Il principio di strumentalità delle forme salva l’appello dall’improcedibilità per mancato deposito dell’atto e delle relate

L'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, risulta in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli articolo 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito.

La vicenda La Corte territoriale dichiarava improcedibile l'appello proposto da due soggetti verso una società di costruzioni e un consorzio, avverso la pronuncia che aveva rigettato la domanda dei medesimi appellanti. La Corte territoriale osservava che i due soggetti avevano depositato le relate di notifica della notificazione della citazione in appello in formato pdf e le ricevute di consegna dell'atto ai due convenuti e ai loro difensori, dai quali si evinceva che detta notifica era stata eseguita tramite PEC ai sensi della l. numero 53/94 . Inoltre, gli appellati, nel costituirsi, avevano depositato le relate di notifica e copia del messaggio PEC in formato pdf e, alla prima udienza, la Corte aveva rilevato che non avevano dimostrato la notifica dell'atto d'appello in forma telematica. Per tale giudice territoriale non era emersa la prova della data della notificazione, né dell'eventuale sanatoria del vizio per il deposito telematico della copia analogica dell'appello. I depositi Nei fatti, i due ricorrenti avevano depositato le relate di notifica della citazione in appello in formato pdf e le ricevute di consegna dell'atto ai due convenuti e ai loro difensori, dalle quali si evinceva che tale notifica era avvenuta tramite PEC a norma della l. numero 53/94 e gli appellati, nel costituirsi, avevano depositato le relate di notifica dell'atto d'appello e copia del messaggio PEC in formato pdf, indicanti anche la data e l'orario, senza contestare la regolarità della medesima notifica . L'orientamento di legittimità sull'omesso deposito dell'impugnazione La Corte ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione dell'appellante in modalità analogica, l' omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello , atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, risulta in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali senza vuoti formalismi, in virtù del rilievo assegnato dagli articolo 6 CEDU , 47 della Carta UE e 111 Cost . all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, rappresentati come diretti al conseguimento di una decisione di merito. No all'improcedibilità In dettaglio la Cassazione numero 6583/24 ha chiarito l' insussistenza dei presupposti della declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'appello con le relate di notifica, insieme all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici , e la parte appellata aveva dato atto, nella comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo legale. La casistica Il deposito in cancelleria, nei venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. numero 53/1994 o con attestazione priva di firma autografa , non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex articolo 23, comma 2, del d.lgs. numero 82/2005 . Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio Sezioni Unite, numero 22438/18 . Ulteriormente, nell'ipotesi ove l'appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i files o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame , quest'ultimo è improcedibile , a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato Cass., numero 9269/23 . Come anche, a tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell' articolo 348, comma 1, c.p.c. , ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto Cass., numero 33601/22 e, in tale fattispecie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell'appellante, mediante deposito cartaceo dell'atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC . Opera il principio di strumentalità delle forme Per l'effetto, secondo il Collegio la pronuncia impugnata non è condivisibile sul punto concernente l'improcedibilità dell'appello. L'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, risulta in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli articolo 6 CEDU , 47 della Carta UE e 111 Cost . all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito Cass., numero 6583/24 . Nel caso specifico, i due appellati hanno prodotto le relate di notificazione dell'appello, indicandone la data e l'orario, senza alcuna lesione, neanche eventuale, del diritto di difesa, mentre i ricorrenti hanno pure prodotto, così come si è evinto dall'indice del ricorso, le relate della stessa notificazione nei formati telematici. In accoglimento del ricorso di legittimità dei due appellanti, la sentenza è stata quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello.

Presidente Giusti - Relatore Caiazzo Rilevato che Con sentenza depositata il 5.05.2023, la Corte d'appello di Napoli dichiarava improcedibile l'appello proposto da S.M.A. e R.A., nei confronti della OMISSIS s.r.l. cui nel corso del giudizio è subentrata l'intimata OMISSIS s.r.l. e del Consorzio OMISSIS , avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, emessa l'11.1.22 che aveva rigettato la domanda degli appellanti. Al riguardo, la Corte territoriale osservava che gli appellanti avevano depositato le relate di notifica della notificazione della citazione in appello in formato pdf e le ricevute di consegna dell'atto ai due convenuti e ai loro difensori, dai quali si evinceva che tale notifica era stata eseguita tramite messaggio di posta elettronica certificata a norma della l. numero 53/94 gli appellati, nel costituirsi, avevano depositato le relate di notifica e copia del messaggio di posta elettronica in formato pdf alla prima udienza, la stessa Corte aveva rilevato che gli appellanti non avevano dimostrato la notifica dell'atto d'appello in forma telematica all'udienza successiva, a seguito di invito della Corte, gli appellanti non avevano depositato la prova della notifica telematica non costituiva prova della notificazione telematica l'eventuale costituzione dell'appellato, con la contestuale non contestazione o dichiarazione di aver ricevuto la notificazione dell'atto in questione e della relativa data, trattandosi di questione d'improcedibilità che non rientrava nella disponibilità delle parti era dunque da escludere che la prova della notificazione dell'atto d'appello con posta elettronica certificata potesse essere fornita con il deposito telematico di copie di documenti cartacei, con la dichiarazione del notificante che siano copie informatiche di copie analogiche nella specie non era comunque emersa la prova della data della notificazione, né dell'eventuale sanatoria del vizio per il deposito telematico della copia analogica dell'appello i principi fissati dalla sentenza delle SU - numero 22438/18 - circa la sanatoria della notificazione non telematica, erano da limitare al giudizio per cassazione. S.M.A. e R.A. ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza, con tre motivi, illustrati da memoria. Le società intimate non svolgono difese. Ritenuto che Il primo motivo denunzia violazione dell' articolo 9, comma 1bis, l. numero 53/94 , in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto non valida, ai fini della prova della validità della notificazione dell'atto d'appello, la produzione della copia in pdf del messaggio di posta elettronica, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e consegna dei files della notificazione dell'atto d'appello pag. 2-7 della sentenza . I ricorrenti, premesso che nella iscrizione a ruolo telematica, per quanto riguarda la notificazione per malfunzionamento del sistema , è stata prodotta la copia in pdf su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna attestandone la conformità all' articolo 9 comma 1-bis della legge 53/1994 , lamentano che la Corte d'appello non abbia riconosciuto l'avvenuta sanatoria del vizio della notificazione della citazione in appello per la sua natura formale e la sua idoneità ad essere sanato per aver l'atto raggiunto il proprio scopo. Ipotesi questa, a loro dire, verificatasi nella specie mediante la regolare costituzione in giudizio di parte convenuta senza formulare alcun eccezione in ordine alla conformità dell'atto a quello notificato atteso che la OMISSIS s.r.l., nel costituirsi in giudizio, aveva prodotto il file.eml della notifica ricevuta contenente l'atto di appello e la relata di notifica cfr. ALL 1 del fascicolo della OMISSIS ed ALL 003 del fascicoletto ex articolo 369 , mentre il Consorzio OMISSIS della Provincia di Avellino, pur non producendo l'atto di appello, aveva indicato nella memoria di costituzione l'atto di appello notificato. Ora, i ricorrenti assumono che, sulla base di tali elementi, sia maturata la fattispecie indicata dalla Suprema Corte nella citata decisione, essendo pacifico l'orientamento di legittimità, cristallizzato dalle Sezioni Unite, per il quale “la mancata allegazione della prova di notifica, rilevabile di ufficio ai fini della valutazione di tempestività della costituzione ex articolo 165 c.p.c., non comporta di per sé la declaratoria di improcedibilità dell'appello, bensì la mera nullità della costituzione dell'appellante che può essere sanata mediante la costituzione della parte appellata o altro elemento ritraibile dagli atti, che consenta al giudice di verificare la tempestività della costituzione medesima Cass. civ. sez. unumero , numero 16598/2016 . Nella specie, il ricorso rimarca altresì che dalla produzione di parte convenuta OMISSIS s.r.l. risulta prodotto anche il file con la data dell'avvenuta notifica dell'atto di appello mercoledì 2 marzo 2022 – 10 09 , destinatari, oggetto e documenti notificati. Pertanto, da quanto esposto i ricorrenti deducono l'avvenuta sanatoria del vizio rilevato dalla Corte territoriale mediante costituzione di parte convenuta con indicazione agli atti del processo anche della data di notifica, ove si ritenga che per l'operatività della sanatoria “[…] occorre che dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell'atto di appello” Cass. civ. sez. III, 04/04/2023, numero 9269 . Peraltro, secondo i ricorrenti, anche la Corte di Appello avrebbe condiviso tale principio pag. 13 della sentenza impugnata richiamando la decisione innanzi indicata, omettendo però di evidenziare che nell'atto di appello notificato, allegato dall'appellato, risulta appunto indicata la data di notifica dell'atto d'appello e il relativo orario. Il secondo motivo denunzia violazione degli articolo 156 co. 5 e 157 c.p.comma ex articolo 360 co. 1 numero 3 e numero 4 c.p.comma , per aver la Corte d'appello ritenuto la costituzione in giudizio dell'appellato insufficiente a fornire la prova della notificazione telematica, pur non avendo entrambi i convenuti contestato la conformità dell'atto di impugnazione telematico depositato - unitamente alle relate di notifica, seppure prodotte in PDF, e ai file.eml o msg della prova dell'avvenuta notificazione prodotta con la iscrizione a ruolo dell'atto di appello - all'atto d'appello, nativo originale, effettivamente notificato. I ricorrenti assumono, dunque, che nella specie non sussiste sotto tale aspetto alcuna improcedibilità dell'appello, stante l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto di appello. Il terzo motivo denunzia violazione degli articolo 3bis, comma 3 L. numero 53/1994 , 16 septies D.L. numero 179/2012 , 14, commi 3, 4, 5 e 6 norme tecniche. Al riguardo, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, nella ricostruzione degli atti processuali, avrebbe travisato i fatti, avendo omesso di esaminare l'integrazione prodotta 2 volte , a richiesta della Corte con il deposito dei file .eml delle notifiche pag. 2-14 sentenza . Invero, i ricorrenti deducono che all'atto dell'iscrizione a ruolo, erano state depositate le stampe in PDF delle notifiche telematiche e successivamente, in data 9/1/2023 dopo che la precedente produzione del 29.11.2022 non risultava alla cancelleria , sempre a richiesta della Corte, erano state depositate in via telematica le prove dell'avvenuta notificazione in via telematica, allegando alle note di deposito il file compresso zippato contenente i file. eml delle notifiche effettuate, il file di accettazione della consegna e il file di avvenuta consegna, producendo anche i file di accettazione e di avvenuta consegna degli stessi files già prodotti il 29.11.2022 e non risultanti dal fascicolo telematico in data 9.1.2023 erano stati ritrasmessi i files delle notifiche effettuate in file compresso zippato denominato “AllegatoInChiaro” al cui interno erano stati ritrasmessi i file .eml delle notifiche effettuate dell'atto di appello, poi iscritto a ruolo e riprodotto nel fascicolo di costituzione della OMISSIS s.r.l. I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. I ricorrenti hanno depositato le relate di notifica della citazione in appello in formato pdf e le ricevute di consegna dell'atto ai due convenuti e ai loro difensori, dalle quali si evince che tale notifica era avvenuta tramite messaggio di posta elettronica certificata a norma della l. numero 53/94 gli appellati, nel costituirsi, hanno depositato le relate di notifica dell'atto d'appello e copia del messaggio di posta elettronica in formato pdf, indicanti anche la data e l'orario, senza contestare la regolarità della medesima notifica. Giova richiamare l'orientamento della Cassazione sulla questione. Al riguardo, va osservato che, in caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli articolo 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito Cass., numero 6583/24 nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti della declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica, unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata aveva espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore . Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. numero 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente anche tardivamente costituitosi depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex articolo 23, comma 2, del d.lgs. numero 82 del 2005 . Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio SU, numero 22438/18 principio enunciato ai sensi dell' articolo 363, comma 3, c.p.comma . Nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i files o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato Cass., numero 9269/23 . La tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell' articolo 348, comma 1, c.p.comma , ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto Cass., numero 33601/22 nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell'appellante, mediante deposito cartaceo dell'atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC . Alla luce dei citati orientamenti, la sentenza impugnata non è condivisibile sul punto concernente l'improcedibilità dell'appello. Nella specie, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli articolo 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito Cass., numero 6583/24 . Invero, gli appellati hanno prodotto le relate di notificazione dell'appello, indicandone la data e l'orario, senza alcuna lesione, neppure eventuale, del diritto di difesa, mentre i ricorrenti hanno anche prodotto - v. indice del ricorso - le relate della medesima notificazione nei formati telematici. Per quanto esposto, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.