che detto intervento venne effettuato da soggetto da loro incaricato . In ogni caso, al di là della specifica efficienza causale di tale intervento sullo sprigionamento delle fiamme secondo la Corte d'appello, detto prolungamento della canna fumaria sarebbe irrilevante, perché l'incendio è divampato all'interno del tetto e non all'esterno, ma la conclusione appare se non altro lacunosa , è indubbio che lo stesso intervento - da chiunque eseguito - abbia comportato la perdita di efficacia della certificazione di conformità rilasciata da IDROTERMICA GPL, occorrendo che la modifica fosse debitamente certificata conforme, anche in relazione alla compatibilità con l'impianto preesistente, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del d.m. numero 37/2008. 5.3.4 - Pertanto, ha indiscutibilmente errato il giudice del merito laddove ha ritenuto irrilevante il comportamento dei coniugi Ca. si ripete, nei rapporti con i propri convenuti ai fini della valutazione della loro eventuale negligenza, giacché non è revocabile in dubbio - stando alle considerazioni del CTU, di cui non s'è tenuto minimamente conto - che gli stessi hanno utilizzato un impianto termico di cui era cessata la validità e/o efficacia della certificazione di conformità, senza informare il soggetto che l'aveva rilasciata IDROTERMICA GPL , né ottenerne comunque una nuova, o, in ogni caso, in condizioni obiettivamente pericolose o tali da provocare danni. A ciò si aggiunga che, al contrario di quanto dubitativamente ancora ritenuto dallo stesso giudice d'appello, il CTU ha accertato non risultare che i Ca., nel corso degli anni, abbiano curato la prescritta manutenzione dell'impianto questione che, quand'anche priva di diretta incidenza causale sull'occorso, può pur sempre essere valutata per essere venute meno possibili occasioni di verifica della stessa regolarità dell'impianto, nel corso delle stesse operazioni di manutenzione, da parte di esperto tecnico abilitato . Anche per i coniugi Ca., dunque, quali attori nella causa risarcitoria nei confronti di Bo., HOME PROJECT e IDROTERMICA GPL, si ripropone la necessità che il giudice del rinvio valuti compiutamente se tale comportamento specie ove dovesse accertarsi che il prolungamento della canna fumaria sia ascrivibile direttamente a soggetto dagli stessi incaricato, come sostenuto dal Bo. sia negligente e se quindi possa considerarsi, nei rapporti con i pretesi responsabili o corresponsabili dei danni loro arrecati, quale causa successiva di per sé sola sufficiente a determinare l'evento, ex articolo 41, comma 2, c.p. e 1227, comma 2, c.c. dunque ad escludere tout court la responsabilità di Bo., di HOME PROJECT e di IDROTERMICA GPL , o quantomeno suscettibile di essere considerata in concorso con i fatti colposi dei detti estranei al rapporto tra proprietari danneggiati e direttore dei lavori, onde giustificarne la riduzione ex articolo 1227, comma 1, c.c. ciò tanto più che, al riguardo, lo stesso comportamento esigibile dai Ca. quali danneggiati è stato valutato dal CTU, sul piano della causalità materiale, come in grado di impedire, con elevata probabilità, il verificarsi dell'evento si veda la relazione di CTU, come in particolare richiamata dal ricorrente a p. 46 del ricorso . 5.4.1 - L'ulteriore profilo del terzo motivo mira poi a coinvolgere l'immanente responsabilità dei custodi nell'evento ed è fondato in relazione alla ritenuta sussistenza del caso fortuito, ex articolo 2051 c.c., a discarico dei coniugi Ca., con riguardo alle pretese risarcitorie del Lu. e delle proprie Compagnie assicuratrici e per quanto ancora d'interesse, avuto riguardo alla più volte cennata rinuncia al ricorso principale da parte del Bo. . Come più volte evidenziato, la Corte ambrosiana ha ritenuto di dover escludere ogni responsabilità dei custodi dell'impianto termico, sussistendo il caso fortuito, sub specie di plurimi fatti colposi rispettivamente imputabili ai terzi HOME PROJECT, Bo. e IDROTERMICA GPL. Sul tema, va premesso che questa Corte, con ordinanza numero 2482/2018 e, nello stesso senso, con ordinanze nnumero 2479 e 2480 del 2018 , ha avuto modo di precisare che In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro . Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità tra le altre, Cass. numero 27724/2018  Cass. numero 20312/2019  Cass. numero 38089/2021  Cass. numero 35429/2022 , anche a Sezioni Unite Cass. numero 20943/2022 - è stato poi ancor più di recente riaffermato, essendosi statuito Cass. numero 11152/23 Cass. numero 14228/2023  Cass. numero 21675/2023  Cass. numero 33074/2023 che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito che appartiene alla categoria dei fatti giuridici , senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo rientranti nella categoria dei fatti umani , caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 c.c.  bastando la colpa del leso  Cass. numero 21675/2023 ancor più di recente, Cass. numero 2376/2024 o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del vizio motivazionale come tuttora denunciabile per cassazione tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti  Cass. numero 16502/17 . Riassumendo, l' esatta interpretazione che, ai sensi dell'articolo 65 ord. giud., le Sezioni Unite nonché i successivi approdi della giurisprudenza di questa Corte hanno dato dell'articolo 2051 c.c., per quanto qui rileva, può così compendiarsi da ultimo, Cass. numero 8346/2024 a la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito b il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima c se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode imprevedibile ed inevitabile d se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri d1 valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno d2 valutare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela d3 escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale d4 considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. 5.4.2 - Ebbene, risulta evidente che la Corte d'appello, nel valutare le condotte rispettivamente riferibili ai suddetti terzi, ai fini della verifica circa la sussistenza del caso fortuito, le ha assunte nella loro mera dimensione colposa, senza affatto valutare se le stesse fossero oggettivamente e cioè per qualunque soggetto, non solo per i Ca. imprevedibili ed inevitabili, nelle condizioni date solo in tale ultimo caso, infatti, la pur sussistente condotta od omissione colposa a vario titolo riferibile a HOME PROJECT, Bo. e IDROTERMICA GPL, sarebbe in grado di escludere tout court la responsabilità da custodia dei coniugi Ca. ex articolo 2051 c.c., proprio perché si tratta di responsabilità oggettiva, in relazione ad evento insorto in epoca ben successiva alla fine dei lavori di realizzazione dell'immobile si veda, sul punto, la già citata Cass. numero 4288/2024 . 6.1 - Il sesto motivo è parimenti fondato, nei limiti che seguono. In buona sostanza, è emerso che l'incendio per cui è processo si verificò quattro anni dopo la consegna dell'immobile, dunque allorquando il Bo. aveva cessato ogni funzione, comunque a lui riferibile, e sull'impianto complessivamente considerato erano intervenuti diversi altri soggetti oltre agli stessi coniugi Ca., che esercitavano sulla res la signoria quali custodi, almeno anche la IDROTERMICA GPL, che aveva curato l'allaccio del termo-camino alla canna fumaria, nonché un terzo non identificato, autore del prolungamento della canna stessa, che il CTU colloca temporalmente, seppur su base probabilistica, nel gennaio del 2009. Ebbene, la Corte ambrosiana, a fronte di una specifica presa di posizione del CTU - evidentemente, in conformità al mandato ricevuto sintetizzato a p. 11 del ricorso principale - circa l'efficienza causale dei comportamenti delle parti coinvolte compresi i coniugi Ca., per i quali pure non era necessaria alcuna condotta, rispondendo essi - come s'è visto - già sul piano oggettivo, in qualità di custodi , se ne è discostata senza affatto chiarirne le ragioni, certamente in violazione del minimo costituzionale della motivazione v. per tutte, Cass., Sez. Unumero , numero 8053/2014 , vizio nella sostanza proposto dal Bo. ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 4, c.p.c. Infatti - fermo quanto già ritenuto in ordine ai motivi che precedono, potenzialmente assorbenti, all'esito del giudizio di rinvio, con riguardo alla posizione del Bo. - la distribuzione di responsabilità tra HOME PROJECT, lo stesso Bo. e IDROTERMICA GPL appare veramente illogica basti verificare le tabelle a p. 45 - 47 del ricorso, che riportano - così come verificati dal CTU - i comportamenti o le omissioni riferibili a ciascuna delle parti coinvolte, con indicazione del grado di efficienza causale rispetto all'evento di danno a mero titolo di esempio, all'ipotetico comportamento diligente della venditrice HOME PROJECT viene imputata una buona probabilità di evitare l'evento e le si attribuisce il 60% di responsabilità a quello della IDROTERMICA GPL una elevata probabilità di evitare l'evento e le si attribuisce appena il 10% a quello dei coniugi Ca. viene imputata - a seconda dei vari profili considerati - una probabilità di impedire l'evento da discreta a elevata, ma li si manda assolti da ogni responsabilità, nei rapporti con i propri convenuti, già sul piano della stessa efficienza causale. Né vale considerare, come ha pure fatto la Corte d'appello, richiamando e condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, che la graduazione delle colpe è avvenuta in concreto, tenuto conto proprio della diversa rilevanza delle condotte dei responsabili in relazione alla causazione dell'incendio così la sentenza impugnata, p. 14 a meno di non voler ritenere - ma davvero si rasenterebbe l'assurdo, e comunque risulta l'esatto contrario - che le valutazioni del CTU siano state svolte su un piano meramente astratto, l'affermazione si rivela una mera tautologia ed è praticamente incomprensibile, proprio se rapportata alle conclusioni offerte, al riguardo, dallo stesso CTU. La motivazione, sul punto, si rivela dunque affetta da nullità, restando così assorbiti i profili concernenti i pretesi concorrenti errores in iudicando. 7.1 - Per concludere con l'esame del ricorso principale, risulta infine fondato, per quanto di ragione, il settimo motivo, nella parte non oggetto di rinuncia ossia, in quella relativa alla posizione dei coniugi Ca. . Nel liquidare in favore di questi ultimi il risarcimento del danno da inagibilità del loro immobile, in misura pari ad Euro 11.400,00, la Corte d'appello ha ritenuto sufficiente l'accertamento operato dal CTU circa la effettiva non fruibilità della villetta per il tempo occorrente per il ripristino, espressamente ritenendo non necessaria la prova di un contratto di locazione o altro documento comprovante il danno così la sentenza impugnata, p. 15 . Sul punto, tuttavia, occorre evidenziare che non è sufficiente, ai fini che qui interessano, la mera inagibilità dell'immobile si è infatti condivisibilmente affermato che Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche così la recentissima Cass. numero 10477/2024, cui si rinvia anche per richiami conf. la coeva Cass. numero 10583/2024, ove si sottolinea, tra l'altro, la necessità che tale profilo di danno venga effettivamente almeno allegata dall'attore . Da quanto precede, risulta dunque evidente che, pur non essendo di per sé prospettabile un danno in re ipsa si veda, sul tema, la recente Cass., Sez. Unumero , numero 33645/2022 , la Corte d'appello ha finito col violare l'articolo 1226 c.c., non avendo mostrato di tener conto dell'allegazione - se esistente - di parte attrice ed eventualmente della prova al riguardo offerta, se del caso anche in via presuntiva la Corte è così giunta alla liquidazione del danno, in via equitativa, in difetto della ponderazione dei necessari elementi presupposti di cui alla citata disposizione. 8.1 - Venendo infine ai primi tre motivi del ricorso incidentale - evidenziato che l'azione di rivalsa della Zurich Insurance, quale assicuratrice del danneggiato Lu.El., investe i coniugi Ca., il Bo. fatti salvi i termini della transazione evidentemente intervenuta tra le parti a margine della rinuncia al ricorso principale, il cui contenuto non è noto a questa Corte e la HOME PROJECT a seconda dei rispettivi titoli cioè la responsabilità ex articolo 2051 c.c. quanto agli stessi Ca. e quella relativa alla condotta nella realizzazione della cosa da cui si è originato il danno, quanto agli altri, chiamati in causa da questi ultimi , ma non anche la IDROTERMICA GPL, tanto è vero che la Corte d'appello ha determinato al riguardo la responsabilità dei soli Bo. e HOME PROJECT, nei rapporti interni, rispettivamente nel 35% e nel 65%, mandando ancora assolti gli stessi coniugi Ca. da ogni pretesa - essi sono evidentemente fondati, per le stesse ragioni e nei limiti già evidenziati nello scrutinio del terzo e del sesto motivo del ricorso principale, cui dette doglianze corrispondono pressoché integralmente mutatis mutandis e cui si rinvia per brevità in particolare, parr. 5.4.1, 5.4.2 e 6.1 . 9.1 - In definitiva, sono accolti il secondo, il terzo, il sesto e il settimo motivo del ricorso principale, per quanto di ragione, nonché il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, ancora per quanto di ragione va dichiarato non luogo a provvedere sul quarto e sull'ottavo motivo del ricorso principale, mentre si rigetta nel resto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi - procedendo anche, eventualmente, ad un nuovo esame dell'appello principale del Bo. in ordine a quanto statuito con riguardo al sesto motivo - e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.   P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, terzo, sesto e settimo motivo del ricorso principale, per quanto di ragione, nonché il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, per quanto di ragione dichiara non luogo a provvedere sul quarto e sull'ottavo motivo del ricorso principale e rigetta nel resto i ricorsi principale e incidentale. Cassa in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.