Sanzioni amministrative: l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido produce effetti anche nei confronti degli altri

La sentenza in commento risulta di interesse con riguardo alla trattazione, da parte della Suprema Corte, del secondo motivo oggetto di ricorso per cassazione, con il quale il ricorrente contestava la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 28 della l. 689/1981 e 1310 del Codice civile.

La  Corte di legittimità in primis, rileva che il potere sanzionatorio non si è prescritto, in quanto il decreto è stato notificato l'8 aprile 2016, entro il termine dei cinque anni dalla data di notifica del verbale di contestazione. Ciò comporta, ricordano i giudici, «l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dell'incolpato principale secondo l'articolo 1310 c.c.». Infatti, secondo l'articolo 28 della l. 689/1981, l'interruzione della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni è regolata dalle norme del codice civile e nello specifico, l'articolo 1310 c.c. prescrive che gli atti, con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori. Nel caso in esame, rileva la Corte, «siamo di fronte a una ipotesi di obbligazione solidale rispetto alla quale l'articolo 1310 c.c. trova applicazione». Banca Monte dei Paschi è obbligata dunque, in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l. 689/1981. Ciò in perfetta armonia con quanto statuito, in passato, dai giudici di legittimità, i quali, in tema di sanzioni amministrative, hanno affermato che «l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'articolo 6 della legge 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'articolo 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'articolo 28 della citata legge, alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che materialmente ha commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsione del pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato articolo 1310 c.c., fra coobbligati solidali».

Presidente Bertuzzi - Relatore Marcheis Premesso che 1. V.C. e Banca OMISSIS hanno proposto opposizione al decreto 7 aprile 2016 del Ministero dell'economia, con il quale era stato loro intimato il pagamento della sanzione di euro 104.723, a fronte della violazione degli articolo 3 della legge 197/1991 e 41 del d.lgs. 231/2007 per il ritardo nella segnalazione all'Unità di informazione della Banca d'Italia di una serie di operazioni sospette eseguite da V.C. dal 1° gennaio 2007 al 24 maggio 2009 su un conto corrente intestato a G.D. Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione con la sentenza numero 5822/2017. 2. La sentenza era impugnata dagli opponenti. Con la sentenza numero 1264/2021, la Corte d'appello, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha accolto l'opposizione. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della legge 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e l'interruzione del termine è regolata dalle norme del codice civile secondo la Corte d'appello non può essere attribuita valenza interruttiva all'audizione degli incolpati, né tale effetto può essere riconosciuto all'emanazione del provvedimento del Ministero perché non assoggettato a pubblicazione legale la notificazione del provvedimento sanzionatorio, eseguita il 14 aprile 2016, sia pure per un solo giorno è intervenuta quando era ormai decorso il termine prescrizionale. 3. Avverso la sentenza il Ministero dell'economia e delle Finanze ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Banca OMISSIS e V.C Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore Stefano Pepe, ha depositato conclusioni scritte con cui chiede alla Corte di accogliere il ricorso. Memoria è stata depositata dai controricorrenti. Considerato che I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1 Il primo motivo contesta violazione e /o falsa applicazione degli articolo 18 e 28 della legge 689/1981, 2943 c.c., in combinato disposto tra loro la sentenza impugnata è errata in quanto ha negato la qualità di atto tipico del procedimento sanzionatorio sia alla disposta audizione del trasgressore sia alla relativa previa convocazione. Il motivo è infondato. È vero che questa Corte aveva sostenuto che l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione “sono idonei a costituire in mora il debitore ai sensi dell'articolo 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria” così Cass. numero 765/2017 . Tale orientamento è però stato superato e questa Corte afferma oggi che “l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria” così Cass. numero 13046/2023, v. anche Cass. numero 23405/2023 . 2 Il secondo motivo contesta la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 28 della legge 689/1981 e 1310 c.c. il potere sanzionatorio non si è comunque prescritto dato che il decreto è stato notificato alla Banca l'8 aprile 2016, entro il termine dei cinque anni dalla data di notifica del verbale di contestazione, il che comporta l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dell'incolpato principale secondo quanto dispone l'articolo 1310 c.c. Il motivo è fondato. L'articolo 28 della legge 689/1981 prevede che l'interruzione della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni è regolata delle norme del codice civile. L'articolo 1310 c.c. prescrive che gli atti, con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori. Nel caso in esame Banca OMISSIS è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 689/1981. Non valgono al riguardo i rilievi formulati dai controricorrenti, secondo i quali l'obbligazione solidale della Banca concerne l'obbligo di pagamento della sanzione ove siffatto obbligo sia legittimamente esigibile nei confronti dell'autore della violazione, obbligato principale, in quanto siamo di fronte ad una ipotesi di obbligazione solidale rispetto alla quale l'articolo 1310 c.c. trova applicazione. Va ricordato che questa Corte ha specificamente affermato che, “in tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'articolo 6 della legge 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'articolo 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'articolo 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato articolo 1310 c.c., fra coobbligati solidali l'estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi, prevista dall'articolo 5 della legge predetta, del concorso di più persone nella commissione della violazione, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero” così Cass. numero 1550/2018, v. anche Cass. numero 28781/2023 . 3 L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo, che contesta, in relazione al medesimo profilo, nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., e del quarto motivo che, sempre in relazione al medesimo profilo, in subordine lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo e assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.