Pene sostitutive: il potere del giudice alla luce della Riforma Cartabia

In materia di pene sostitutive, è stato ribadito che la sostituzione delle pene detentive brevi resta soggetta, anche dopo la Riforma Cartabia, all'apprezzamento discrezionale del giudice, basato su elementi quali la gravità del reato, le modalità di commissione e la personalità del condannato. Il diniego della sostituzione della pena deve essere adeguatamente motivato, tenendo conto della necessità di bilanciare le finalità rieducative delle pene sostitutive con l'effettività della pena.

La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, si è pronunciata in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi. La Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla legittimità della negata concessione della sanzione sostitutiva da parte della Corte territoriale, ha chiarito la disciplina sul tema in seguito alla Riforma Cartabia. In particolare, i Giudici hanno confermato quanto stabilito in secondo grado ove è stata valutata attentamente la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori normativi ex articolo 133 c.p. ed in particolare, in questo caso, ai precedenti penali ed alla gravità del reato commesso quali elementi di convincimento razionale dell'ostacolo a prevedere un favorevole esito dell'applicazione di una delle pene sostitutive richieste. L'articolo 58 della l.numero 689/1981, relativo al potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, come modificato dalla d.lgs. 150/2022, stabilisce che il giudice è tenuto a individuare la sanzione «più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.» Tale norma disciplina le pene sostitutive espressamente previste dall'articolo 20 bis c.p. introdotto con la Riforma a la semilibertà sostitutiva b la detenzione domiciliare sostitutiva c il lavoro di pubblica utilità sostitutivo d la pena pecuniaria sostitutiva. La Cassazione ha, inoltre, evidenziato che, anche dopo la Riforma Cartabia, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 133 c.p. e tenendo conto della gravità del fatto per cui è intervenuta la condanna, delle modalità di commissione, nonché della personalità del condannato. La richiesta di sostituzione della pena detentiva richiede al giudice solo di motivare sulle ragioni del diniego. I «fondati motivi» che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'articolo 58 l. numero 689/1981 esprimono, dunque, la «necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive – e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione del giudice.»

Presidente Piccialli -  Relatore Ferranti Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo in data 12.06.2023 ha assolto C.F. del reato di cui al capo G perché il fatto non sussiste e per l'effetto ha rideterminato la pena per il capo B, furto in abitazione, in anni 4 di reclusione e 1000,00 euro di multa, considerata la riduzione per il rito ha ridotto la pena nei confronti del coimputato R.G. ad anni due di reclusione e 600,00 euro di multa. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di censura. 2.1. C.F. - con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta dell'imputato delle attenuanti generiche afferma che la Corte di appello non ha tenuto conto della confessione e della corretta condotta processuale - con il secondo motivo deduce inosservanza della legge penale con riferimento all'articolo 20 bis cod.pen laddove è stata negata la concessione della sanzione sostitutiva per i precedenti penali anche specifici. Il rigetto è stato motivato dalla Corte territoriale con riferimento alla negativa personalità dell'imputato, emersa dai precedenti penali e dalla gravità del reato in esame, elementi ritenuti ostativi ad una prognosi favorevole circa il fatto che egli si sarebbe attenuto alle prescrizioni inerenti alle sanzioni sostitutive richieste. La difesa evidenzia l'erroneità di tale prospettiva di prognosi in quanto, in considerazione del presofferto cautelare e del comportamento rispettoso durante il periodo di arresti domiciliari delle prescrizioni, il C.F. doveva scontare solo due anni e mesi cinque di reclusione, pena che in quanto tale poteva considerarsi breve - con il terzo motivo censura il diniego dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa articolo 129 bis cod.proc.pen ed impugna l'ordinanza numero 279/24 nell'ottica del vizio di motivazione le argomentazioni spese dalla Corte d'appello, sarebbero inadeguate e incoerenti rispetto al dato normativo di riferimento e finanche alla stessa motivazione del provvedimento impugnato. Le dichiarazioni spontanee dell'imputato denotavano rammarico per le azioni commesse essendosi reso disponibile a chiedere scusa alla persona offesa - con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento all'aggravante di cui all'articolo 61 numero 5 cod. penumero basata su mere congetture circa la conoscenza delle condizioni fisiche della persona offesa di cui aveva con consapevolezza approfittato. 2.2. R.G. ha dedotto i seguenti motivi - con il primo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art 648 cod. penumero anche in relazione agli articolo 378 e 379 cod penumero La Corte territoriale ha omesso di valutare il motivo di appello che censurava la insussistenza dell'elemento teleologico in quanto l'imputato ha spiegato di aver ricevuto la refurtiva da C.F. al fine di occultarla - con il secondo motivo censura il vizio di motivazione con riferimento all'articolo 131 bis cod. penumero stante la tenuità del fatto di cui al capo d ricettazione , illustrata nella memoria difensiva depositata all'udienza dell'11.03.2024 - con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla estensione dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 5 cod. penumero in quanto non era mai entrato nell'abitazione della persona offesa né era vicino di casa. 2. Il Sostituto Procuratore Generale in sede ha chiesto con requisitoria dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.   Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Quanto alla posizione di C.F. il primo motivo è generico e non si confronta con le specifiche argomentazioni della Corte territoriale che a fol 5 rileva che non emergono elementi positivi concreti sulla base dei quali disporre la concessione delle attenuanti e che anzi i numerosi precedenti penali depongono in senso contrario, come argomentato anche dal giudice di primo grado che, a fol 17 aveva evidenziato la spiccata capacità delinquenziale dimostrata dal C.F., evidenziando indici rilevatori della assoluta indifferenza rispetto della legge e dell'altrui sfera privata, mentre le dichiarazioni confessorie rese all'udienza del 2 maggio 2023 non avevano alcun valore di peculiare resipiscenza, in quanto rese dinanzi ad un quadro probatorio granitico. Devono essere richiamati i seguenti principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Sez. 1, numero 46568 del 18/05/2017 Ud. dep. 11/10/2017 Rv. 271315 - 01. E inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 cod. penumero , quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente Sez. 2 -, numero 23903 del 15/07/2020 Ud. dep. 12/08/2020 Rv. 279549 - 02. 2.1. Quanto al motivo diretto a sostenere vizi della sentenza impugnata riguardo al diniego del beneficio della pena sostitutiva la difesa erra nel ritenere che la motivazione del provvedimento impugnato sia incongrua rispetto al dettato normativo ed insufficiente in sè. E' infondato, infatti, l'unico profilo di censura dedicato, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di quello di motivazione illustrati nei motivi di ricorso, a contestare il criterio ermeneutico utilizzato per la verifica della prognosi sfavorevole al ricorrente in relazione alla concedibilità di una delle pene sostitutive richieste. Il giudice d'appello ha utilizzato legittimamente i parametri di orientamento decisionale previsti dall'articolo 133 cod. penumero , senza che la sua valutazione possa ascriversi a pura discrezionalità priva di indicatori normativi di riferimento. Come noto, l'articolo 58 della l. numero 689 del 1981 rubricato Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive , come modificato dal d.lgs. numero 150 del 2022, intervenuto a ristrutturare in modo significativo la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». A sua volta, l'articolo 20-bis cod. penumero , aggiunto dal d.lgs. numero 150 del 2022, indica espressamente che le pene sostitutive la cui disciplina è declinata nella l. numero 689 del 1981 sono 1 la semilibertà sostitutiva 2 la detenzione domiciliare sostitutiva 3 il lavoro di pubblica utilità sostitutivo 4 la pena pecuniaria sostitutiva. Con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, la Cassazione ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 133 cod. penumero , prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» ex multis, Sez. 3, numero 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01 . Tale principio può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. articolo 133 cfr., in tal senso, Sez. 6, numero 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione . La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'articolo 133 c.p., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice solo di motivare sulle ragioni del diniego Sez. 5 numero 17959 del 26/01/2024 Ud. dep. 07/05/2024 Rv. 286449 - 01 Sez. 1, numero 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01 Sez. 2, numero 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006 Sez. 2, numero 25085, 18/06/2010, Amato, rv. 247853 . Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatone più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti. In altre parole, ci si trova dinanzi ad un esplicito monito normativo diretto al giudice, affinchè bilanci adeguatamente in concreto le predette esigenze un monito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione. Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'articolo 133 cod. penumero e, nella specie, in particolare, ai precedenti penali ed alla gravità del reato commesso, avendo coinvolto anche altro soggetto incensurato, fol 5 quali fattori di convincimento razionale dell'ostacolo a prevedere un favorevole esito dell'applicazione di una delle pene sostitutive richieste. Valga soltanto aggiungere a quanto sinora esposto che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'articolo 53, legge 24 novembre 1981, numero 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio Sez. 1, numero 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 . In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. numero 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 133 cod. penumero , prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I fondati motivi che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'articolo 58, comma primo, seconda parte, l. numero 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatone più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice. 2.3. Quanto al motivo, del tutto generico, che attiene all'ordinanza con cui è stato negato l'accesso alla giustizia riparativa è inammissibile, perché il provvedimento impugnato non è impugnabile. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che nessuna disposizione prevede specificamente l'impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non avendo natura giurisdizionale Sez.2 numero 6595 de/12/12/2023 dep. 14/02/2024 Rv.285930 - 01. 2.4. Quanto al motivo riguardante l'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 5, comune ad entrambi i ricorsi, si tratta di deduzioni generiche che non si confrontano con le argomentazioni dei giudici di merito a foglio 13 della sentenza di primo grado, che evidenzia come il furto sia avvenuto in orario notturno, introducendosi il C.F. nell'abitazione della persona anziana, E.B., utilizzando poi una finestra da cui passava la refurtiva al R.G E' stato accertato che la persona offesa non deambulava autonomamente ed è plausibile che di tali condizioni di minorata di difesa fossero a conoscenza entrambi gli imputati nel momento in cui hanno concordato l'azione delittuosa e le modalità attuative in quanto il C.F., in particolare, abitava in un garage nei pressi dell'abitazione della vittima fol 3 sentenza impugnata . 3. Quanto alla posizione di R.G. il primo motivo è generico, manifestamente infondato e reiterativo di argomentazioni già affrontate dalla Corte di appello, che ha valutato con giudizio di fatto insindacabile la sussistenza del reato di ricettazione, evidenziando come R.G. aveva consapevolmente ricevuto per custodirla la motosega, provento del furto ai danni del padre di A.S. la circostanza della piena consapevolezza della provenienza illecita è peraltro affermata anche nei motivi di ricorso. 3.1. Quanto al secondo motivo in tema di particolare tenuità del fatto , la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'articolo 133 cod. penumero Nella specie, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità è stata desunta nel momento in cui, pur riducendo l'aumento per la continuazione, irrogato dal primo giudice in considerazione della incensuratezza e del comportamento processuale ha valorizzato a fol. 6 la conoscenza da parte del R.G. delle attività illecite del C.F., alcune delle quali commesse in concorso, Sez.4-numero 27595 dell'11/05/2022, Rv.283420 - 01. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.