Immediata esecutività delle sentenze del CNF

Le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense entrano immediatamente in vigore, in conformità con l'articolo 36, comma 7, l. numero 247/2012.

È quanto stabilito dallo stesso CNF, con sentenza numero 168/2024. Il caso ha origine da un procedimento disciplinare che ha portato all'applicazione di una sanzione nei confronti dell'imputato. Tra gli aspetti esaminati nel dispositivo si è sottolineata l'importanza dei tempi e delle modalità per l'esecuzione delle sentenze emesse dal CNF. Particolare attenzione è stata riservata al caso in cui il provvedimento del Consiglio Nazionale Forense respinga l'appello, confermando la decisione del Consiglio distrettuale in sede di giudizio disciplinare di primo grado. In questo caso, si rende fondamentale comprendere gli effetti di una tale decisione sull'applicabilità della sanzione disciplinare. Secondo i membri del Consiglio Nazionale Forense, le sentenze emesse in casi come questi presentano il carattere della immediata esecutività. Ciò significa che le decisioni prese nel secondo grado del procedimento disciplinare non necessitano per la loro esecutività di ulteriori adempimenti amministrativi o di integrazioni documentali. L'effetto dell'immediata esecutività delle sentenze del Consiglio Nazionale Forense risulta essenziale per capire come saranno applicate le sanzioni disciplinari nel caso specifico queste ultime, infatti, non richiederanno ulteriori interventi integrativi, così come i provvedimenti del CNF. Infine, riguardo al momento dell'acquisizione dell'efficacia delle sanzioni disciplinari, si precisa che avverrà nel momento in cui il provvedimento del Consiglio Nazionale Forense venga ufficialmente notificato all'imputato nei cui confronti è stata esercitata l'azione disciplinare.

CNF, sentenza numero 168/2024