“Gruppo Ilva”, ammissione al passivo: sì alla prededuzione anche se non si tratta di PMI

In seguito alla richiesta di una S.p.A. di avere priorità nella lista dei creditori dell'Ilva per oltre 15 milioni di euro per varie prestazioni, il Tribunale ha ridotto gli importi ammessi e richiesto la dimostrazione che la società fosse una PMI. Tuttavia, la dimostrazione della qualifica di PMI non era necessaria per tutte le prestazioni  in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, infatti, è prevista un' ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo.

Una società domandava l'ammissione nel passivo dell'amministrazione straordinaria Ilva in prededuzione per l'importo complessivo di oltre 15 milioni di euro a vario titolo, in parte quali prestazioni AIA, in parte quali interventi previsti dal piano di cui al DPCM 14 marzo 2014 e, in altra parte, per prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter d.l. 347/2003. Il Tribunale ammetteva crediti per importi inferiori a quelli insinuati e soprattutto riduceva l'entità delle somme prededucibili. La società svolgeva, quindi, ricorso in Cassazione. Il requisito soggettivo dell'appartenenza alla categoria delle «piccole e medie imprese», in relazione al riconoscimento della prededuzione prevista dall'articolo 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003, è richiesto per le prestazioni «necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali», non anche per le prestazioni relative «al risanamento ambientale, alla sicurezza e agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014». La materia oggetto del contendere è estremamente complessa e tecnica, tuttavia, ai fini del commento all'ordinanza della Cassazione, occorre soffermarsi sul fatto che il Tribunale aveva escluso una grossa parte della prededuzione invocata dalla creditrice sostenendo che la medesima non avesse fornito prova della propria qualifica di PMI in base ai parametri della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 06/05/2003. La Corte accoglie i motivi di ricorso sollevati dalla S.p.A. ricordando la propria giurisprudenza in argomento. Gli Ermellini spiegano, infatti, che - in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese - l'articolo 3, comma 1-ter, del d.l. numero 347/2003, conv. con modif. dalla l. numero 39/2004, introduce una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'Ilva. La norma stabilisce che «Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, numero 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, numero 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, e successive modificazioni». Si tratta di una previsione eccezionale cui va data interpretazione restrittiva poiché deroga al principio generale di cui all'articolo 2740 c.c. L'espressione che lega la prededuzione alle «prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali», è quindi da intendersi in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso così la Corte in altri precedenti, vedi Cass. numero 21156 del 04/07/2022 . Sul punto la motivazione del Tribunale è censurata perché con valutazione giudicata «criptica ed incomprensibile» ha sostenuto che alcune delle prestazioni in forza delle quali la società insinuava parte dei propri crediti non rientrassero tra le prescrizioni di legge sopra richiamate che consentono di invocare la prededuzione. In particolare, secondo la Cassazione, le argomentazioni del provvedimento impugnato non consentono di comprendere le ragioni in fatto per le quali tali prestazioni non rientrassero tra quelle generanti «crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014». La Suprema Corte condivide inoltre anche le censure della ricorrente sulla valutazione preliminare del requisito soggettivo di PMI di cui all'articolo 3, comma 1-ter, d.l. numero 347/2003. In sostanza la norma citata individua due macroaree di crediti che possono fruire della prededuzione, ma solo la prima – relativa cioè a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali – è collegata al fatto che l'impresa che aspira alla prededuzione debba essere una PMI. Non è invece necessario dimostrare di appartenere alla categoria delle «piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003», per accordare la prededuzione ai «crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014». Nell'ordinanza in commento si sottolinea infatti che il contenuto normativo dell'articolo 3, comma 1-ter, d.l. numero 347/2003 rivela una diversità di ratio tre le due macroaree citate. La prima categoria di crediti, quelli che in sostanza sono prededucibili se a vantarli sono PMI, risponde all'esigenza di contenere gli effetti economici negativi che si verificano su tutto l'«indotto» quando una grossa impresa di livello nazionale accede ad una procedura concorsuale. A fronte di tale esigenza il legislatore ha, dunque, deciso di limitare la prededucibilità ai soggetti economici più deboli, cioè quelli che, per la loro dimensione e struttura PMI appunto , dipendono in tutto o in gran parte dalle commesse della impresa di interesse strategico finita in procedura concorsuale. La seconda categoria risponde, invece, ad esigenze diverse e di tutela di interessi generali legati alla salvaguardia dell'ambiente e della salute. Rispetto ad essi nessuna limitazione soggettiva è stata, quindi, prevista. Dalla lettura della norma risulta che il requisito soggettivo – relativo all'appartenenza alla categoria delle «piccole e medie imprese» - è stato dettato espressamente dal legislatore solo per la prima macroarea di prestazioni e, cioè, per quelle «necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali», e non già per quelle della seconda macroarea relativa ai crediti anteriori maturati in relazione «al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014». Alla luce di tali ragioni, la Corte accoglie il ricorso avverso il decreto del Tribunale che aveva erroneamente preteso dalla S.p.A. creditrice la dimostrazione di essere una PMI per poter ambire alla collocazione in prededuzione dei propri crediti.

Presidente Terrusi - Relatore Amatore Fatti di causa 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione allo stato passivo presentata da SEMAT Spa, nei confronti di ILVA Spa in amministrazione straordinaria, avverso il provvedimento emesso dal g.d., con il quale era stata ammessa al passivo, in via prededuttiva, la minor somma pari ad Euro 1.659.188,17 e, in via chirografaria, l'ulteriore importo di Euro 3.042.134,61. 2. La predetta società opponente aveva invero chiesto originariamente l'ammissione al passivo dell'Amministrazione Straordinaria ILVA Spa del credito di Euro 15.550.483,84 per capitale e IVA, in via prededucibile, in parte, a titolo di prestazioni AIA, in parte, per interventi previsti dal piano di cui al DPCM 14.3.14 e, in altra parte, per prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice. 3. Il Tribunale ha in primo luogo rilevato che 1 a fronte nel mancato deposito della documentazione necessaria a dimostrare il possesso del requisito soggettivo di PMI e cioè il bilancio di esercizio 2014 e la documentazione per la rilevazione della ULA , non poteva essere accolta la domanda, per la richiesta prededuzione, relativa ai crediti da prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, già quantificati in Euro 1.239.485,91 e rientrante nell'importo già ammesso in chirografo 2 anche in ordine all'ulteriore importo di Euro 190.114,28 oggetto dell'eccezione di pagamento e di compensazione dell'a.s. , la parte opponente nulla aveva dimostrato ciò posto, il Tribunale ha rilevato - per quanto qui ancora di interesse - che, in relazione agli elementi costitutivi della prededuzione prevista dall'articolo 3, comma 1-ter, D.L. 347/2003 i la debitrice società in amministrazione straordinaria doveva essere un'impresa che gestiva almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art 1 D.L. 207/2012 ii la creditrice doveva essere una PMI individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 iii il credito doveva trovare fonte in un contratto stipulato prima che la debitrice fosse stata posta in a.s. iv la prestazione resa dalla PMI doveva connotarsi per essere stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, oppure, alternativamente, riferirsi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014 tanto premesso il Tribunale ha osservato che a le parti avevano rassegnato agli atti del giudizio due relazioni tecniche, costituendo detti documenti difese tecniche utilizzabili dal giudice per ricavarne elementi di giudizio alla pari di indizi ex articolo 116 c.p.c. b entrambe le relazioni descrivevano il cd. ciclo produttivo dell'acciaio, convergendo le stesse come nucleo descrittivo, reciprocamente non contestato ex articolo 115 c.p.c., nella rappresentazione di un sistema meccanico che utilizza le materie prime, originarie, prodotte in loco il cd. coke o raffinate il cd. processo di agglomerazione , le quali vengono convogliate nell'altoforno da quest'ultimo fuoriesce la ghisa liquida, che viene immessa nell'acciaieria e, all'esito del processo di colata continua, è trasformata in bramma di acciaio c in un ciclo di produzione quale era quello sopra descritto, risultava pertanto essenziale tutto l'apparato che conduceva dalla materia prima alla bramma, risultando pertanto necessaria ogni prestazione che consentiva il funzionamento di tale apparato d quanto, poi, all'ambito delle prescrizioni cd. AIA e DPCM 14.3.14, proprio dall'esame comparativo dei documenti prodotti dalle parti emergeva che la differenza tra quanto all'uopo già ammesso allo stato passivo col rango prededuttivo e quanto richiesto allo stesso titolo in sede di opposizione risultava, in realtà, pari a Euro 91.714,86, come da indicata tabella, nella quale erano evidenziate le fatture relative ai crediti non ammessi in prededuzione in quanto non rientranti, nella prospettazione della procedura, nella categoria sopra richiamata e dal raffronto tra le fatture evidenziate, i corrispettivi ordini indicati da parte ricorrente e le prescrizioni AIA/DPCM 14.3.14, conforme all'elencazione di cui alla relazione tecnica di parte opposta, si evinceva che le prestazioni ivi contenute non risulta va no incluse tra le prescrizioni sopra richiamate, sicché risulta va corretto il provvedimento del Giudice di prime cure di esclusione della prededuzione f in ordine, poi, all'asserito collegamento tra la precedente fase di commissariamento straordinario e la successiva fase di amministrazione straordinaria, non era neanche richiamabile il disposto normativo di cui all'articolo 111 L. Fall., in quanto il commissariamento non descriveva una procedura concorsuale, rappresentando lo stesso un procedimento di natura emergenziale disposto nei confronti di quegli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva avesse comportato pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, a causa dell'inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute. 2. Il decreto, pubblicato il 12.10.2019, è stato impugnato da SEMAT Spa con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. La ILVA Spa in amministrazione straordinaria, intimata, non ha svolto difese. La società ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., violazione dell'articolo 3, comma 1-ter, D.L. 23.12.2003 numero 347, come integrato dal decreto-legge 5.1.2015 numero 1, in combinato disposto con gli articolo 2740 e 2741 c.c., 52 e 111 L. F., in relazione agli articolo 3 e 24 Costituzione, all'articolo 1 protocollo 1 CEDU, nonché agli articolo 107 e 108 TUE, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., sollevando anche dubbi di legittimità costituzionale e comunitaria, per non aver riconosciuto natura prededucibile al credito di SEMAT. 2. Con il secondo mezzo si deduce nullità del decreto impugnato in rapporto all'articolo 111, sesto comma, Cost., e agli articolo 99, undicesimo comma, L. Fall., e 135 quarto comma, c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 comma 1 numero 4 c.p.c. per carenza di motivazione. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 1-ter, D.L. 347/2003, in combinato disposto con l'articolo 12 Preleggi, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c., e ciò in via subordinata alla reiezione del secondo motivo, per avere il Tribunale omesso di interpretare la norma di legge applicabile in conformità dei canoni prescritti. 4. Si introduce anche un quarto motivo, articolato come violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 comma 1-ter D.L. 347/2003, seconda parte, in combinato disposto con l'articolo 115 c.p.c. e articolo 24 Cost., in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. per avere il Tribunale fatto errata applicazione della norma sopra indicata in relazione a quanto dedotto da SEMAT e non specificamente contestato dalla parte opposta. 5. La società ricorrente propone inoltre un quinto motivo, declinato come violazione degli articolo 52 D.Lgs. numero 270/1999 e 111 R.D. numero 267/1942, anche in relazione agli articolo 3 e 24 Costituzione e agli articolo 1, 6 e 13 Protocollo 1 CEDU, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., per non aver riconosciuto natura prededucibile al credito di SEMAT in forza della consecutio tra la fase di commissariamento straordinario e quella di amministrazione straordinaria e/o in forza della loro funzionalità con la procedura concorsuale. 6. Il sesto motivo deduce violazione dell'articolo 111 comma 2 R.D. 267/1942, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., per aver il Tribunale respinto, in violazione dell'articolo 111 comma 2 L. Fall., la domanda di SEMAT diretta a sentir riconoscere la prededucibilità del credito sorto in funzione della procedura di amministrazione straordinaria. 7. Il settimo mezzo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'articolo 61 c.p.c., anche in rapporto all'articolo 99, comma 2, numero 3, L. F., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'articolo 61 c.p.c., anche in rapporto all'articolo 99, comma 2, numero 3, L. Fall., per avere il Tribunale respinto la sua richiesta volta all'ammissione di c.t.u. 8. La ricorrente introduce, per ultimo, anche un ottavo motivo, articolato come nullità del decreto impugnato, in rapporto all'articolo 111, sesto comma, Cost., e agli articolo 99, undicesimo comma, L. Fall., e 135, quarto comma, c.p.c. per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione. 8. Possono essere esaminati congiuntamente i motivi primo, secondo e quarto, le cui doglianze sono fondate. 8.1 Occorre evidenziare che la motivazione impugnata risulta solo in parte conforme alla giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità in punto di interpretazione del contenuto del D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, comma 1-ter, in relazione al profilo del riconoscimento della richiesta prededuzione. Sul punto giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'articolo 3, comma 1-ter, del D.L. numero 347 del 2003, conv. con modif. dalla L. numero 39 del 2004, prevedendo una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'articolo 2740 c.c. ne consegue che l'espressione che lega la prededuzione alle prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali , da intendersi in senso restrittivo, non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso così, Cass. Sez. 1, Sentenza numero 21156 del 04/07/2022 . Va ulteriormente ricordato che il D.L. 23 dicembre 2003, numero 347, articolo 3, comma 1-ter, espressamente dispone che Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, numero 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, numero 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del decreto 16 marzo 1942, numero 267, e successive modificazioni . Ciò posto e ricordato, la motivazione espressa dal Tribunale - in ordine all'apprezzamento del requisito oggettivo, riferibile alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali - risulta conforme ai principi già espressi dalla giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. numero numero 21156 del 04/07/2022, cit. supra , laddove la stessa motivazione ha affermato che debba essere considerato essenziale tutto l'apparato che conduce dalla materia prima alla bramma, risultando pertanto necessaria ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato. Ma tale motivazione diventa tuttavia criptica e del tutto incomprensibile laddove si esprime sul fatto dedotto in causa in relazione all'altra categoria dei crediti dedotti in causa, evidenziando che dal raffronto tra le fatture evidenziate, i corrispettivi ordini indicati da parte ricorrente e le prescrizioni AIA/DPCM 14.3.14, conforme all'elencazione di cui alla relazione tecnica di parte opposta, le prestazioni ivi contenute non risultano incluse tra le prescrizioni sopra richiamate, sicchè risulta corretto il provvedimento del Giudice di prime cure di esclusione della prededuzione . Non è dato comprendere le ragioni in fatto per le quali tali prestazioni non rientrassero tra quelle generanti crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014 . La motivazione impugnata si affida, cioè, ad un mero richiamo al contenuto di una relazione tecnica versata in atti, senza spiegare le ragioni per le quali le prestazioni dedotte in giudizio non rientrano nella previsione normativa di cui alla seconda parte dell'articolo 3, comma 1-ter, D.L. 347/2003. Ne consegue che il decreto merita censura in riferimento al dedotto vizio motivazionale che, nella fattispecie in esame, rientra nel paradigma della motivazione apparente ovvero inesistente Cass. Sez. U., Sentenza numero 22232 del 03/11/2016 numero 8053 del 2014 Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza numero 13977 del 23/05/2019 . Ma le obiezioni sollevate dalla società ricorrente colgono nel segno anche in riferimento al preliminare profilo del requisito soggettivo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, D.L. 347/2003, posto che dalla corretta esegesi del contenuto della predetta norma non è dato ricavare, come invece opinato dai giudici del merito, la necessità della dimostrazione di appartenere alla categoria delle piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , per il riconoscimento dell'invocata prededuzione anche per i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014 . Preme, infatti, sottolineare che la corretta esegesi del contenuto normativo dettato dall'articolo 3, comma 1-ter, D.L. 347/2003 evidenzia una diversità di ratio tre le due macroaree di crediti previsti dal detto articolo 3, comma 1-ter, in relazione alle quali il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie speciale di prededuzione, riferite a crediti sorti anteriormente all'apertura della procedura in funzione assistenziale verso i creditori. Ed invero, la prima categoria di crediti, quella dei crediti riservati proprio alle PMI secondo l'espressa lettera della norma , attinge l'esigenza di contenere gli effetti economici derivanti dall'ammissione alla procedura concorsuale di imprese di interesse strategico nazionale per le società del cd. indotto rispetto a tale esigenza il legislatore ha dunque deciso di limitare la previsione della prededucibilità ai soggetti economici più deboli, e cioè quelli che, per la loro dimensione e struttura PMI , dipendano in tutto ovvero in gran parte dalle commesse della impresa di interesse strategico nel nostro caso, di quelle del gruppo ILVA . La seconda categoria risponde, invece, ad esigenze diverse e di tutela di interessi generali, come tali legati alla salvaguardia dell'ambiente e della salute e rispetto ad essi nessuna limitazione soggettiva è stata dunque prevista, in ragione del preminente interesse di esecuzione ed adempimento degli interventi di cui al DPCM 14 marzo 2014. Il contenuto letterale della norma in commento conferma tale opzione esegetica laddove evidenzia che sono ammessi, con il richiesto rango prededuttivo, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, e successive modificazioni . Risulta dalla lettura della norma che il requisito soggettivo - relativo all'appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese - è stato dettato espressamente dal legislatore solo per la prima macroarea di prestazioni e, cioè, per quelle necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali , e non già per quelle della seconda macroarea relativa ai crediti anteriori maturati in relazione al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014 . Sulla base delle esposte considerazioni non è dato neanche riscontrare alcun profilo di irragionevolezza della norma in esame e dunque di incostituzionalità della stessa. Occorre pertanto esprimere il seguente principio di diritto - Il requisito soggettivo dell'appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese , in relazione al riconoscimento della prededuzione prevista dall'articolo 3, comma 1-ter, D.L. 347/2003, è richiesto per le prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali , non anche invece per le prestazioni relative al risanamento ambientale, alla sicurezza e agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014 . I restanti motivi sopra elencati rimangono assorbiti. Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per una rilettura della odierna vicenda processuale alla luce dei principi qui affermati. P.Q.M. Accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso dichiara assorbiti i restanti motivi cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.