In caso di furto da parte di un senzatetto, si può parlare di «furto lieve per bisogno» se i beni sottratti son di basso valore e servono a soddisfare una necessità urgente, come nel caso di specie, procurarsi del cibo per sopravvivere.
Lo chiarisce la Suprema Corte, la quale specifica che non è sufficiente un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo una grave situazione di indilazionabile necessità. La fattispecie sottoposta all'attenzione della Suprema Corte è relativa al cd. «furto lieve per bisogno». La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni dei giudici di merito quanto alla ritenuta inconfigurabilità dello stato di necessità e dell'ipotesi lieve di furto per bisogno ex articolo 626 numero 2 c.p. per il caso in esame. La ricorrente aveva rubato del parmigiano e altri prodotti di basso costo all'interno del supermercato, spinta da uno stato di necessità che non era stato debitamente preso in considerazione. La senzatetto, infatti, contestava alla Corte di non aver valutato le oggettive circostanze del fatto la donna era malnutrita ed estremamente debole. La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha ribadito che è inapplicabile al furto per bisogno la scriminante dello stato di necessità. Nel caso di specie non si configurava il pericolo di un grave danno alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile che avrebbe scriminato l'azione ma vi erano i presupposti del furto lieve per bisogno. Sul punto, i Giudici hanno chiarito che «il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno ne consegue che, per far degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa». È stato, inoltre, precisato che nell'ordinamento processuale penale ha l'onere di allegare gli elementi necessari all'accertamento dei fatti ignoti che siano idonei a volgere il giudizio in suo favore. La ricorrente aveva, pertanto, allegato anche ulteriori indicazioni dalle quali risultava il grave stato di malnutrizione e debolezza tali da poter essere valutati come situazione di «grave ed indilazionabile bisogno» di provvedere a nutrirsi. La Corte di Cassazione ha, dunque, annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello.
Presidente Ciampi - Relatore Miccichè Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 27 aprile 2023, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, aveva condannato A.V. alla pena di mesi quattro di reclusione ed €.100,00 di multa per il reato di tentato furto di 4 pezzi di parmigiano, 3 pezzi di soppressa veneta, una confezione di bastoncini di cotone e una confezione di detersivo liquido, furto commesso all'interno di un supermercato. La Corte d'Appello ha disatteso i motivi di gravame, confermando la valutazione del primo giudice quanto alla ritenuta inconfigurabilità dello stato di necessità e dell'ipotesi lieve di furto per bisogno, di cui all'articolo 626 numero 2 cod penumero 2. A.V. ha proposto ricorso per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606, lett. b ed e cod.proc.pen, in relazione all'articolo 54 cod. penumero La Corte non aveva valutato le oggettive circostanze del fatto, e in particolare le condizioni dell'imputata, descritta dagli inquirenti come malnutrita ed estremamente debole elemento pienamente confermato dalle risultanze della annotazione di servizio in cui dava atto che gli stessi operanti avevano provveduto all'acquisto di pane presso il supermercato per sfamare l'imputata. Era illogica ed errata l'argomentazione resa dalla Corte di merito, secondo cui il cibo che aveva tentato di sottrarre la A.V. non era di eseguo valore né sussisteva lo stato di bisogno, potendo la A.V. rivolgersi ad enti assistenziali era infatti emerso che l'imputata è una senzatetto e la merce sottratta, per sua natura scarsamente deperibile, le avrebbe permesso di sostentarsi vivendo per strada né era possibile discriminare, sotto il profilo del bisogno, tra chi asporta dal supermercato cibi più economici e chi cibi un più costosi. Soprattutto, la Corte d'appello nulla aveva argomentato in ordine alla sentenza resa nei confronti dell'imputata da altra sezione di questa Corte di legittimità che, in analogo caso, ha annullato la sentenza impugnata sotto il profilo del mancato riconoscimento della scriminante di cui all'articolo 54 cod. penumero 3. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606, lett. b ed e cod.proc.pen, in relazione agli articolo 624 e 626 cod. pen per avere la Corte d'Appello erroneamente e illogicamente affermato che l'ipotesi lieve doveva escludersi. Richiama, al riguardo, le considerazioni invocate circa il riconoscimento dello stato di necessità nonché plurime sentenze del tribunale di Monza che avevano riconosciuto l'ipotesi di cui all'articolo 626 cod. penumero 4. Con il terzo e quarto motivo lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'articolo 62, n 4 cod. penumero e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena. La Corte territoriale non aveva considerato che la merce, già di scarso valore, era stata immediatamente restituita e non aveva offerto alcuna argomentazione riguardo ai motivi di appello inerenti al trattamento sanzionatorio. 5. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. 2. Vanno richiamate le motivazioni rese da questa Sezione della Corte in analogo caso riguardante l'imputata, ed in merito a motivo di ricorso del tutto sovrapponibile sez. 4, 13 giugno 2023, numero 38888, Rv.285006-0l . 3. In quella sede si è rilevato che secondo consolidati principi anche risalenti nel tempo e che appare opportuno qui ribadire, la situazione preveduta dall'art 626, comma primo, numero 2, cod. penumero , pur avendo alcuni elementi in comune con quella contemplata nell'articolo 54, appare tuttavia da questa ben distinta mentre infatti l'articolo 54 richiede che il pericolo non sia stato volontariamente causato dai soggetto, l'art 626, numero 4, prescinde da questa condizione e richiede soltanto l'urgenza dei bisogno, la quale può profilarsi anche in mancanza di un pericolo attuale come quello che caratterizza io stato di necessità» Sez. 2, numero 239 del 16/02/1966, Luser, Rv. 101554 . Tenute presenti tali puntualizzazioni, occorre convenire sulla correttezza dei percorso argomentativo, non illogico né incongruo, che si rinviene nelle sentenze di merito, ove si è esclusa la sussistenza di una situazione di vera e propria costrizione, dovuta al pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile ciò che avrebbe scriminato fazione articolo 54 cod. penumero , mentre si è ritenuto sussistente un generale stato di indigenza e condizioni di salute della donna tali da rendere difficile provvedere agli elementari bisogni di vita ma, comunque, stimando evitabile l'azione furtiva qualificando conseguentemente l'agire ex articolo 626, comma 1, numero 2,cod. penumero .Questa sezione ha dunque concluso nel senso che non trova applicazione la scriminante dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile cfr anche Sez. 3, numero 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01 mentre configura il delitto di furto lieve per bisogno, di cui all'articolo 626, comma primo, numero 2, cod. penumero , la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza che si impossessi di generi alimentari di ridotto valore economico. 4. Nel caso di specie non ricorrono i presupposti della inevitabilità del pericolo e della sua involontaria causazione, non potendosi sovrapporre, come rilevato dalla Corte territoriale, uno stato di bisogno determinato dalle condizioni di indigenza e di assenza di stabile dimora con i precisi requisiti di cui all'articolo 54 cod. penumero Difetta, invero qualsivoglia allegazione in ordine alla natura del tutto involontaria della situazione predetta, nonché il requisito della inevitabilità del danno grave e irreparabile. 5. E' invece fondato il secondo motivo. 6. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno ne consegue che, per far degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa Sez. 5, numero 32937 del 19/05/2014, Rv. 261658, Sez. 2, numero 42375 del 05/10/2012, Rv. 254348 . 7. Fermo il suddetto principio, va altresì precisato che nell'ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore Sez. 2, numero 20171 del 07/02/2013 Rv. 255916 . Va poi ricordato che II furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta è di tenue valore avuto riguardo all'utilizzo che l'agente si è preposto o ha realizzato con essa per soddisfare una grave ed urgente necessità Sez. 5, numero 48732 del 13/10/2014, Santoro, Rv. 261231 - 01 Sez. 2, numero 42375 del 05/10/2012, Michelucci, Rv. 254348 - 01 sez. 5, numero 28255 del 20 aprile 2023, numero m . 8. Nel caso in esame la ricorrente ha allegato elementi dai quali risulta il grave stato di malnutrizione ed estrema debolezza tali da poter essere valutati come situazione di indilazionabile bisogno di provvedere a nutrirsi, e in particolare l'annotazione di PG del carabinieri della stazione di Bresso del 27 maggio 2018 le sommarie informazioni testimoniali rese dalla commessa del supermercato, ove la A.V. viene descritta come senzatetto elemento compatibile con la sottrazione di generi alimentari durevoli e di generi destinati alla igiene personale la CNR del 16.6.2017 in cui la A.V. veniva descritta come senza fissa dimora la annotazione degli operanti ove si dà atto che gli stessi acquistarono del pane per sfamare l'imputata. La Corte milanese non ha argomentato in ordine a tali elementi di fatto ed ha svolto considerazioni di carattere congetturale, quali il fatto che la merce, di valore di poco superiore ai 100 euro, fosse destinata ad essere rivenduta dalla A.V. non per sfamarsi e lavarsi, ma per trarne guadagno. 9. Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.