La dichiarazione di adottabilità deve essere basata su una valutazione della situazione attuale e della praticabilità degli interventi di sostegno

L’irreversibilità del recupero della totale inidoneità genitoriale e l’eventuale necessità di recisione di ogni rapporto tra i genitori e i figli devono essere accertate, in base a dati concreti e attuali, solo dopo che il giudice di merito avrà verificato l’utile praticabilità degli interventi di sostegno diretti a rimuovere le particolari situazioni di difficoltà o disagio familiare.

Fatti di causa Con sentenza depositata nell'ottobre del 2022, a conclusione di un procedimento instauratosi nel 2018 su ricorso del PM, il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità di tre minori. Nel corso dei quattro anni di procedimento i minori erano stati in un primo momento collocati in comunità insieme alla madre, affetta da epilessia e ritardo mentale medio, e successivamente, a causa di alcuni episodi di maltrattamenti perpetrati dalla signora nei confronti dei figli, erano stati collocati in strutture per soli minori con divieto di incontri con i genitori e i parenti. Il Tribunale poi, vista la complessa situazione, oltre le indagini effettuate dal Servizio Sociale, disponeva anche l'espletamento di una CTU. Depositata anche l'integrazione della consulenza tecnica, il Tribunale di Catania emetteva sentenza dichiarando lo stato di adottabilità dei minori, evidenziando che la madre non poteva essere ritenuta idonea a causa della di lei condizione sanitaria e degli agiti posti in essere nel corso degli anni, allo stesso modo il padre insieme alla nuova compagna non potevano essere ritenuti idonei in quanto non consapevoli della complessità della situazione dei bambini, che avevano bisogni specifici e di un accudimento molto complesso a causa delle differenti patologie che gli affiggevano. Ricevuta la sentenza di primo grado, il padre ricorreva immediatamente in appello. Il Giudice di secondo grado, tuttavia, sentita la comunità ove si trovava il fratello maggiore, sentita la famiglia affidataria ospitante gli altri due fratellini, evidenziando che dalle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria e della CTU di primo grado era stato provato lo stato di abbandono dei minori e l'irreversibile incapacità del padre, rigettava l'appello proposto. Dichiarazione di adottabilità e valutazioni necessarie Avverso la decisione della Corte d'Appello, l'uomo proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la mancata predisposizione di interventi di sostegno volti a sostenere il padre nelle funzioni genitoriali, la mancata valutazione del giudice di secondo grado dell'attualità dello stato di abbandono nonché la mancata motivazione in merito al rigetto della domanda di rinnovo della CTU. La Corte di Cassazione, letto il ricorso del padre, evidenziava in via preliminare come in tema di adozione il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione di adottabilità, deve fondare il proprio convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori stessi. I Giudici ricordavano poi che, nel rispetto del diritto del minore a rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno volto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio famigliare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero della capacità genitoriali in tempi compatibili con le necessità del minore, potrà legittimamente dichiarare lo tato di adottabilità di quest'ultimo. La decisione Nel caso di specie, la Corte di Cassazione evidenzia come la sentenza di secondo grado non risulta conforme ai principi sopramenzionati con riferimento alla valutazione dell'idoneità del padre all'attualità e in base ad elementi di riscontro concreti. Dal testo del provvedimento di secondo grado, infatti, emergeva come la Corte d'Appello di Catania avesse fondato la propria decisione su elementi, valutazioni ed indagini effettuate in primo grado e pertanto non attuali. Risultava inoltre, che alcun intervento di sostegno al recupero della capacità paterne era stato effettuato. Alla luce della mancata applicazione dei principi ormai consolidati in giurisprudenza, la Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso del padre dispone il rinvio della causa avanti la Corte d'Appello di Catania per un nuovo esame della situazione.

Presidente Giusti – Relatore Parise Il testo integrale dell'ordinanza sarà disponibile a breve.