Cassa Forense: il concordato preventivo non produce effetti in ordine agli obblighi contributivi degli iscritti

Gli avvocati che decidono di aderire al concordato preventivo biennale continuano a versare la contribuzione previdenziale sulla base del reddito effettivamente prodotto.

Cassa Forense, con avviso pubblicato sul proprio sito, chiarisce che il concordato tributario non produce effetti previdenziali per le Casse dei Liberi Professionisti. L'articolo 30 del d.lgs. 13/2024, con cui è stato introdotto il concordato preventivo biennale, all'articolo 30 prevede che «Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori…». Tale inciso, ha spinto i Presidenti delle Casse di previdenza private aderenti all'Adepp, a fornire dei chiarimenti mediante comunicato in cui, sottolineano che, la disposizione di cui all'articolo 30 d.lgs. 13/2024, se applicata alle Casse, «si rileverebbe lesiva dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile di cui all'articolo 2, comma 1, d.lgs. 509/94, anche in virtù della circostanza che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di lungo periodo mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con gli equilibri di bilancio, come anche sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7/2017». Per tale ragione i Presidenti, si legge, anche sulla base della giurisprudenza consolidatasi nel corso degli anni, «ritengono non applicabile alle Casse la disposizione contenuta nell' articolo  30 del d.lgs. 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo Ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito».