Con informazione provvisoria numero 15/2024 del 24 ottobre, le Sezioni Unite Penali forniscono la soluzione a una questione controversa connessa alla disciplina contenuta nell'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p., abrogato dalla legge 9 agosto 2024, numero 114, in vigore dal 25 agosto 2024.
L'articolo 581, comma 1-ter c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, prevede che, nel caso in cui l'imputato non sia stato dichiarato assente nel precedente grado di giudizio, «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Si è trattato di una norma fortemente avversata dagli avvocati nella misura in cui, a pena di inammissibilità, si imponeva al difensore di fiducia di allegare all'atto di appello nuova procura da parte dell'imputato ai fini della sua citazione al relativo giudizio. Le riserve di una norma che confliggeva chiaramente con il favor impugnationis erano destinate ad aumentare in quanto la previsione relativa al giudizio di appello veniva, dalla giurisprudenza, estesa al ricorso per cassazione, ai gravami cautelari all'opposizione al decreto penale di condanna e agli incidenti di esecuzione. Con la riforma Nordio tale previsione è stata abrogata. Si sono prospettate alcune questioni relative agli effetti delle declaratorie di inammissibilità pronunciate prima dell'intervenuta abrogazione riguardanti la possibilità di applicare retroattivamente la previsione alle situazioni definite restando la possibilità di operare su quelle dove i difensori si fossero gravati contro le decisioni di inammissibilità. La questione, orientata ad individuare una soluzione positiva, si scontrava con la natura processuale del tema e quindi con il principio “tempus regit actum”. Di ciò non ha potuto non tenere conto il Collegio riunito che ha pronunciato la seguente massima provvisoria «la disciplina contenuta nell'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, numero 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024». Nell'occasione, il Supremo Collegio ha precisato, risolvendo un contrasto in materia, anche questo suscettibile di una declaratoria di inammissibilità, che non è necessaria una nuova procura qualora i dati dell'appellante, ai fini della citazione, già risultino negli atti del progetto. Si è pertanto affermato che «La previsione ai sensi dell'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata ed inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». La decisione delle Sezioni Unite prospetta un problema interpretativo che si spera la motivazione possa superare. Dovrà ritenersi ammissibile o inammissibile una impugnazione presentata prima del termine del 24 agosto, ma i cui termini di presentazione dell'atto scadono nei giorni successivi, quando cioè la disposizione dell'articolo 581 comma 1-ter non opera più essendo stata abrogata? Personalmente ritengo che la sentenza faccia riferimento ad un atto completo i cui termini di presentazione siano antecedenti alla data di abrogazione dell'obbligo di allegazione della procura. Invero, fino al termine di scadenza del tempo fissato per il compimento dell'atto, la difesa poteva revocare la precedente dichiarazione e produrne una nuova. Comunque, il momento di valutazione della inammissibilità è sicuramente successivo alla presentazione e deve essere valutato alla luce della normativa in quel momento esistente, cioè quella che ha abrogato l'onere per la difesa. Inoltre, il difensore potrebbe fare affidamento sulla intervenuta modifica che nel momento della valutazione di ammissibilità vedrebbe un atto pienamente conforme alla legge. Diversamente argomentando, si dovrebbe ritenere che il difensore debba rinunciare al gravame già proposto, ed entro il tempo a sua disposizione riproporre lo stesso atto fatto in precedenza. Il che pare contrario ad ogni logica, oltre che al principio di economia processuale.