Avvocato radiato dall’albo con decisione non ancora definitiva: revocata l’autorizzazione a svolgere l’attività professionale

Il Magistrato di sorveglianza ha revocato la precedente autorizzazione a “svolgere l’attività lavorativa in qualità di avvocato” sulla scorta dell’applicazione della sanzione della radiazione disposta con decisione non ancora definitiva, ritenuta sintomatica, anche alla luce della decisione dell’interessato di non fornire alcuna comunicazione ai servizi sociali, della sua inaffidabilità.

La vicenda vede come protagonista un avvocato, affidato in prova ai servizi sociali ai sensi dell'articolo 94 d.P.R. numero 309 del 1990 e già autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa, il quale aveva presentato istanza al Magistrato di sorveglianza con cui chiedeva di potersi allontanare dal comune di residenza al fine di recarsi presso altro Tribunale per partecipare ad una udienza. Il Magistrato adito rigettava l'istanza e gli imponeva il divieto di svolgere la professione in attesa della decisione del CNF sul ricorso, dallo stesso presentato, avverso la pronuncia di radiazione disposta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati. Proponeva quindi, ricorso per cassazione con cui lamentava che «il decidente avesse ritenuto ostativa alla prosecuzione dell'attività lavorativa già autorizzata, la decisione adottata nel primo grado del procedimento disciplinare, nonostante la sua esecuzione, per espressa previsione normativa, rimanga sospesa a seguito della presentazione di ricorso al CNF». Per i giudici di legittimità, il ricorso è infondato. A differenza di quanto opinato dal ricorrente, la decisione del Magistrato di sorveglianza si basa sulla valutazione negativa di «un fatto nuovo rispetto a quelli presi in esame al momento della concessione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, ritenendolo giustificatamente incidente in senso sfavorevole nel giudizio prognostico sull'adeguatezza dell'attività già autorizzata, in deroga alle prescrizioni sia a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose sia a conseguire gli obbiettivi risocializzanti della misura in corso di esecuzione». Il Magistrato di sorveglianza ha infatti, negato l'autorizzazione allo spostamento per raggiungere altro Tribunale e ha revocato la precedente autorizzazione a “svolgere l'attività lavorativa in qualità di avvocato” sulla scorta di «una valutazione discrezionale di un evento sopravvenuto quale l'applicazione della sanzione della radiazione disposta nel procedimento disciplinare dal Consiglio distrettuale di disciplina con decisione non ancora definitiva, ritenuto sintomatico, anche alla luce della decisione dell'interessato di non fornire alcuna comunicazione ai servizi sociali nonostante l'indubbia rilevanza, della inaffidabilità dell'avvocato».

Presidente Santalucia - Relatore Aliffi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, il Magistrato di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza con cui A.G. - affidato in prova ai servizi sociali ai sensi dell'articolo 94 d.P.R. numero 309 del 1990 e già autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa in qualità di avvocato - aveva chiesto di allontanarsi dal comune di residenza per recarsi presso il Tribunale di Lagonegro dove partecipare ad una udienza ha altresì imposto all'affidato il divieto di svolgere la predetta attività lavorativa in attesa della decisione del Consiglio nazionale forense sul ricorso dallo stesso proposto avverso la pronuncia di radiazione di recente disposta nei suoi confronti dal Consiglio dell'ordine degli avvocati. 2. A.G. ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia errata applicazione della legge e segnatamente degli articolo 71 ter l. numero 254 del 1975 in relazione all'articolo 61, comma 3, e dell'articolo 62, comma 1, della legge numero 247 del 2012. Lamenta che il decidente abbia ritenuto ostativa alla prosecuzione dell'attività lavorativa già autorizzata la decisione adottata nel primo grado del procedimento disciplinare nonostante la sua esecuzione, per espressa previsione normativa, rimanga sospesa a seguito della presentazione di ricorso al CNF da parte dell'incolpato. Ciò è tanto vero che l'odierno ricorrente, come risulta dalla certificazione allegata al ricorso, è ancora regolarmente iscritto all'Albo Avvocati di Catania. Considerato in diritto 1. Preliminarmente va rilevato che il provvedimento impugnato è ricorribile per cassazione. La giurisprudenza di questa Corte ha, in più pronunce, precisato che il mezzo di impugnazione esperibile avverso il decreto motivato con cui il magistrato di sorveglianza, in applicazione degli articolo 47, ottavo comma, e 69, comma 7, Ord. penumero , modifica nel corso dell'affidamento le prescrizioni imposte è il ricorso per cassazione per violazione di legge qualora il provvedimento censurato incida sulla libertà personale Sez. 1, numero 52134 del 7/11/2019, Z., Rv. 277884 Sez. 1, numero 25639 del 21/5/2013, Giugliano, Rv. 255922 Sez. 1, numero 11578 del 5/2/2013, Povia, Rv. 255309 Sez. 1, numero 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 . In senso contrario non depone neanche il principio di tassatività delle impugnazioni Sez. 1, numero 16238 del 30/01/2008 Sechi, Rv. 239544 - 01, in tema di affidamento terapeutico . Certamente incide sulla libertà personale un provvedimento che, come quello in verifica, fa divieto all'affidato di svolgere attività lavorativa in precedenza autorizzata. 2. Le cesure dedotte dal ricorrente non sono fondate. Il Magistrato di sorveglianza ha negato l'autorizzazione allo spostamento per raggiungere il Tribunale di Lagonegro ed ha revocato la precedente autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa in qualità di avvocato sulla scorta di una valutazione discrezionale di un evento sopravvenuto - l'applicazione della sanzione della radiazione disposta nel procedimento disciplinare dal Consiglio distrettuale di disciplina con decisione non ancora definitiva - ritenuto sintomatico, anche alla luce della decisione dell'interessato di non fornire alcuna comunicazione ai servizi sociali nonostante l'indubbia rilevanza, della inaffidabilità di A.G A differenza da quanto opinato dal ricorrente, il Magistrato di sorveglianza non ha revocato l'autorizzazione in passato concessa a svolgere l'attività di avvocato sul presupposto - erroneo in ragione della non esecutività della decisione emessa nel procedimento disciplinare soggetta ad impugnazione ai sensi del disposto dall'articolo 61, comma 3, della legge 247 del 2012 - che non fosse più esercitatale a causa della radiazione e della conseguente perdita dell'abilitazione all'esercizio della professione. Il provvedimento impugnato, in sintonia con i limiti della discrezionalità attribuita dall'ordinamento in subiecta materia, ha, invece, valutato negativamente un fatto nuovo rispetto a quelli presi in esame al momento della concessione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, ritendendolo giustificamente incidente in senso sfavorevole nel giudizio prognostico sull'adeguatezza dell'attività già autorizzata in deroga alle prescrizioni sia a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose sia a conseguire gli obbiettivi risocializzanti della misura in corso di esecuzione. 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, il rigetto del ricorso, da cui discende la condanna di A.G. al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'articolo 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. penumero P.Q.M. Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.