L’utilizzo delle firme elettroniche nei procedimenti giudiziari nella prospettiva europea

La sentenza C 2024 905 affronta una questione pregiudiziale sull'interpretazione del Regolamento eIDAS numero 910/2014 relativamente all'utilizzo delle firme elettroniche nei procedimenti giudiziari. La Corte di giustizia dell'Unione europea, consolidando la propria giurisprudenza in materia, chiarisce la portata applicativa del principio di non discriminazione delle firme elettroniche sia con riguardo alla corretta interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento sia con riguardo all'autonomia procedurale degli Stati membri nella regolamentazione delle modalità di deposito degli atti processuali.

La controversia origina dal rifiuto di un organo giurisdizionale polacco di accettare atti processuali inviati via e-mail e firmati con un particolare tipo di firma elettronica in uso in Polonia, denominato «firma sicura» e avente le caratteristiche di una firma elettronica semplice. La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dal giudice rimettente riguarda l'interpretazione degli articoli 2, paragrafi 1 e 3, e 25, paragrafi 1 e 2, del Regolamento numero 910/2014. Chiede infatti il giudice polacco se tali disposizioni ostino a una normativa nazionale che subordina il deposito di atti firmati elettronicamente alla disponibilità di specifici sistemi informatici presso l'organo giudiziario. il giudice del rinvio si interroga inoltre sull'applicabilità rationae materiae del regolamento numero 910/2014 alla controversia principale per il motivo che tale regolamento si applicherebbe solo ai regimi di identificazione elettronica che sono stati notificati dagli Stati membri alla Commissione. La questione viene posta poiché il mezzo di identificazione elettronica utilizzato dal ricorrente nel procedimento principale per il deposito dei suoi atti processuali per via elettronica non rientrava tra quelli notificati dalla Repubblica di Polonia.   L'ambito di applicazione del Regolamento eIDAS La Corte affronta preliminarmente due questioni fondamentali relative all'applicabilità del Regolamento eIDAS. In primo luogo, chiarisce che l'articolo 2, paragrafo 1, ha un duplice ora triplice ambito di applicazione in quanto si applica ai regimi di identificazione elettronica notificati dagli Stati membri e ai prestatori di servizi fiduciari stabiliti nell'Unione ora, peraltro, in epoca posteriore ai fatti giudicati dalla Corte, per effetto delle modifiche introdotte dal Regolamento numero 1183/2024 si applica anche ai portafogli di identità digitale . Tale ambito di applicazione identifica però servizi diversi tra loro, che non devono essere tutti abilitati da un singolo Stato membro da ciò consegue che l'applicazione delle disposizioni sulle firme elettroniche non è in alcun modo subordinata alla notifica dei regimi di identificazione elettronica, contrariamente a quanto ipotizzato dal giudice del rinvio. In secondo luogo, la Corte chiarisce che il giudizio dovrà vertere sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento che introduce il cosiddetto principio di non discriminazione delle firme elettroniche. Vertendo infatti la questione pregiudiziale su di una firma elettronica semplice e su di una qualificata, non trova in ogni caso applicazione il paragrafo 2 del Regolamento, relativo all'equivalenza tra firma elettronica qualificata e firma autografa.   Il principio di non discriminazione delle firme elettroniche La Corte, richiamando la propria giurisprudenza nelle cause Ekofrukt C-362/21 e V.B. Trade C-466/22 , ribadisce che l'articolo 25, par. 1, del Regolamento stabilisce un principio generale che a non vieta ai giudici nazionali di invalidare le firme elettroniche b proibisce il rifiuto degli effetti giuridici e dell'efficacia probatoria delle firme elettroniche per il solo motivo della loro forma elettronica o della mancanza dei requisiti della firma qualificata Questo principio, come chiarito nella sentenza Ekofrukt, non comporta un'accettazione incondizionata di qualsiasi firma elettronica, ma vieta specificamente la discriminazione basata sulla sola natura elettronica della firma e lascia comunque agli Stati membri la possibilità di introdurre disposizioni specifiche che obblighino all'utilizzo di una determinata specie di firme elettroniche. Nell'ordinamento italiano sono un chiaro esempio di quanto precede le disposizioni relative alle varie forme di processo telematico civile, penale, amministrativo, contabile che prevedono l'obbligo di utilizzo della firma digitale, ovvero di una determinata tipologia di firma elettronica qualificata, e la previsione dell'articolo 21, comma 2-bis, CAD secondo la quale le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. L'orientamento della Corte è chiaro il Regolamento, pur mirando a garantire che una firma elettronica non sia privata dei suoi effetti giuridici per il solo motivo della sua forma, non pregiudica in alcun modo la libertà degli Stati membri di dettare norme specifiche che obblighino all'utilizzo di determinate tipologie di sottoscrizione digitale.   La valutazione della normativa nazionale Sulla base di tali considerazioni la Corte di Giustizia esamina la compatibilità della normativa polacca con il diritto dell'Unione e giunge alle seguenti conclusioni 1. la normativa nazionale non discrimina gli atti processuali per il motivo della forma elettronica della firma, ma subordina il deposito elettronico alla disponibilità di sistemi informatici adeguati 2. quando tali sistemi sono disponibili, gli atti firmati elettronicamente producono pieni effetti giuridici. La normativa nazionale, dunque, non discrimina le firme elettroniche in quanto tali, ma regola le modalità tecniche del loro utilizzo nel processo. Tale impostazione normativa è certamente corretta, visto che il Regolamento non osta a una normativa nazionale che subordini il deposito telematico di atti processuali alla disponibilità di sistemi informatici adeguati, e non è certamente un unicum nel quadro europeo. Basti pensare che, in Italia, la fase di avvio del processo civile telematico è stata subordinata all'emissione di decreti di accertamento delle funzionalità «telematiche-digitali» nei singoli uffici giudiziari e che, in assenza di tali provvedimenti, la giurisprudenza ha ritenuto inesistenti i depositi di atti elettronici, pur se muniti di firma digitale.   Osservazioni conclusive La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea è certamente condivisibile e si pone nel solco dell'interpretazione già delineata nelle sentenze precedenti circa la portata del principio di non discriminazione delle firme elettroniche, che non assurge a diritto assoluto e che deve invece essere contemperato con le scelte normative effettuate da uno Stato membro con le valutazioni che possono essere fatte da un giudice nell'ambito di un giudizio contenzioso circa l'efficacia probatoria di tali forme di sottoscrizione digitale.

Sentenza 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento UE numero  910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE GU 2014, L 257, pag. 73 . 2 .Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Marek Jarocki e C. J. in merito a una domanda di apposizione della formula esecutiva al fine di procedere all'esecuzione forzata su un immobile di proprietà comune di C. J. e della moglie. Contesto normativo Diritto dell'Unione 3 .I considerando 2, 12, 13, 18, 21, 22 e 49 del regolamento numero  910/2014 sono redatti nei termini seguenti « 2  Il presente regolamento mira a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell'eBusiness e del commercio elettronico, nell'Unione europea. 12   Un obiettivo del presente regolamento è l'eliminazione delle barriere esistenti all'impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l'autenticazione nei servizi pubblici. Il presente regolamento non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell'identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri. Lo scopo del presente regolamento è garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un'identificazione e un'autenticazione elettronica sicura. 13  È opportuno che gli Stati membri rimangano liberi di utilizzare o di introdurre mezzi propri di accesso ai servizi online, a fini di identificazione elettronica, e che possano decidere dell'eventuale partecipazione del settore privato nell'offerta di tali mezzi. È opportuno che gli Stati membri non abbiano l'obbligo di notificare i loro regimi di identificazione elettronica alla Commissione [europea]. Spetta agli Stati membri decidere se notificare alla Commissione tutti, alcuni o nessuno dei regimi di identificazione elettronica utilizzati a livello nazionale per l'accesso almeno ai servizi pubblici online o a servizi specifici. 18   Il presente regolamento dovrebbe prevedere la responsabilità dello Stato membro notificante, della parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e della parte che gestisce la procedura di autenticazione per mancato rispetto degli obblighi pertinenti a norma del presente regolamento. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità. Pertanto esso non pregiudica tali norme nazionali in ordine, ad esempio, alla definizione dei danni o alle pertinenti norme procedurali applicabili, incluso l'onere della prova. 21 Non è neanche auspicabile che il presente regolamento copra aspetti legati alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici nei casi in cui la normativa nazionale o unionale stabilisca obblighi quanto alla forma. Inoltre, non dovrebbe avere ripercussioni sugli obblighi di forma nazionali relativi ai registri pubblici, in particolare i registri commerciali e catastali. 22       Al fine di contribuire al loro impiego transfrontaliero generale, è opportuno che sia possibile utilizzare i servizi fiduciari come prove in procedimenti giudiziali in tutti gli Stati membri. Spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici dei servizi fiduciari, salvo che il presente regolamento provveda altrimenti. 49 Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa». 4 L'articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Ambito di applicazione», così dispone «1. Il presente regolamento si applica ai regimi di identificazione elettronica che sono stati notificati da uno Stato membro, nonché ai prestatori di servizi fiduciari che sono stabiliti nell'Unione. 3.  Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma». 5  L'articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Definizioni», prevede «Ai fini del presente regolamento si intende per 10.  “firma elettronica”, dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare 12. “firma elettronica qualificata”, una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche ». 6  L'articolo 9 del regolamento numero  910/2014, rubricato «Notifica», al paragrafo 1, lettera a , recita «Lo Stato membro notificante rende note alla Commissione le informazioni seguenti e, senza indugio, qualsiasi loro successiva modifica a  una descrizione del regime di identificazione elettronica, con indicazione dei suoi livelli di garanzia e della o delle entità che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime». 7   L'articolo 25 di tale regolamento, rubricato «Effetti giuridici delle firme elettroniche», prevede quanto segue «1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. 2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. ».  Diritto polacco Codice di procedura civile 8 L'articolo 125, paragrafi 21 e 21a, dell'ustawa – Kodeks postępowania cywilnego legge recante il codice di procedura civile , del 17 novembre 1964 Dz. U. numero  43, posizione 296 , nella versione applicabile al procedimento principale in prosieguo il «codice di procedura civile» , così dispone «21. Qualora una disposizione specifica lo preveda o sia stata fatta la scelta di depositare gli atti processuali per mezzo di un sistema informatico, gli atti processuali in tale causa sono depositati unicamente per mezzo di tale sistema informatico. Gli atti processuali che non sono stati depositati per mezzo di un sistema informatico non producono gli effetti giuridici che la legge ricollega al deposito di un atto presso un organo giurisdizionale, circostanza di cui detto organo giurisdizionale informa il depositante. 21a. La scelta di depositare gli atti processuali per mezzo di un sistema elettronico e di continuare a depositare tali atti per mezzo di tale sistema è ammissibile se ciò sia tecnicamente possibile per l'organo giurisdizionale». 9 L'articolo 126, paragrafo 1, punto 6, di tale codice così prevede «Ogni atto processuale deve contenere 6 la firma della parte oppure del suo rappresentante legale o del suo procuratore». 10 L'articolo 126, paragrafo 5, di detto codice così dispone «Un atto processuale depositato mediante un sistema informatico deve essere munito di una firma elettronica qualificata, una firma sicura o una firma personale».  Legge sull'informatizzazione delle attività degli enti incaricati di una missione di servizio pubblico 11 L'articolo 3 dell'ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne legge sull'informatizzazione delle attività degli enti incaricati di una missione di servizio pubblico , del 17 febbraio 2005, nella versione applicabile al procedimento principale Dz. U. del 2023, posizione 57 , ai punti 13 e 14a dispone quanto segue «Ai fini della presente legge, si intende per 13 “piattaforma elettronica per i servizi della pubblica amministrazione” un sistema informatico nell'ambito del quale gli enti pubblici mettono a disposizione i servizi attraverso un unico punto di accesso su Internet 14a “firma sicura” [una] firma elettronica la cui autenticità e integrità sono garantite da un sigillo elettronico del ministro responsabile per l'Informatizzazione ».  Procedimento principale e questione pregiudiziale 12  Il 28 novembre 2022 il ricorrente nel procedimento principale ha presentato al Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Tribunale circondariale di Katowice-Est, Katowice, Polonia , giudice del rinvio, una domanda di apposizione della formula esecutiva al fine di procedere all'esecuzione forzata su un immobile di proprietà comune del suo debitore e della moglie di quest'ultimo. Tale domanda, corredata di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio, è stata inviata per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica dell'organo giurisdizionale. Essa era firmata elettronicamente mediante una firma sicura, ai sensi dell'articolo 3, punto 14a, della legge sull'informatizzazione delle attività degli enti incaricati di una missione di servizio pubblico. 13 Poiché l'ausiliario giudiziario incaricato di esaminare la domanda aveva invitato il ricorrente nel procedimento principale a sanare i vizi di forma che la inficiavano, in particolare presentando un modulo ufficiale munito della sua firma autografa, e a completarla con varie informazioni, il 21 gennaio 2023 egli ha inviato al medesimo indirizzo di posta elettronica dell'organo giurisdizionale una dichiarazione contenente le informazioni richieste, nuovamente firmata mediante una firma sicura. 14 Con ordinanza dell'8 febbraio 2023, l'ausiliario giudiziario ha rigettato la domanda di ammissione al gratuito patrocinio a causa del fatto che i vizi di forma che la inficiavano non erano stati sanati entro il termine indicato, e in particolare a causa dell'assenza di firma autografa di tale domanda. 15  Il 4 marzo 2023 il ricorrente nel procedimento principale ha inviato per via elettronica al giudice del rinvio una domanda con cui chiedeva di escludere tale ausiliario giudiziario dal trattamento della causa e di avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, sostenendo che sussistevano seri dubbi sulla sua imparzialità, dal momento che, in violazione del diritto dell'Unione, egli rifiutava di accettare un atto firmato elettronicamente. 16 Il giudice del rinvio espone che la maggior parte degli organi giurisdizionali polacchi non dispone di un sistema informatico che renda possibile il deposito di atti processuali per via elettronica e che, di conseguenza, essi rifiutano la produzione di atti firmati elettronicamente. Sono quindi accettati soltanto gli atti muniti di firma autografa, per lo meno in un procedimento civile di diritto comune. 17 Dal suo punto di vista, l'effetto giuridico della firma elettronica è, in linea di principio, determinato dal diritto nazionale, salvo per quanto riguarda le firme elettroniche qualificate, per le quali il regolamento numero  910/2014 prevede che il loro effetto sia equivalente a quello di una firma autografa. Peraltro, l'intenzione del legislatore dell'Unione non sarebbe stata quella di imporre agli Stati membri l'adozione di soluzioni determinate per quanto riguarda l'utilizzo delle firme elettroniche nei procedimenti giudiziari. 18 Per tale motivo il giudice del rinvio considera che, non disponendo di un sistema informatico che consenta, conformemente alla normativa nazionale, di depositare atti processuali firmati elettronicamente, esso non è tenuto ad accettare un atto munito di una firma elettronica inviato per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica dell'organo giurisdizionale. 19 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se non occorra tener conto dell'obiettivo, enunciato al considerando 2 del regolamento numero  910/2014, consistente nel rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno tra i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. A suo avviso, l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento numero  910/2014 potrebbe essere interpretato alla luce di tale obiettivo nel senso che dal principio di non discriminazione discenderebbe l'obbligo, per gli Stati membri, di accettare un atto processuale firmato elettronicamente. Tale interpretazione condurrebbe ad un'uniformazione delle modalità di deposito degli atti processuali dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri. 20 Esso si chiede, a tale riguardo, se le disposizioni del regolamento numero  910/2014 relative alla firma elettronica si applichino solo agli Stati membri che hanno notificato alla Commissione un regime di identificazione elettronica, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, il che, a suo avviso, non sarebbe stato fatto dalla Repubblica di Polonia. 21  In tale contesto, il Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Tribunale circondariale di Katowice-Est, Katowice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale «Se l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con i considerando 12, 13, 18, 21, 22 e 49 del [regolamento numero  910/2014] debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale di uno Stato membro è tenuto ad ammettere un atto processuale depositato presso tale organo giurisdizionale e firmato con una firma elettronica prevista dall'articolo 3, paragrafo 10, di detto regolamento, nella situazione in cui la normativa nazionale dello Stato membro non prevede la possibilità di effettuare il deposito di atti processuali presso l'organo giurisdizionale avvalendosi della firma elettronica mediante un mezzo diverso da un sistema informatico». Sulla questione pregiudiziale 22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamentonumero  910/2014 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, soltanto qualora tale organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema. 23 In via preliminare, occorre constatare, in primo luogo, che il giudice del rinvio si interroga sull'applicabilità rationae materiae del regolamento numero  910/2014 alla controversia principale per il motivo che tale regolamento si applicherebbe solo ai regimi di identificazione elettronica che sono stati notificati dagli Stati membri alla Commissione. Orbene, il mezzo di identificazione elettronica utilizzato dal ricorrente nel procedimento principale per il deposito dei suoi atti processuali per via elettronica non rientrerebbe in un regime di identificazione elettronica notificato dalla Repubblica di Polonia, che peraltro, secondo il giudice del rinvio, non ha notificato alcun regime di questo tipo. 24 A tale proposito, occorre rilevare che la Commissione osserva che tale Stato membro ha proceduto alla notifica di un regime di identificazione elettronica conformemente all'articolo 9 del regolamento numero  910/2014. 25 In ogni caso, quand'anche nessun regime di identificazione elettronica fosse stato notificato dalla Repubblica di Polonia alla Commissione o il regime di identificazione elettronica notificato non fosse quello tramite il quale è stato rilasciato al ricorrente nel procedimento principale il mezzo di identificazione elettronica che egli ha utilizzato per autenticarsi al momento dell'invio per via elettronica degli atti processuali al giudice del rinvio, occorre osservare che il fatto che un regime sia stato notificato o meno è irrilevante al fine di determinare se le disposizioni del regolamento numero  910/2014 relative alla firma elettronica siano applicabili in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. 26 Infatti, come precisato dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento numero  910/2014, quest'ultimo ha un duplice ambito di applicazione. Esso si applica, da un lato, ai regimi di identificazione elettronica che sono stati notificati da uno Stato membro e, dall'altro, a tutti i prestatori di servizi fiduciari stabiliti nell'Unione. 27 L'identificazione elettronica ai fini dell'autenticazione transfrontaliera dei servizi online è disciplinata dal capo II di tale regolamento, che contiene gli articoli da 6 a 12 di quest'ultimo, mentre i servizi fiduciari sono disciplinati dal capo III di detto regolamento, composto dagli articoli da 13 a 45 di quest'ultimo. 28 La notifica alla Commissione dei regimi di identificazione elettronica è prevista all'articolo 9 del regolamento numero  910/2014. Tale notifica, che rimane facoltativa, come sottolineato dal considerando 13 di detto regolamento, costituisce una condizione preliminare per il reciproco riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica, nell'ottica di un utilizzo transfrontaliero di questi ultimi. 29 Per contro, essa non condiziona l'applicazione delle disposizioni della sezione 4 del capo III del suddetto regolamento, relative alle firme elettroniche, tra le quali figura l'articolo 25 del regolamento numero  910/2014, di cui il giudice del rinvio chiede l'interpretazione. 30 Ne consegue che la circostanza che uno Stato membro non abbia notificato un regime di identificazione elettronica, conformemente all'articolo 9 del regolamento numero  910/2014, è irrilevante ai fini dell'applicabilità, in tale Stato membro, delle disposizioni di tale regolamento relative alle firme elettroniche. 31 In secondo luogo, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che la «firma sicura» utilizzata dal ricorrente nel procedimento principale non è una «firma elettronica qualificata» rispondente alla definizione di cui all'articolo 3, punto 12, del regolamento numero  910/2014, bensì una firma elettronica semplice, come definita all'articolo 3, punto 10, di tale regolamento. Ne consegue che il paragrafo 2 dell'articolo 25 di detto regolamento, relativo all'effetto giuridico di una firma elettronica qualificata, non è pertinente per rispondere alla questione sollevata. 32 Una volta apportate tali precisazioni preliminari, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento numero  910/2014, a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali «per il solo motivo» della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. 33 La Corte ha già statuito che tale disposizione non vieta ai giudici nazionali di invalidare le firme elettroniche, ma stabilisce un principio generale che vieta a tali giudici di rifiutare gli effetti giuridici e l'efficacia probatoria delle firme elettroniche in procedimenti giudiziali per il solo motivo che tali firme si presentano in forma elettronica o non soddisfano i requisiti stabiliti da tale regolamento affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata» sentenze del 20 ottobre 2022, Ekofrukt, C‑362/21, EU C 2022 815, punto 35, e del 29 febbraio 2024, V.B. Trade, C‑466/22, EU C 2024 185, punto 34 . 34 La Corte ha inoltre dichiarato che, sebbene il regolamento numero  910/2014 miri a garantire, come risulta dall'articolo 2, paragrafo 3, letto alla luce del considerando 49, che una firma elettronica non sia privata dei suoi effetti giuridici per il solo motivo che essa si presenta in tale forma, esso non ostacola tuttavia la libertà degli Stati membri di prevedere requisiti di ordine formale v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, Ekofrukt, C‑362/21, EU C 2022 815, punto 39 . 35  Ne consegue che il regolamento numero  910/2014 non incide sulle formalità procedurali, come quelle che stabiliscono, nel diritto nazionale, le modalità di deposito degli atti processuali presso gli organi giurisdizionali. 36 Nel caso di specie, dal contesto normativo nazionale fornito dal giudice del rinvio risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale vieta il deposito, per via elettronica, di un atto processuale munito di firma elettronica presso un organo giurisdizionale non per il motivo che solo una firma autografa possa essere considerata una firma, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, punto 6, del codice di procedura civile, bensì per il motivo che, in applicazione dell'articolo 125, paragrafo 21a, di tale codice, tale deposito di atti processuali per via elettronica presso un organo giurisdizionale può essere effettuato solo per mezzo di un sistema informatico adeguato, di cui tale giudice deve disporre. 37  Da tale normativa risulta peraltro che, quando l'organo giurisdizionale dispone di un siffatto sistema, il deposito, per mezzo di quest'ultimo, di atti processuali firmati elettronicamente produce gli stessi effetti giuridici che la normativa polacca attribuisce abitualmente al deposito di un atto processuale presso un organo giurisdizionale. 38  In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale un atto processuale è depositato presso l'organo giurisdizionale per via elettronica, quando quest'ultimo non dispone di un sistema informatico adeguato per mezzo del quale va effettuato il deposito degli atti, tale atto non è quindi rifiutato «per il solo motivo» che la firma di detto atto si presenta in forma elettronica o che non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. 39 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamentonumero  910/2014 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, solo qualora tale organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema.  Sulle spese 40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.   Per questi motivi, la Corte Decima Sezione dichiara L'articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento UE numero  910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, solo qualora tale organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema.