La pronuncia in commento ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, anche dopo la riforma di cui al d.lgs. numero 150 del 2022, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia appellabile, agli effetti della responsabilità civile, dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato, ovvero sia ricorribile solo per cassazione
Il Giudice di pace assolveva l'imputato. La parte civile proponeva appello ed il tribunale riqualificava il gravame come ricorso in cassazione, disponendo la trasmissione degli atti, sul rilievo che il novellato articolo 593, comma 3, c.p.p. prevede l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a resti puniti con la sola pena pecuniaria ovvero con pena alternativa. Nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, al di fuori dell'ipotesi di cui all' articolo 38 d.lgs. numero 274/2000, la parte civile è legittimata a proporre l'appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento del Giudice di pace, in applicazione della regola generale dettata dall' articolo 576 c.p.p. La pronuncia in commento ha rimesso al giudice nomofilattico se le limitazioni introdotte con il novellato articolo 593, comma 3, c.p.p., relativo al regime di inappellabilità ivi previsto, siano riferibili soltanto all'imputato e al pubblico ministero oppure se il legislatore abbia voluto equiparare l'inappellabilità agli effetti penali delle sentenze di proscioglimento a quelle per i soli effetti civili. A seguito delle modifiche introdotte all'articolo 593, comma 3, c.p.p., l'ambito di inappellabilità oggettivo delle sentenze di proscioglimento è stato esteso ai procedimenti concernenti i delitti puniti con la pena pecuniaria o con la pena alternativa. Dal punto di vista soggettivo, la già menzionata disposizione non ha specificamente individuato le parti destinatarie della regolamentazione, ma si è limitata ad una generica formula - per cui sono “in ogni caso” inappellabili […] - che lascia spazio a diverse opzioni interpretative. I diversi orientamenti a confronto Sul punto si sono registrati due differenti orientamenti di legittimità. Per un primo formante di legittimità l'inciso utilizzato “in ogni caso”, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. a , d. lgs. 6 febbraio 2018, numero 11, vale ad esprimere l'intento del legislatore di circoscrivere la portata dell'impugnazione di secondo grado ovvero di escludere il rimedio per le sentenze di proscioglimento relative ai reati di minore gravità Cass, numero 14370/2024 . In tale direzione è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 593, comma 3, c.p.p., per contrasto con gli articolo 3,25,27,32,97,102,106 e 111 Cost. e 6CEDU, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, sul rilievo che il doppio grado di merito non ha copertura costituzionale e «corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni» Cass. numero 24097/2024 . A fondamento di tale soluzione la Corte di cassazione ha evidenziato che le garanzie della giurisdizione risulterebbero, comunque, assicurate nell'ambito del giudizio di primo grado e per effetto dello scrutinio di legittimità della sentenza, nonché, per la persona offesa, dalla facoltà di adire la giurisdizione civile a tutela dei propri diritti. Per altro orientamento di legittimità nella disposizione di cui all'articolo 593, comma 3, c.p.p. non è contemplata espressamente la limitazione all'impugnazione della parte civile Cass. numero 36932/2024 . Tra i soggetti legittimati a proporre l'impugnazione, l'articolo 593, comma 3, c.p.p. ha, da un lato, menzionato esclusivamente le parti necessarie del processo e, dall'altro, non ha - espressamente - escluso l'appello della parte civile. Pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la parte civile, ove legittimata ai sensi dell'articolo 576 c.p.p., ha la facoltà di proporre l'impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento per i soli interessi civili. Quanto, invece, alle sentenze impugnate dal ricorrente, ex articolo 38 d. lgs. numero 274 del 2000, che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21, è riconosciuta la facoltà di proporre l'impugnazione, anche agli effetti penali, avverso la sentenza di proscioglimento del Giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione del Pubblico Ministero. Invero, la disposizione di cui al richiamato articolo 38 d. lgs. numero 274 del 2000 è “finalizzata solo a precisare quando la parte civile può appellare la sentenza assolutoria agli effetti penali, presupponendo che l'impugnazione in appello agli effetti civili possa essere sempre proposta, con i limiti, sopra indicati della sussistenza dell'interesse”. A sostegno di tale opzione interpretativa, la Suprema Corte ha valorizzato il carattere autonomo del procedimento dinanzi al Giudice di pace ovvero la natura del modello giurisdizionale nato per soddisfare le esigenze deflattive con una funzione evidentemente servente rispetto alla mediazione del conflitto interindividuale Cass., Sez. Unumero , numero 28908/2018 . Rimessione alle Sezioni Unite In considerazione del contrasto descritto, il giudice della nomofilachia sarà chiamato a decidere se l'eventuale interpretazione restrittiva dell' articolo 593, comma 3, c.p.p. - nella parte in cui esclude l'appellabilità delle sentenze emesse dal Giudice di pace, privando, di fatto, la parte civile di un grado di giudizio – possa limitare la conciliazione del giudice tra le parti, in contrasto con l'idea, espressa anche dalla Corte Costituzionale, di una giurisdizione che svolga anche un ruolo conciliativo attraverso la valorizzazione della posizione della persona offesa o del danneggiato dal reato costituito parte civile Corte Cost. numero 298/2008 Corte Cost. numero 426/2008 Corte Cost. numero 47/2014 .
Presidente Scarlini - Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Torino ha assolto Sa.Ni. dal reato di diffamazione. 2. Ha proposto appello la parte civile, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo, ai soli effetti della responsabilità civile, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l'assenza di cause di giustificazione. Con ordinanza del 15 luglio 2024 il Tribunale di Torino, riqualificata l'impugnazione come ricorso, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione sul rilievo che l'articolo 593, comma 3, cod. proc. penumero , novellato dal D.Lgs. numero 150 del 2022 e applicabile ratione temporis, ha decretato la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa nel cui novero rientra il delitto di diffamazione . Considerato in diritto 1. Il Collegio ritiene di dover rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 618, comma 1, cod. proc. penumero , per la soluzione del seguente quesito di diritto Se, anche dopo la riforma di cui al D.Lgs. numero 150 del 2022, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia appellabile, agli effetti della responsabilità civile, dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, ovvero sia solo ricorribile per cassazione . 2. Il Giudice di pace di Torino ha assolto, con la formula perché il fatto non sussiste , Sa.Ni., chiamato a rispondere del delitto di diffamazione commesso ai danni di Ce.Anumero La persona offesa si è costituita parte civile all'udienza del 24 ottobre 2022 in un momento anteriore alla operatività dell'articolo 573 comma 1-bis cod. proc. penumero in base alla regola temporale sancita da Sez. U., numero 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01 . Il Tribunale di Torino, investito dell'appello della parte civile, ha osservato che, in forza del nuovo articolo 593, comma 3 cod. proc. penumero , la sentenza di proscioglimento del giudice di pace, riguardante un reato punito con pena alternativa, non è più appellabile. Pertanto il medesimo Tribunale ha qualificato, ai sensi dell'articolo 568, comma 5, cod. proc. penumero , l'impugnazione come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti a questa Corte. 3. Il provvedimento del Tribunale si radica sulla disciplina contenuta nell'articolo 593, comma 3 cod. proc. penumero , nel testo risultante dalla novella di cui al D.Lgs. numero 150 del 2022, applicabile in ragione della data di pronuncia della decisione del Giudice di pace. 3.1. L'articolo 593 stabilisce, per l'appello, sia limitazioni soggettive al primo comma per l'imputato, al secondo comma per il pubblico ministero sia limitazioni oggettive al terzo comma . Nel testo attualmente vigente, il terzo comma del citato articolo 593 prevede che Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa . Nel caso di condanna, che qui non rileva, deve aversi riguardo alla pena in concreto applicata dal giudice sul punto cfr. Sez. 3, numero 20573 del 13/03/2024, Staffieri, Rv. 286360 - 01 parzialmente difforme Sez. 4, numero 11375 del 30/01/2024, Mamani, Rv. 286018 - 01 . In ipotesi di proscioglimento, che qui interessa, occorre considerare il regime sanzionatorio in astratto previsto per i reati rispetto all'intervento del legislatore del 2018, la novella ha ampliato l'ambito oggettivo della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento estendendolo a quelle concernenti reati quindi anche delitti e non più solo contravvenzioni puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. 3.2. La novità legislativa ha fatto sorgere la necessità di stabilirne la portata rispetto alla parte civile e, specificamente, in relazione alla appellabilità o meno delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace. Assumono rilevanza due dati preliminari il regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace le norme speciali dettate dal D.Lgs. numero 274 del 2000 per le impugnazioni del Pubblico ministero e dell'imputato, ma non per l'impugnazione della parte civile che non abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato. 3.2.1. Sotto il primo profilo va osservato che i reati rientranti nella competenza del giudice di pace sono puniti o con la sola pena pecuniaria articolo 52, comma 1 e comma 2, lett. a, prima parte, D.Lgs. numero 274 del 2000 oppure con pena alternativa pena pecuniaria o permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità ex articolo 52, comma 2, lett. b , seconda parte, e lett. c , D.Lgs. numero 274 del 2000 . La conclusione non muta ove si voglia fare riferimento al criterio di ragguaglio di cui all'articolo 58 D.Lgs. numero 267 del 2000 - secondo il quale per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo della permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva-, poiché si verserebbe sempre in un caso di pena alternativa pecuniaria o detentiva cfr. sul punto l'elaborazione giurisprudenziale sull'articolo 157, comma quinto, cod. penumero e per tutte Sez. 5, numero 28539 del 29/05/2007, Barbierato, Rv. 237110 - 01 . Unica eccezione sarebbe l'ipotesi della recidiva reiterata infraquinquennale , che prevede l'applicazione della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità articolo 52, comma 3, D.Lgs. numero 274 del 2000 , quindi una alternativa tra due pene che vanno considerate, però, entrambe, ad ogni effetto giuridico, come pena detentiva. Ma, a parte la difficoltà di ipotizzare una recidiva reiterata infraquinquennale rispetto a una sentenza di proscioglimento, è indubbio che se l'articolo 593, comma 3 secondo parte, cod. penumero si applicasse ai procedimenti davanti al giudice di pace, la totalità o quasi delle sentenze di proscioglimento emesse da quel giudice sarebbero inappellabili. 3.2.2. Sotto il secondo profilo occorre ricordare che nel procedimento del giudice di pace il regime delle impugnazioni soggiace alla disciplina speciale dettata dagli articolo 36 e ss. del citato D.Lgs. numero 274 del 2000. All'articolo 36, sotto la rubrica impugnazione del pubblico ministero è stabilito che il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria comma 1 il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace comma 2 . Deriva che unico mezzo di impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento del giudice di pace è il ricorso per cassazione Sez. 4, numero 47995 del 18/09/2009, Di Loreto, Rv. 245741 Sez. 5, numero 30224 del 31/05/2017, Balli, non massimata sul punto Sez. 5, numero 57716 del 13/10/2017 non massimata sul punto , disciplina, questa, ritenuta costituzionalmente legittima dal Giudice delle leggi, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli articolo 3 e 111 Cost., dell'articolo 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, numero 46 nella parte in cui, modificando l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. numero 274 del 2000, non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace Corte Cost., sentenza numero 298 del 2008 . L'articolo 37 regolamenta, invece, l'appello dell'imputato, sancendo che l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno comma 1 l'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento comma 2 . L'articolo 38 contiene poi una specifica disciplina per il caso che qui non interessa della impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato , stabilendo che, quando la parte civile assume il ruolo di accusatore privato v., infatti, di recente, Sez. 4, numero 43463 del 27/10/2022, Catalano, Rv. 283748 - 01 , l'impugnazione contro la sentenza di proscioglimento è ammessa negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione del pubblico ministero. Nulla è espressamente previsto per la parte civile che non abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato. Ergo torna applicabile il disposto dell'articolo 2 D.Lgs. numero 274 del 2000 che rimanda alla disciplina del codice di rito per quanto non previsto dal citato decreto. 4. Sulla individuazione delle norme interessate da tale rinvio si innesta il contrasto insorto nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità successive alla modifica dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. penumero In estrema sintesi, secondo un primo indirizzo il rinvio alle disposizioni generali comporta, per la parte civile, la rilevanza non solo del principio sancito dall'articolo 576 cod. proc. penumero ma anche del disposto dell'articolo 593, comma 3 cod. proc. penumero come riscritto dal D.Lgs. numero 150 del 2022 secondo altro, diverso orientamento opererebbe soltanto la regola di cui all'articolo 576 cod. proc. penumero , che, nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale, riconosce alla parte civile la legittimazione ad appellare, senza limiti, agli effetti della responsabilità civile, tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio. 5. La prima opzione ermeneutica si trova espressa nelle sentenze Sez. 4, numero 24097 del 16/04/2024, Sergiovich, non massimata sul punto e Sez. 5, numero 14370 del 22/03/2024, Conca, non massimata. 5.1. Sez. 4, numero 24097 del 16/04/2024, Sergiovich muove dall'assioma per cui il nuovo articolo 593, comma 3, cod. proc. penumero impedisce alla parte civile di appellare, agli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace relativa a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena alternativa. Sulla scorta di questo postulato, la decisione esclude un vulnus rispetto ai principi costituzionali affermazione oggetto di massimazione, Rv 286471 - 01 Atteso che la limitazione dell'appello - come sottolineato nella relazione illustrativa al D.Lgs. numero 150/2022 - persegue il fine, da considerare rientrante nell'esercizio della legittima discrezionalità legislativa, di implementare l'efficienza del sistema delle impugnazioni attraverso una riduzione dell'appellabilità oggettiva delle sentenze, con conseguente manifesta infondatezza della questione per le ragioni suddette in relazione agli articolo 3,25,27 e 111 Cost. previsione peraltro riferita - con conseguente inconferenza dei richiami agli articolo 102 e 106 Cost. - a tutto il catalogo di reati prevedenti il suddetto sistema sanzionatorio e non a quelli di sola competenza del Giudice di Pace . In questa prospettiva la decisione aggiunge che la regola del doppio grado di giurisdizione di merito non trova copertura costituzionale e rimarca che la persona offesa ha la facoltà di adire in via alternativa la giurisdizione di rango civile al fine di tutelare i propri diritti patrimoniali e non patrimoniali. 5.2. Sez. 5, numero 14370 del 22/03/2024, Conca offre un approccio meditato. La pronuncia muove dalla ratio della riforma del 2021 - 2022, ricavabile dall'articolo 1, comma 13, lett. c , L. 27 settembre 2021, numero 134, che, con carattere di generalità, persegue l'obiettivo di escludere l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Osserva che si tratta di un mutamento del contesto normativo che impone una rimeditazione dei confini dell'impugnazione di secondo grado, tenendo conto che l'inappellabilità non priva la parte di uno strumento di controllo della decisione giurisdizionale, alla luce della persistente possibilità di proporre ricorso per cassazione. Rileva che, nonostante le peculiarità che caratterizzano il regime delle impugnazioni dinanzi al giudice di pace, il D.Lgs. numero 274 del 2000 non detta disposizioni specificamente riferite alla parte civile, se non per il caso del ricorrente che abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, a norma dell'articolo 21 dello stesso D.Lgs. articolo 38 . In questa prospettiva, ritiene che non è in discussione il potere generale di impugnazione riconosciuto dall'articolo 576 cod. proc. penumero alla parte civile, ma la ragionevolezza di un sistema che, rispetto alle sentenze di proscioglimento, in difetto di una norma specificamente attributiva del potere di appello e in un contesto che mira a circoscrivere l'impugnabilità delle sentenze di secondo grado, riconosca alla parte civile, che abbia fatto valere esclusivamente una pretesa risarcitoria o restitutoria, poteri più ampi di quelli riconosciuti al pubblico ministero e soprattutto alla stessa parte civile che, valendosi dei poteri di cui all'articolo 21 D.Lgs. numero 274 del 2000, abbia introdotto una pretesa non dipendente dall'iniziativa della pubblica accusa. È soprattutto il confronto interno ai poteri riconosciuti alla stessa parte civile, secondo che si avvalga o non dei poteri riconosciuti dall'articolo 21 cit., a disvelare l'intrinseca incoerenza della diversificazione del regime dell'appello . In sintesi, ad opinione di quel collegio, su un piano generale, indipendentemente dalla portata dell'articolo 576 cod. proc. penumero , sono proprio, per un verso, l'articolo 593 cod. proc. penumero - che, in difetto di una lex specialis come l'articolo 37 D.Lgs. numero 274 del 2000 per l'imputato, assume portata generale - e, per altro verso, una lettura sistematica fondata sul significato dell'articolo 38 D.Lgs. numero 274 del 2000, che convincono dell'inappellabilità della sentenza nel caso di specie. Sono, quindi, questi dati normativi a costituire il fondamento di una lettura specificatrice del generale potere di impugnazione attribuito dall'articolo 576 cod. proc. pen . 6. Su opposto versante si colloca Sez. 5, numero 36932 del 10/07/2024, G., che, invece, valorizza lo specifico statuto impugnatorio riconosciuto alla parte civile dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità nonché i caratteri peculiari del procedimento dinanzi al giudice di pace. L'ampio ordito argomentativo passa attraverso gli snodi di seguito riassunti e, in parte, rielaborati. 6.1. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono intervenute, dopo la riforma di cui alla legge numero 46 del 2006, a fondare sull'articolo 576 cod. proc. penumero la generale legittimazione della parte civile a proporre appello la norma non limita il potere di impugnazione della parte civile al solo ricorso per cassazione, né esclude, espressamente o per implicito, la possibilità dell'appello, come accade nel caso disciplinato da altra norma articolo 428/2 c.p.p. , sicché può essere letta anche nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria. Tale lettura è compatibile con un'interpretazione meno rigida e restrittiva del principio di tassatività di cui all'articolo 568/1 c.p.p. l'articolo 576, infatti, prevede che la parte civile possa impugnare la sentenza che le è sfavorevole e non pone alcuna restrizione all'utilizzo degli ordinari mezzi previsti, la cui individuazione, in un quadro invariato dei rapporti tra processo penale e azione civile, non può che essere affidata ad una ermeneutica sistematica e costituzionalmente orientata del complessivo quadro normativo in tema di impugnazioni, evitando epiloghi che determinino asimmetrie e irragionevoli posizioni processuali differenziate Sez. U., numero 27614 del 29/03/2007, Lista, in motivazione . Siffatta impostazione ha ricevuto ampio avallo da parte della Corte costituzionale che, nel riconoscere la legittimità della illustrata interpretazione di riequilibrio , ha osservato che nell'aderire a tale soluzione interpretativa, le Sezioni Unite hanno fatto leva, in particolare, sull'interpretazione logico-sistematica dell'articolo 576 cod. proc. penumero - attribuendo a mero difetto di tecnica legislativa la formulazione letterale della norma in questione - e, soprattutto, sulla volontà legislativa, quale desumibile dai lavori parlamentari la Corte di cassazione ha evidenziato come le modifiche apportate al testo normativo originariamente approvato dal Parlamento, dopo il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 Cost. - e segnatamente la soppressione, nell'articolo 576 cod. proc. penumero , dell'inciso con il mezzo previsto dal pubblico ministero - risultassero finalizzate, in realtà, a rimodulare, accrescendoli, i poteri di impugnazione della parte civile, sganciandone la posizione da quella del pubblico ministero nonché, conseguentemente, a ripristinare il potere di appello della parte privata con il chiaro intento di recepire il rilievo formulato nel messaggio presidenziale, circa l'eccessiva compressione della tutela delle vittime del reato, quale si delineava nelle soluzioni legislative inizialmente adottate Corte Cost. ord. numero 302 del 2008 . 6.2. La ratio sottesa alle modifiche apportate dalla legge numero 103 del 2018 e, soprattutto, dal D.Lgs. numero 150 del 2022 nella materia delle impugnazioni, potrebbe sollecitare l'interprete a confrontarsi ex novo, nel mutato panorama normativo, sul rapporto tra la regola generale sancita dall'articolo 576 cod. proc. penumero come interpretata dalle Sezioni Unite Lista e la regola specifica sulla inappellabilità di cui al modificato articolo 593, comma 3, cod. proc. penumero stigmatizzata dall'inciso, inserito dalla legge numero 103 del 2018, in ogni caso . Questo tema, però, potrebbe interessare il processo dinanzi al giudice togato, non già quello davanti al giudice di pace. 6.3. Invero il sistema del procedimento dinanzi al giudice di pace ha carattere autonomo e tendenzialmente separato , sostanzialmente servente rispetto alla mediazione del conflitto interindividuale Sez. U., numero 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais . La stessa competenza per materia e il catalogo dei reati attribuiti a questo giudice delineano, più di ogni altro parametro, i caratteri della sua giurisdizione, che conciliano il soddisfacimento delle esigenze deflattive, con un nuovo modello di giurisdizione volto alla composizione del dissidio interindividuale, consacrato in modo formale nell'articolo 2, comma 2, D.Lgs. numero 274 del 2000, che funzionalizza il procedimento all'obiettivo della conciliazione tra le parti Sez. U., numero 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, cit. . Su posizione sintonica si colloca la giurisprudenza costituzionale Corte cost. numero 298 del 2008 numero 426 del 2008 numero 47 del 2014 che ha rilevato trattarsi di procedimento connotato da una accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo procedimento nel quale il giudice deve, inoltre, favorire la conciliazione tra le parti Corte Cost., numero 50 del 2016 . 6.4. È certo che nei procedimenti del giudice di pace l'articolo 593 cod. proc. penumero , nella sua interezza, non trova applicazione né per l'imputato né per il pubblico ministero in ragione dello specifico regime delle impugnazioni dettato dal D.Lgs. numero 274 del 2000 cfr. Corte Cost. ord. numero 193 del 2009 . La norma, allora, non può applicarsi neppure alla parte civile che, in forza dell'articolo 576 cod. proc. penumero , deve ritenersi legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace cfr. tra le altre Sez. U., numero 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, in motivazione Sez. 5, numero 35882 del 17 luglio 2009, Liporace, Rv. 244919 - 01 Sez. 5, numero 30224 del 31/05/2017, Balli, in motivazione . 6.5. Nel procedimento del giudice di pace è più alto il rischio di asimmetrie, che vanno accortamente evitate nel rigoroso rispetto del principio di cui all'articolo 111/2 della Costituzione Sez. U., numero 27614 del 29/03/2007, Lista, in motivazione . In virtù dell'articolo 37 D.Lgs. numero 274 del 2000, nel caso di condanna anche al risarcimento danni, l'imputato può appellare tutte le sentenze del giudice di pace, comprese quelle che infliggono la sola pena pecuniaria, altrimenti inappellabili cfr. Sez. 5, numero 4965 del 06/12/2006, dep. 2007, Triolo, Rv. 236310 - 01 che ha rimarcato come all'imputato viene riconosciuta la possibilità di un secondo giudizio di merito nel caso in cui alla condanna a pena pecuniaria segua quella al risarcimento del danno in quanto l'imputato, che deve affrontare la parte civile, ha necessità di maggiori garanzie . Pertanto, se, nel processo del giudice di pace, si ritenesse applicabile alla parte civile l'articolo 593, comma 3, cod. proc. penumero , si otterrebbe che solo questa parte, in caso di soccombenza, verrebbe privata, sostanzialmente in toto cfr. paragrafo 3.2.1. , del secondo grado di giudizio di merito mentre se a soccombere fosse l'imputato, controparte nella lite civile , questi non incorrerebbe in alcun limite, potendo investire sempre il giudice di appello. Ciò sarebbe difficilmente compatibile con un rito orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione. In tale ottica le Sezioni Unite hanno escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 131-bis cod. penumero nel procedimento davanti al giudice di pace, dando prevalenza alla peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto dal D.Lgs. numero 274 del 2000, nel cui ambito la specifica tenuità del fatto, già prevista dall'articolo 34 del medesimo decreto, svolge un ruolo anche in funzione conciliativa, valorizzando proprio la posizione della persona offesa Sez. U., numero 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01 . 6.6. A ben vedere, ove, nel procedimento del giudice di pace, si volesse seguire la prima opzione interpretativa, si stravolgerebbe il portato dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. penumero , che da limitazione oggettiva valevole per tutte le parti e circoscritta a specifiche tipologie di sentenze, finirebbe per applicarsi solo alla parte civile pubblico ministero e imputato hanno il loro specifico statuto con l'effetto di trasformarsi in limitazione soggettiva diretta a precludere, in modo pressoché assoluto, l'appello di detta parte. 7. La decisività della soluzione della questione in esame, da cui dipende l'ulteriore corso del giudizio, il contrasto insorto tra le sezioni semplici su una novità normativa, nonché la rilevanza in sé della questione suscettibile di incidere sullo schema generale di impugnazione delle sentenze di proscioglimento del giudice di pace ad opera della parte civile , inducono il Collegio a rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.