In materia di compensi professionali, è stato chiarito che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, se la notificazione tardiva della citazione in opposizione raggiunge lo scopo al quale era destinata, il giudice deve rilevare la sanatoria retroattiva.
La Suprema Corte, con la decisione in esame, si è pronunciata sul ricorso di un avvocato avverso una sentenza della Corte d'Appello di Venezia in materia di compensi professionali. Nello specifico, la controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da un legale contro un suo collega per crediti professionali legati ad una difesa condivisa. Il debitore proponeva un'opposizione all'atto considerata non valida dai giudici di merito per superamento del termine legale. Il legale adiva allora la Cassazione, la quale ha accolto solo in parte il ricorso con cui si contestava il fatto che la Corte d'Appello non avesse rilevato la sanatoria retroattiva dovuta al successo della seconda notifica. In particolare, è stato evidenziato che l'atto di opposizione aveva raggiunto lo scopo al quale era destinato, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., poiché la ripresa del procedimento di notifica era stata effettuata dal legale - debitore decorsi appena quattro giorni dalla prima notifica, mancata, con conseguente verificarsi di sanatoria retroattiva tra le pronunce della Suprema Corte, sul punto, si ricorda Cass. numero 34272/2023 . Per la Cassazione, la Corte distrettuale aveva, dunque, sbagliato nell'escludere rilevanza alla seconda notifica, ritenendo colpevole, o perlomeno «non incolpevole» l'errore del difensore sull'effettività del domicilio del collega, con definizione in rito del gravame al contrario, la prima notifica era stata tentata nel luogo che il notificante poteva ragionevolmente attendersi corrispondere a quello corretto. Conseguentemente, la Suprema Corte ha considerato assorbito il quarto motivo del ricorso, riguardante il fatto che lo stesso avvocato – creditore, a mezzo del proprio comportamento, avesse ingenerato l'incertezza sul luogo ove effettuare la notificazione della citazione in opposizione. Alla luce di queste considerazioni, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rimessa alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
Presidente De Stefano - Relatore Valle Fatti di causa L'avvocato B.A. chiese e ottenne dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo, per oltre duemila seicento euro € 2.657,86 nei confronti dell'avvocato O.R., per crediti professionali derivanti dalla comune difesa di D.M.C.G. Jr. Il decreto ingiuntivo venne notificato all'O.R. in data 19/08/2008, il quale propose opposizione notificando l'atto di citazione mediante consegna all'ufficiale giudiziario il 24/10/2008, indicando quale indirizzo la OMISSIS di Vicenza, quale domicilio eletto nel ricorso monitorio dal B.A. e solo successivamente notificò l'atto di opposizione, in data 29/10/2008, ugualmente in Vicenza, ma alla OMISSIS . Il Tribunale di Vicenza, con sentenza numero 1376 del 14/12/2012, dichiarò improcedibile l'opposizione per violazione del termine di cui all'articolo 641 cod. proc. civ. La decisione, nel contraddittorio con il B.A. e nella contumacia di D.M.C.G. Jr., è stata confermata, con sentenza numero 2612 del 21/06/2019, dalla Corte d'appello di Venezia, alla quale aveva proposto l'impugnazione l'O.R Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione l'O.R., con atto affidato a quattro motivi. Il B.A. e D.M.C.G. Jr. sono rimasti intimati. Il ricorso era stato avviato a trattazione, dinanzi alla Sezione VI civile di questa Corte, secondo il rito previgente alle modifiche processuali di cui al d.lgs. numero 149 del 10/10/2022. A seguito delle modifiche del codice di rito civile il ricorso è stato fissato per la trattazione in forma camerale. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni per l'adunanza camerale in data 11/09/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione Il ricorrente propone i seguenti motivi di censura primo motivo articolo 360, comma 1, numero 4 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 132, comma 2, numero 5 e comma 3 e dell'articolo 15, comma 2 d.m. numero 44 del 2011, vertente sulla legittimità dell'attestazione dell'impedimento del presidente del collegio giudicante in appello a sottoscrivere la sentenza secondo motivo violazione degli articolo 141 e 160 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4 cod. proc. civ. per avere il giudice d'appello ritenuto che la notifica andava comunque fatta al domicilio eletto dal B.A. nel ricorso monitorio e non, invece, a quello dallo stesso B.A. comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, domicilio da ritenersi avere carattere sussidiario terzo motivo violazione degli articolo 156 e 160 e 641 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello rilevato che si era verificata una sanatoria retroattiva in quanto la seconda notifica, che comunque dipendeva dal procedimento notificatorio iniziato il 24/10/2008 e perfezionatasi il 29/10/2008, era andata a buon fine quarto motivo violazione dell'articolo 650 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4 cod. proc. civ., per essere stata l'incertezza, in ordine al luogo ove effettuare la notifica, essere stata ingenerata dallo stesso B.A., che, in data 30/04/2008, pochi mesi prima del ricorso monitorio, aveva comunicato al Consiglio dell'Ordine che il proprio studio era ubicato in OMISSIS e detto indirizzo era riportato nel timbro a stampa apposto sul ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale, tuttavia, l'avvocato aveva eletto un altro domicilio. Il primo motivo è infondato l'attestazione della impossibilità di firma da parte di un giudice nella specie del presidente del collegio giudicante per impedimento nella specie per cessazione del rapporto di impiego è, secondo la giurisprudenza di questa Corte Cass. numero 10797 del 09/07/2003 Rv. 564921 - 01 , incensurabile, poiché «la fede privilegiata, di cui all'articolo 2700 cod. civ., assiste l'attestazione dell'impedimento in esame ma non anche il giudizio ad essa connesso dal quale scaturisce, se positivo, la legittimità della mancata sottoscrizione della sentenza da parte del magistrato impedito, e nondimeno lo stesso giudizio non può essere sindacato in sede di impugnazione, essendo ad esso intrinseco un margine di discrezionalità, direttamente attribuito dalla legge.» . Pertanto, non vi sono spazi per il sindacato di legittimità sulla ritualità e veridicità dell'attestazione dell'impedimento a sottoscrivere il provvedimento da parte del presidente del collegio giudicante d'appello, quand'anche riferita – come nella specie – al solo rilievo del collocamento in quiescenza del magistrato, evidentemente valutato nel suo complesso come impossibilitato, di conseguenza, a firmare. Il secondo motivo è infondato la notifica dell'atto di opposizione al domicilio eletto nell'atto, ossia nel ricorso per decreto ingiuntivo, doveva essere comunque tentata, proprio perché sussidiaria e comunque in adempimento del dovere di diligenza, dovendosi, tra l'altro, tenersi in considerazione che l'avvocato O.R. difendeva sé stesso nei confronti di un collega. Il terzo motivo di ricorso, da interpretarsi come vertente sul mancato rilievo della complessiva ritualità risultante dallo sviluppo del procedimento notificatorio a seguito della notifica allo studio professionale dell'avvocato B.A. sito in Vicenza OMISSIS , è fondato. Escluso che la notifica dell'atto di opposizione dovesse essere effettuata in cancelleria Sez. U numero 417 del 17/01/1981 Rv. 410886 - 01 , rileva, nella specie che l'O.R. si era tempestivamente attivato decorsi solo quattro giorni dalla notifica, richiesta il 24/10/2008, indicando quale domicilio la OMISSIS , di Vicenza e invece mancata, – per ragioni che, per la legittimità di questa, non possono porsi a carico del notificante – e aveva, quindi, proceduto a notificare l'atto di opposizione al domicilio sito in Vicenza alla OMISSIS , ossia al domicilio professionale comunicato dall'avvocato B.A., in data 30/04/2008, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vicenza. In tal modo l'atto di opposizione aveva raggiunto lo scopo al quale era destinato, ai sensi dell'articolo 156, terzo comma, cod. proc. civ., poiché la ripresa del procedimento notificatorio era stata effettuata decorsi appena quattro giorni dalla prima notifica, mancata, con conseguente verificarsi di sanatoria retroattiva tra le pronunce di questa Corte, sul punto, si vedano Cass. numero 34272 del 07/12/2023 Rv. 669822 – 01 Cass. numero 24641 del 19/11/2014 Rv. 633523 – 01 e in precedenza Sez. U numero 17352 del 24/07/2009 Rv. 609264 - 01 . La Corte distrettuale ha errato nell'escludere rilevanza alla seconda notifica, ritenendo colpevole, o quantomeno «non incolpevole» l'errore dell'avvocato O.R. sull'effettività del domicilio dell'avvocato B.A., con definizione in rito del gravame al contrario, la prima notifica era correttamente stata tentata nel luogo che il notificante poteva ragionevolmente attendersi corrispondere a quello corretto. Il terzo motivo di ricorso è, pertanto, accolto. Il quarto motivo, vertente sull'avere lo stesso B.A. ingenerato l'incertezza sul luogo ove effettuare la notificazione della citazione in opposizione, a mezzo del proprio comportamento, è assorbito, conseguentemente, dall'accoglimento del terzo motivo. In conclusione il primo e il secondo motivo sono rigettati, il terzo motivo è accolto, con assorbimento del quarto motivo. L'accoglimento del terzo motivo comporta la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e poiché sono necessari, ai sensi dell'articolo 384, comma 2, cod. proc. civ., accertamenti di fatto non esperibili in questa sede di legittimità, la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione. Al giudice di rinvio è demandata, oltre che l'accertamento in fatto secondo quanto in questa sede deciso in diritto, la regolazione delle spese di questa fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, rigetta i restanti cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.