In un caso di risarcimento danni per sinistro stradale, sono stati forniti chiarimenti processuali relativi al ricorso incidentale tardivo alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte.
La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha fornito alcuni chiarimenti su aspetti processuali legati alla presentazione del ricorso tardivo, partendo da una richiesta di risarcimento danni dovuto per un sinistro stradale. Nel caso di specie, la moglie, nonché amministratrice di sostegno di una vittima di un incidente stradale, aveva richiesto il risarcimento per i danni che avevano già portato inizialmente ad una transazione. In seguito, dopo aver accertato una malattia psichiatrica con una totale e permanente invalidità lavorativa, la domanda veniva, dunque, estesa per le ulteriori conseguenze derivate da tale condizione post-transazione. La controparte coinvolta nell'incidente e la Compagnia assicurativa convenute in giudizio consideravano la richiesta inammissibile a causa della transazione precedentemente effettuata e della prescrizione. Avverso la pronuncia di rigetto della domanda, la moglie proponeva ricorso principale con atto affidato ad un solo motivo. Si costituiva, inoltre, tramite la stessa in qualità di amministratrice di sostegno, la vittima dell'incidente con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Il ricorso principale si basava sulla contestazione della consulenza tecnica che non aveva considerato, secondo la ricorrente, vari elementi di prova che avrebbero dovuto dimostrare che la grave patologia psichiatrica che aveva reso la vittima completamente invalida fosse il risultato di un incidente stradale. La Suprema Corte sul punto ha ritenuto inammissibile la richiesta che evidentemente mirava ad ottenere in sede di legittimità un diverso e non consentito esame del merito. Il Tribunale, nonostante l'accurata consulenza tecnica d'ufficio per determinare il nesso causale tra l'incidente stradale e la grave menomazione psichica del marito, ha concluso che tale nesso non era dimostrato in modo inequivocabile. La c.t.u. aveva esaminato il caso alla luce di diversi criteri e nessuno di questi aveva supportato positivamente la tesi della ricorrente. È stato, inoltre, ricordato che «il giudice di merito, quando decida di condividere e fare proprie le conclusioni del c.t.u., non è tenuto a dare conto minutamente di tutte le singole contestazioni mosse al c.t.u. dal c.t. di parte.» Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha evidenziato che tale impugnazione era stata rivolta correttamente nei confronti della sentenza del Tribunale, posto che la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile, ai sensi dell'articolo 348-ter c.p.c, in quanto privo di ragionevoli probabilità di essere accolto. La suddetta norma prevede che il termine breve per il ricorso inizi dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità. Alla stregua di questa precisazione, nel caso in esame, la Corte d'appello ha constatato che il ricorso incidentale era avvenuto in ritardo. Sul punto, le Sezioni Unite con la recente sentenza numero 8486/2024, avevano stabilito il principio secondo cui «l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva.» Tale principio, tuttavia, era stato pronunciato per un caso di obbligazione solidale diverso dal caso di specie per cui si trattava di una mera connessione per il titolo rappresentato dal sinistro come causa dei danni all'una e all'altro . Tale ricostruzione ha portato il Collegio ad affermare che il recente citato intervento delle Sezioni Unite risulta privo di rilevanza in una situazione, come quella in analisi, di litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non ricollegabili alla figura della solidarietà. In questi casi rimane pienamente valido il consolidato principio di diritto secondo cui «qualora distinti giudizi di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, separatamente introdotti contro il responsabile ed il suo assicuratore da diversi danneggiati per il medesimo fatto, vengano ad essere successivamente riuniti avanti al medesimo giudice, il litisconsorzio che si realizza è di natura facoltativa, e tale rimane anche nella fasi di gravame, ancorché comune ai giudizi riuniti sia l'accertamento della responsabilità del sinistro. Ne consegue che l'impugnazione proposta da uno dei danneggiati, anche se notificata all'altro, non legittima quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva la negazione della responsabilità rispetto alla propria domanda, poiché l'impugnazione tempestiva non è contro di lui rivolta e non si verte in ipotesi di inscindibilità delle cause.» L'impugnazione incidentale deve essere, quindi, dichiarata inammissibile, anche se per motivi diversi da quelli del ricorso principale della moglie.
Presidente Frasca - Relatore Cirillo Fatti di causa 1. Con atto di citazione del 22 febbraio 2017 S.L., quale moglie e amministratrice di sostegno del marito S.V., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Pavia, F.B., l'Impresa OMISSIS s.p.a. in liquidazione e la OMISSIS s.p.a. – nelle rispettive qualità di conducente, proprietario e assicuratore della responsabilità civile autoveicoli – per chiedere il risarcimento dei danni patiti da lei e dal marito in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 6 settembre 2007. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che nella citata occasione il marito era stato investito dalla vettura condotta dal B., riportando una serie di danni, in relazione ai quali era stato stipulato un atto di transazione, in data 19 gennaio 2008, per la somma di euro 50.000, più euro 5.000 a titolo di spese legali. Successivamente, tornati entrambi in Ucraina e rientrati in Italia il 20 dicembre 2008, il marito aveva manifestato sintomi di una malattia psichiatrica asseritamente derivante dalla sindrome da stress post-traumatico conseguente all'incidente, per la quale la Commissione medica dell'INPS l'aveva riconosciuto, in data 26 aprile 2012, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100 per cento. La S.L., pertanto, chiese che i convenuti fossero condannati al risarcimento degli ulteriori danni sofferti dal marito, i cui sintomi si erano manifestati dopo la firma dell'atto di transazione, nonché dei danni da lei direttamente patiti, avendo ella dovuto abbandonare il lavoro per assistere il marito totalmente invalido. Si costituirono in giudizio il F.B. e la società di assicurazioni, sostenendo l'inammissibilità della domanda per essere stata ogni pretesa risarcitoria tacitata con la suindicata transazione, nonché la prescrizione del diritto e, comunque, l'assenza di una responsabilità esclusiva del conducente nella determinazione del sinistro stradale nessuno si costituì, invece, per la società OMISSIS . Espletata una c.t.u. medico-legale sulla persona di S.V., con nomina di un interprete di lingua ucraina, il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda proposta nei confronti della società OMISSIS , in quanto nel frattempo dichiarata fallita, rigettò ogni domanda nei confronti dei due convenuti costituiti e compensò integralmente le spese di giudizio. Osservò il Tribunale che con la precedente sentenza numero 101 del 2016, pronunciata tra le stesse parti, il medesimo Ufficio aveva rigettato tutte le domande formulate da S.L., in proprio e quale moglie e amministratrice di sostegno del marito, finalizzate ad ottenere sia l'annullamento del contratto di transazione in precedenza intercorso tra la vittima e la società assicuratrice sia il risarcimento, a favore di S.V., del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro. Ha poi aggiunto che, per ammissione della stessa parte attrice, i primi segni della malattia psichiatrica del marito si erano manifestati nell'agosto 2009, cioè in una data comunque precedente rispetto a quella di inizio dell'altro giudizio definito con la citata sentenza che era stato intrapreso nel 2013 . Conseguiva da tale premessa che la domanda risarcitoria avanzata, tramite la moglie, da S.V. non poteva comunque essere proposta, in considerazione dell'efficacia definita tombale dell'accordo transattivo raggiunto. Tale motivazione non poteva, però, essere idonea a supportare analoga decisione anche in relazione al danno richiesto da S.L. iure proprio, in conseguenza del trauma psichico sofferto dal marito. A questo proposito il Tribunale, richiamando e facendo proprie tutte le conclusioni del c.t.u., dichiarò che anche le domande avanzate dalla donna dovevano essere rigettate, non potendosi ritenere accertata l'esistenza del nesso di causalità tra l'investimento e la lesione psichica essendo l'onere della relativa prova, ovviamente, a carico dell'attrice . Ed invero il c.t.u, mentre aveva riconosciuto il collegamento causale tra l'incidente e gli esiti algico-iposteno-disfunzionali della lesività organica, determinata in una percentuale tra il 14 e il 15 per cento, aveva ritenuto mancante ogni prova certa di un collegamento tra lo stesso incidente e la patologia psichiatrica. A tale conclusione, osservò il Tribunale, il c.t.u. era giunto richiamando i criteri cronologico, topografico, di efficienza o sufficienza, di continuità fenomenica e di esclusione. Per cui, pur essendo stato accertato lo stato di prostrazione psichica del S.V., il Tribunale rigettò la domanda per mancato raggiungimento della prova dell'esistenza del nesso causale tra l'incidente e la patologia. 2. La decisione è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d'appello di Milano, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 348-ter cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto privo di ragionevoli probabilità di essere accolto. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Pavia propone ricorso principale S.L. con atto affidato ad un solo motivo. Si costituisce S.V., tramite l'amministratrice di sostegno S.L., con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. La OMISSIS s.p.a. resiste con due separati controricorsi al ricorso principale e a quello incidentale. Entrambi i ricorrenti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso principale si lamenta, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 4 e numero 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articolo 116,61,62 e 194 cod. proc. civ., nonché degli articolo 112,132, secondo comma, numero 4 , cod. proc. civ. in ordine alla c.t.u. svolta in primo grado e per mancato esame di elementi indiziari decisivi. La ricorrente – dopo aver riportato una serie di passaggi della relazione del c.t.u. e delle critiche ad essa mosse dal c.t. di parte – suddivide in due parti la censura e osserva che la sentenza del Tribunale non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi probatori dai quali si sarebbe dovuto dedurre che la gravissima patologia psichiatrica che ha reso S.V. totalmente invalido è conseguenza del sinistro stradale di cui si è detto. L'amplissimo motivo contesta i criteri seguiti dal c.t.u. nel valutare la situazione, in particolare criticandone l'operato perché non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione altra documentazione sanitaria di senso contrario censura poi il fatto che la suindicata relazione, recepita dal Tribunale, non abbia tenuto in alcun conto la certificazione della Commissione medica superiore dell'INPS che aveva riconosciuto al S.V. la totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento, sulla base di una diagnosi accertata di disturbo post-traumatico da stress, con gravissime connotazioni psicotiche, per esiti di investimento stradale. 2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 cod. civ. e dell'articolo 324 cod. proc. civ., nonché eventuale violazione degli articolo 1965 e 1362 e ss. cod. civ., in combinato disposto con gli articolo 2043 e 2054 dello stesso codice. La complessa e articolata censura può essere così riassunta. La sentenza del Tribunale impugnata in questa sede sarebbe errata perché ha ritenuto che sulla domanda di risarcimento dei danni ulteriori lamentati in proprio da S.V. sussisterebbe il giudicato derivante dal rigetto della domanda contenuto nella sentenza numero 101 del 2016 del medesimo Tribunale. La ritenuta sussistenza del giudicato sarebbe, ad avviso del ricorrente, errata, perché nel primo giudizio, cioè quello definito dalla sentenza numero 101 citata, l'oggetto era costituito solo dall'accertamento dell'invalidità della transazione stipulata nel 2008, mentre nel secondo giudizio, cioè quello odierno, lo stesso S.V. e la moglie hanno chiesto l'accertamento dei danni postumi non prevedibili al momento in cui fu firmata la transazione. Le due cause sarebbero, quindi, diverse, per cui il Tribunale non poteva, nel giudizio odierno, ritenere esistente un giudicato preclusivo sul danno ulteriore, data la diversità delle parti, del petitum e della causa petendi. La diversità delle domande, del resto, emergerebbe anche dalla motivazione della sentenza qui impugnata, là dove il Tribunale afferma che la domanda di risarcimento del danno postumo sarebbe coperta dall'efficacia tombale della transazione. Ne consegue che, se si ritiene che il Tribunale abbia implicitamente respinto anche la domanda di risarcimento del danno psichico di origine traumatica in quanto ricompreso nella transazione, vi sarebbe violazione delle regole di interpretazione del contratto e delle norme relative alla transazione. 3. La Corte rileva che il ricorso principale è inammissibile. Ed invero il Tribunale di Pavia, dopo aver disposto un'apposita c.t.u. finalizzata proprio all'accertamento dell'esistenza del nesso causale tra l'incidente stradale e la situazione di grave menomazione psichica patita da S.V., che lo ha reso totalmente invalido, è pervenuto alla conclusione secondo la quale non poteva «assolutamente affermarsi» che tale nesso di causalità fosse risultato dimostrato. La c.t.u. – che, in base a quanto riferito dal Tribunale, è stata svolta in modo estremamente scrupoloso, considerando tutti i criteri riconosciuti come validi dalla psichiatria forense – ha esaminato il caso alla luce dei criteri cronologico, topografico, di efficienza, di continuità fenomenica e di esclusione e nessuno di questi ha supportato positivamente la tesi della ricorrente. Ed è giurisprudenza fermissima di questa Corte il principio secondo cui il giudice di merito, quando decida di condividere e fare proprie le conclusioni del c.t.u., non è tenuto a dare conto minutamente di tutte le singole contestazioni mosse al c.t.u. dal c.t. di parte. A fronte della completezza delle argomentazioni rese dal Tribunale, il ricorso principale – redatto di per sé con una tecnica assai prolissa e tale da renderne difficile la lettura – non va oltre l'evidente tentativo di ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito, posto che è palese che la Corte di legittimità non potrebbe comunque censurare la sentenza impugnata attraverso il riesame che la ricorrente oggi sollecita. Quanto, poi, alla presunta omessa considerazione, da parte del Tribunale, della certificazione INPS che ha riconosciuto al S.V. la totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento, il Collegio si limita ad osservare, innanzitutto, che quella certificazione non può comunque tradursi in un vincolo nei confronti del giudice civile ai fini del riconoscimento del nesso di causalità tra l'incidente e lo stato di salute attuale del danneggiato. Oltre a questo, è appena il caso di osservare, ad abundantiam, che lo stralcio del provvedimento della Commissione medica superiore dell'INPS riportato alla p. 47 del ricorso non contiene – né potrebbe essere diversamente – alcun accertamento dell'esistenza dell'invocato nesso di causalità. 4. Passando, quindi, all'esame del ricorso incidentale, la Corte deve compiere una premessa di carattere processuale. 4.1. Tale impugnazione è stata rivolta correttamente nei confronti della sentenza del Tribunale, posto che la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile, ai sensi dell'articolo 348-ter cod. proc. civ., in quanto privo di ragionevoli probabilità di essere accolto. Ora, com'è noto, ai fini del decorso del termine breve per il ricorso, l'articolo 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ. dispone, innovando rispetto alle regole generali in tema di impugnazioni articolo 326 cod. proc. civ. , che quel termine decorra «dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità». Il che viene a significare che, a prescindere dalla notificazione eventualmente compiuta dalla controparte, il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione può decorrere anche dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della cancelleria della Corte d'appello. Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione che questa Corte ha acquisito d'ufficio, data la rilevanza pubblicistica del rispetto delle norme sui termini per le impugnazioni, la cancelleria della Corte d'appello milanese ha comunicato a mezzo PEC a tutti i difensori, in data 21 settembre 2020, cioè lo stesso giorno del deposito, l'avvenuta pubblicazione dell'ordinanza di inammissibilità fra i difensori destinatari risulta anche l'avv. Lucia Elefante, presso la quale l'appellante S.L. era elettivamente domiciliata . Ne consegue che da quella data ha avuto inizio il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione e poiché il ricorso incidentale è stato notificato il 29 dicembre 2020, esso è irrimediabilmente tardivo. 4.2. Si tratta a questo punto di valutare le conseguenze di tale tardività. A norma dell'articolo 334, secondo comma, cod. proc. civ., all'inammissibilità del ricorso principale dovrebbe far seguito la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale tardivo, ma nel caso specifico tale esito è superato dall'inammissibilità di quest'ultimo. Non è il caso di richiamare in questa sede le numerose pronunce emesse dalle Sezioni Unite di questa Corte nella materia in questione, potendosi limitare il Collegio a ricordare che queste ultime, con la recente sentenza 28 marzo 2024, numero 8486, sono tornate sull'argomento e hanno stabilito il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. Tale principio, tuttavia, è stato enunciato in relazione ad un caso diverso da quello in esame. Nel giudizio odierno, infatti, il ricorso incidentale è stato proposto da una parte che era destinataria del ricorso principale solo ai sensi dell'articolo 332 cod. proc. civ. e che non era la parte contro la quale l'impugnazione principale era diretta. In realtà, il nesso esistente fra la domanda proposta iure proprio da S.L. e quella da lei proposta quale amministratrice di sostegno del marito S.V. si connotava come relativo ad un mero cumulo fra domande riferibili come parti sostanziali a due diversi danneggiati, titolari di distinti diritti risarcitori verso il danneggiante e, quindi, era riconducibile ad una mera connessione per il titolo rappresentato dal sinistro come causa dei danni all'una e all'altro , ai sensi dell'articolo 103 del codice di rito. Il litisconsorzio così insorto era, perciò, di natura facoltativa e le posizioni dei due danneggiati, e i conseguenti diritti da ciascuno di essi fatti valere, restavano distinti e governati da un interesse distinto. È indubbio che, in relazione ai fatti costitutivi delle due domande proposte, si presentava la comunanza del fatto costitutivo della fonte del danno, ma, come già detto, tanto integrava una mera connessione per il titolo, giustificativa della possibilità del litisconsorzio ai sensi dell'articolo 103 suindicato. Deve tuttavia sottolinearsi che, pur in presenza di un fatto costitutivo comune ai due distinti diritti risarcitori, la proposizione dell'impugnazione da parte di uno dei danneggiati non si ricollegava affatto ad un interesse comune, non sussistendo, nella specie, la figura dell'obbligazione solidale dal lato attivo, come accade quando «tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori» articolo 1292 cod. civ. . In presenza di un'obbligazione solidale, infatti, il diritto di credito è uno solo, sebbene spettante a più soggetti, ma esercitabile da ciascuno verso il debitore comune. La sentenza numero 8486 del 2024 suindicata, invece, è stata pronunciata proprio in riferimento a un caso di obbligazione solidale. Hanno osservato le Sezioni Unite che, pur trattandosi di litisconsorzio facoltativo e, dunque, di un'ipotesi da inquadrare nell'articolo 332 cod. proc. civ., per la particolarità della connessione riconducibile alla solidarietà, la fattispecie rimane sottratta alla disposizione dell'articolo 334 cod. proc. civ., divenendo perciò ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proveniente a da parte del concreditore che non ha impugnato tempestivamente in via principale, avendo tempestivamente impugnato contro il debitore comune un altro concreditore, e b da parte del condebitore che non abbia impugnato tempestivamente in via principale, avendo tempestivamente impugnato contro il creditore comune un altro condebitore. È peraltro evidente, ad avviso di questo Collegio, che le Sezioni Unite abbiano limitato il loro dictum – enunciato nell'interesse della legge e nella sostanza conforme a quanto esse avevano già statuito con la sentenza 27 novembre 2007, numero 24627 – esclusivamente all'ipotesi della connessione riconducibile alla figura delle obbligazioni solidali, come emerge in modo manifesto dall'osservazione, svolta dalle Sezioni Unite a pag. 23 della sentenza numero 8486, nel descrivere la situazione giurisprudenziale interna alla Corte testualmente «Il contrasto sulla legittimazione attiva a proporre impugnazione incidentale tardiva assume rilievo soprattutto, nel campo delle obbligazioni solidali a “interesse comune”, in quanto in ambiti in cui la connessione di cause è meno rilevante la giurisprudenza della Corte, sulla base dei diversi principi affermati, è giunta a conclusioni non contrastanti» . La ricostruzione fin qui svolta conduce il Collegio odierno ad affermare che il recente intervento delle Sezioni Unite risulta privo di rilevanza in una situazione – com'è appunto quella odierna – di litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili nell'ambito della figura della solidarietà. Rimane in simile ipotesi, allora, pienamente vigente il disposto dell'articolo 334, secondo comma, cit., secondo cui il soggetto la cui posizione sia riconducibile all'articolo 332 cit. e, naturalmente, non sia destinatario dell'impugnazione principale – come accaduto nel caso di specie – non può svolgere impugnazione incidentale tardiva a seguito della notifica dell'impugnazione principale fattagli solo per notiziarlo dell'impugnazione . Nel giudizio odierno, dunque, essendo pacifico che l'interesse del ricorrente principale e del ricorrente incidentale sono convergenti quanto all'accertamento del fatto che ha dato luogo alla responsabilità nei loro confronti, ma si riferiscono a diritti risarcitori distinti, nessun danno, per ovvie e comprensibili ragioni, potrebbe derivare al ricorrente incidentale dall'eventuale esito di accoglimento del ricorso principale. Ne consegue che il ricorrente incidentale non può giovarsi delle regole sull'impugnazione incidentale tardiva e avrebbe dovuto proporre il proprio ricorso tempestivamente. In questa prospettiva, pertanto, rimane pienamente valido il principio di diritto, enunciato a suo tempo, secondo cui < < qualora distinti giudizi di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, separatamente introdotti contro il responsabile ed il suo assicuratore da diversi danneggiati per il medesimo fatto, vengano ad essere successivamente riuniti avanti al medesimo giudice, il litisconsorzio che si realizza è di natura facoltativa, e tale rimane anche nella fasi di gravame, ancorché comune ai giudizi riuniti sia l'accertamento della responsabilità del sinistro. Ne consegue che l'impugnazione proposta da uno dei danneggiati, anche se notificata all'altro, non legittima quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva la negazione della responsabilità rispetto alla propria domanda, poiché l'impugnazione tempestiva non è contro di lui rivolta e non si verte in ipotesi di inscindibilità delle cause> > ordinanza 29 settembre 2017, numero 22809 . L'impugnazione incidentale deve essere, dunque, dichiarata anch'essa inammissibile, anche se per ragioni diverse da quelle che si sono viste a proposito del ricorso principale. 5. In conclusione, sono dichiarati inammissibili tanto il ricorso principale quanto quello incidentale. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, numero 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e condanna entrambi i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200 per ciascun controricorso, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.